COVID-19 e processo amministrativo: disposizioni di coordinamento per lo svolgimento delle udienze

Il Presidente del Consiglio di Stato lo scorso 10 marzo ha emanato un Decreto che, in virtù dei provvedimenti adottati in via d’urgenza d.l. 8 marzo 2020 n. 11 , pone linee di coordinamento per il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale che i commi 2 e 3 dell’art. 3 del d.l. n. 11/2020 attribuiscono ai presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato.

Il Presidente del Consiglio di Stato , sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma, l’Avvocato generale dello Stato, il Presidente del Consiglio Nazionale Forense e rappresentanti di associazioni del libero Foro e alla luce del parere reso dalla Commissione speciale, ha emanato Decreto che, in virtù dei provvedimenti che sono stati adottati in via d’urgenza ed in particolare del d.l. 8 marzo 2020 n. 11, possa porre delle linee di coordinamento per il corretto svolgimento dell’attività giudiziaria , nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale che i commi 2 e 3 dell’art. 3 del d.l. n. 11/2020 attribuiscono ai presidenti titolari delle Sezioni del Consiglio di Stato. Con il Decreto in commento, in particolare, il Presidente del Consiglio di Stato ha inteso coordinare l’attività giudiziaria e al fine di assicurare omogeneità di prassi in relazione alle udienze e alle adunanze che si svolgeranno presso il Consiglio di Stato il Decreto, in particolare, si concentra sui dubbi interpretativi sorti in seguito all’emanazione del d.l. n. 11/2020, con specifico riferimento a alla corretta applicazione dell’istituto della sospensione dei termini processuali ex art. 45, comma 2 e 3, disposta dal d.l. n. 11/2020 b al richiamo che il d.l. n. 11/2020 all’ applicazione dell’art. 56 c.p.a. c alla modalità con cui verranno discusse le udienze di merito e le camere di consiglio. Sub a al primo punto del Decreto il Presidente del Consiglio di Stato affronta il tema relativo all’applicazione – sia alle udienze sia alle adunanze – dell’art. 54, commi 2 e 3, c.p.a. e quindi dell’istituto della sospensione dei termini, disposta dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 11/2020, con decorrenza dall’8 marzo 2020 data di entrata in vigore del decreto-legge sino al 22 marzo 2020. Il dubbio interpretativo è relativo alla corretta applicazione della sospensione se essa, cioè, operi – come nel periodo feriale – con riferimento a tutti i termini processuali – ossia quelli individuati dall’art. 73, comma 1, c.p.a. – ovvero solo ai termini di proposizione del ricorso. La questione è stata posta anche al vaglio della Commissione speciale che, con parere n. 571/2020, ha constatato come l’interpretazione letterale strida con la ratio dell’intero provvedimento atteso che, con riferimento ai termini richiamati dall’art. 73, comma 1, c.p.a., non si ravvisano le esigenze che hanno giustificato la sospensione delle udienze pubbliche e camerali perché trattasi di attività che il difensore può svolgere in via telematica e senza necessità di recarsi presso l’ufficio giudiziario. Con il Decreto in commento, il Presidente del Consiglio di Stato, pur condividendo l’interpretazione resa dalla Commissione, ha sottolineato che il summenzionato parere non ha efficacia cogente per i giudici chiamati a decidere sul caso concreto e dunque l’auspicio è che vi sia una atteggiamento collaborativo di tutti gli avvocati coinvolti che si traduca, in buona sostanza, alla rinuncia ad avvalersi della sospensione disposta dall’art. 3, comma 1 del d.l. n. 11/2020 per quanto concerne il deposito telematico degli atti defensionali di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a Fermo restando che resta auspicabile un intervento del legislatore di interpretazione autentica, con efficacia retroattiva, della norma. Sub b il Decreto affronta gli ulteriori dubbi interpretativi sorti in seguito all’emanazione del dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 11/2020, nella parte in cui esso richiama l’art. 56 c.p.a Ebbene, il Presidente del Consiglio di Stato ha precisato che, per una corretta applicazione dell’art. 56 c.p.a., non si possa prescindere dall’applicazione di tutte le disposizioni contenute nella norma per l’effetto, dunque, è necessario che l’istanza volta all’emanazione del decreto monocratico cautelare debba essere notificata alle controparti. Sub c Per ciò che attiene, invece, alle previsioni dei commi 3 e 4 dell’art. 3 del d.l. n. 11/202, relativi alla modalità di svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio in data successiva al 22 marzo 2020 e sino al 31 maggio, il Presidente ha precisato che il D.L. dispone che le controversie vengano decise allo stato degli atti a meno che una delle parti non ne chieda la discussione quest’ultima deve essere richiesta tramite istanza da notificare alle altre parti, almeno 2 giorni prima della data fissata per la trattazione. Il Presidente ha osservato che, nell’ipotesi in cui una delle parti richieda la discussione, e sebbene la norma preveda la possibilità – in deroga al codice del processo amministrativo – di svolgere l’udienza mediante l’ausilio delle modalità tecnologiche, resta impregiudicata la facoltà del presidente del collegio – in primo luogo – di disporre il rinvio delle cause di merito a udienza successiva al 31 maggio 2020, in considerazione della complessità delle cause e della conseguente difficoltà di assicurare il celere ed efficacie svolgimento dell’udienza da remoto, soprattutto nell’ipotesi in cui le richieste dovessero essere in un numero consistente. Nel decreto, dunque, il presidente invita le parti – anche con riferimento ai procedimenti cautelari – a richiedere la discussione solo nei casi di assoluta indispensabilità. Il Presidente ha – altresì – indicato le modalità operative con le quali le cause verranno trattare mediante collegamenti da remoto” e che devono, ovviamente, sempre rispettare e salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell’udienza. È facoltà del presidente del collegio scegliere se effettuare i collegamenti mediante videoconferenza ovvero mediante chiamata in conference call o, ancora, mediante una chiamata anche in video, se del caso con l’utilizzo contestuale di due telefoni, in modo tale da consentire col ‘viva voce’ ed il video il reciproco ascolto tra loro dei difensori. È evidente, tuttavia, che i collegamenti da remoto potranno essere soggetti a malfunzionamento ed è questo il motivo ulteriore per il quale si raccomanda di pervenire alla richiesta di discussione telematica solo nei casi assolutamente indispensabili, fermo restando che – anche in dette ipotesi – le udienze saranno a porte chiuse ed al collegamento potrà partecipare solo il difensore. Sarà cura di ogni singola segreteria di sezione comunicare tempestivamente le richieste di discussione così da poter concedere a ciascun presidente la possibilità di predisporre i sistemi organizzativi idonei e valutare, eventualmente, la necessità di un rinvio. Il medesimo trattamento riguarderà le camere di consiglio decisorie e le decisioni da assumere nelle adunanze in sede consultiva la scelta sul sistema di collegamento sarà rimessa al presidente del collegio. A valle del Decreto, il Presidente ha precisato che – tramite provvedimento da lui sottoscritto – potranno mutare le giornate dedicate alle trattazioni delle cause, così da evitare il sovraffollamento eventuale delle connessioni da remota ed ha inoltre evidenziato che le disposizioni che attengono agli uffici, quali l’eventuale sospensione o limitazione dell’attività di apertura al pubblico degli uffici, saranno adottate dal Segretario generale della giustizia amministrativa. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Consiglio_di_Stato_decreto_10_marzo_2020_n._71