L’incidente con allontanamento consensuale non giustifica la revisione della patente

L’automobilista che entra in collisione con un altro utente non può essere sottoposto a revisione della patente solo perché si accorda con il responsabile dell’incidente per allontanarsi dopo aver fornito le sue generalità. Anche se gli organi di polizia lo hanno successivamente indagato per omissione di soccorso a causa delle leggere ferite subite dalla controparte.

Lo ha evidenziato il Tar Veneto, sez. I, con la sentenza n. 188 del 25 febbraio 2020. La vicenda. Un autista è incappato in un sinistro stradale senza evidenti responsabilità. Nell’immediatezza dell’evento si è infatti fermato a prestare soccorso all’altro conducente, identificandosi, chiarendosi e accordandosi con una terza persona intervenuta sul luogo dell’incidente per chiamare immediatamente i soccorsi e le forze di polizia. Che poi hanno sanzionato l’autista per omissione di soccorso. Contro il conseguente provvedimento di revisione della patente con esame di idoneità medica e tecnica l’interessato ha proposto con successo ricorso al collegio. Il provvedimento cautelare adottato dalla motorizzazione ai sensi dell’art. 128 c.d.s. si limita a richiamare il sinistro e l’allontanamento dell’autista dal luogo dell’evento. Senza però indicare neppure sinteticamente quali siano le ragioni che hanno portato l’amministrazione a ravvisare, nel comportamento tenuto dal ricorrente, un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida, non consentendo in tal modo di comprendere su quali elementi si sia fondato tale giudizio”. In pratica se in linea di principio anche una sola infrazione al codice stradale debitamente documentata può mettere in discussione l’idoneità tecnica alla guida del conducente nel caso sottoposto all’esame del collegio non sono stati forniti elementi idonei a supportare adeguatamente questo dubbio. Specialmente alla luce dei riscontri forniti dal conducente ferito che oltre ad assumersi la responsabilità dell’evento ha anche potuto identificare l’automobilista ed accordarsi con lui per la richiesta di soccorso.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 19 – 25 febbraio 2020, n. 188 Presidente Filippi Estensore Mielli Fatto e diritto Con provvedimento del omissis -, ha disposto la revisione della patente di guida del ricorrente mediante un nuovo esame di idoneità medica e tecnica. Il provvedimento è motivato con riferimento all'incidente stradale in cui, in data omissis è stato coinvolto il ricorrente in ore notturne e in occasione del quale lo stesso si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ad un ferito, condotta per la quale il ricorrente è stato sanzionato ai sensi dell'art. 189 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285. Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure I violazione dell'art. 189 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, perché la circostanza che il ricorrente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso è smentita dalle dichiarazioni rese dal conducente con il quale è avvenuto l'incidente II violazione dell'art. 189 del Dlgs. 30 aprile 1992, n. 285, illogicità, difetto di motivazione e carenza di istruttoria, perché nella circostanza del sinistro il ricorrente ha parlato con il conducente dell'altra vettura che è autonomamente uscito dall'auto e ciò esclude che, da parte dello stesso, vi fosse consapevolezza di necessità di assistenza III carenza di motivazione in ordine alla necessità di revisione della patente perché secondo la giurisprudenza non è sufficiente un solo incidente o una violazione del codice della strada se non vi è il ragionevole dubbio che il guidatore sia divenuto carente dei requisiti psicofisici e tecnici. Il Ministero dei trasporti, nonostante sia stato ritualmente notiziato del ricorso, non si è costituito in giudizio. Alla Camera di consiglio del 19 febbraio 2020, dato l'avviso della possibile definizione del ricorso con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell'art. 60, cod. procomma amm., la causa è stata trattenuta in decisione. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per la censura di difetto di motivazione di cui al terzo motivo. Come è noto la revisione della patente di guida di cui all'art. 128, comma 1, del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce una misura cautelare e preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psico-fisica alla guida, non configura una sanzione amministrativa ed è subordinata all'insorgenza di dubbi sulla persistenza di tali requisiti ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 3 ottobre 2018, n. 5682 . Sulla base di tale premessa la giurisprudenza ha chiarito che, in linea di principio, una sola infrazione alle norme del codice della strada non può costituire, di per sé e indipendentemente da ogni valutazione circa l'idoneità e la capacità di guida del conducente, il presupposto del provvedimento inteso a prescrivere la revisione della patente, essendo necessario, pertanto, uno specifico apparato motivazionale. E' stato anche precisato che in alcuni casi non può escludersi che la natura e le circostanze dell'infrazione siano di per sé inequivocabilmente idonee ad attestare la sussistenza dei presupposti indicati dall'art. 128 del codice Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 settembre 2009, n. 5116 . Nel caso di specie il provvedimento impugnato è motivato con riferimento all'incidente stradale e alla circostanza che il ricorrente si è allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al conducente dell'altro veicolo coinvolto. Tuttavia dalla documentazione versata in atti e, in particolare, dalla copia del verbale di sommarie informazioni rese ai Carabinieri dal conducente dell'altro veicolo il -OMISSIS cfr. docomma 1 allegato al ricorso , emergono circostanze che denotano l'insufficienza, sotto il profilo motivazionale, del provvedimento impugnato che si limita a rinviare all'incidente e all'avvenuto allontanamento del ricorrente dal luogo dello stesso. Infatti il conducente dell'altro veicolo ha affermato che l'incidente è avvenuto sostanzialmente per propria responsabilità, in quanto, essendo giunto all'altezza della svolta a sinistra della propria abitazione, ha visto sopraggiungere un veicolo e pensando di riuscire nella manovra ha svoltato a sinistra andando a collidere con il veicolo che sopraggiungeva. Inoltre dalle stesse dichiarazioni risulta che il ricorrente si è fermato a seguito del sinistro, identificandosi e mettendosi d'accordo con l'altro conducente per l'accaduto, allontanandosi dopo che era intervenuta una vicina che nel frattempo aveva chiamato i Carabinieri e i soccorsi informando il ricorrente e l'altro conducente di tale circostanza. Il Collegio ritiene che il contesto in cui è avvenuto il sinistro non sia tale da giustificare in modo inequivoco l'esistenza di dubbi circa la permanenza dei requisiti di guida, e che l'affermazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui il ricorrente si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso ad un ferito sia priva di sufficienti riscontri alla luce delle dichiarazioni rese dall'altro conducente del veicolo con cui è avvenuto l'incidente. Pertanto la motivazione apposta è insufficiente perché si limita ad un richiamo a tali elementi senza indicare, neanche sinteticamente, quali siano in concreto le ragioni che hanno portato l'Amministrazione a ravvisare, nel comportamento tenuto dal ricorrente, un fatto idoneo a giustificare la revisione della patente di guida, non consentendo in tal modo di comprendere su quali elementi si sia fondato tale giudizio. In definitiva il provvedimento impugnato deve essere annullato, fatti salvi gli eventuali ed ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenda adottare. Nonostante l'esito del giudizio le peculiarità delle controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.