Il controllo della velocità diventa smart e aiuta anche le indagini di polizia

Gli strumenti omologati per il controllo automatico della velocità dei veicoli ora possono essere utilizzati anche come varchi lettura targhe per intercettare reati e veicoli sospetti. Ma solo se si tratta di dispositivi moderni specificamente abilitati a questa particolare attività. E sempre nel pieno rispetto della normativa sovranazionale sulla tutela dei dati personali.

Lo ha evidenziato il Tar Lombardia, sez. di Brescia, I, con la sentenza n. 116 del 7 febbraio 2020. La vicenda. Una ditta esclusa dal provvedimento di aggiudicazione di un appalto di servizi per il noleggio di apparecchiature deputate al controllo automatico della velocità dei veicoli ha proposto censure al collegio evidenziando che il codice stradale non ammette interferenza tra dispositivi autovelox omologati e varchi lettura targhe. Ovvero specificando che un sistema per il controllo automatico della velocità non può intercettare tutto il flusso veicolare ma interessarsi solo dei trasgressori. E questa modalità è quella offerta dal ricorrente che ha quindi proposto di affiancare il suo sistema autovelox con due telecamere lettura targhe separate. I giudici non hanno accolto questa interpretazione rigorosa e sono entrati nel merito delle regole stradali. Il disciplinare di gara valorizzava l’integrazione tra controllo del traffico e legittime esigenze di indagine degli organi di polizia giudiziaria, specifica innanzitutto la sentenza. Il ministero dei trasporti con il proprio parere del 7 novembre 2019 ha evidenziato che i dispositivi omologati/approvati devono essere utilizzati solo per le funzioni per le quali sono stati omologati/approvati e utilizzati secondo le condizioni e i limiti contenuti nei relativi decreti di omologazione, nonché nei rispettivi manuali di installazione e uso, che costituiscono parte integrante dei decreti stessi”. In buona sostanza il dispositivo della ditta vincitrice dell’appalto enuncia correttamente nel manuale d’uso la possibilità di lettura delle targhe in free-flow con rilievo di tutti i veicoli in transito e non solo di quelli in infrazione”. La lista completa dei transiti potrà quindi essere messa a disposizione dal comando di polizia locale a tutti gli organi di polizia giudiziaria. Ma sempre nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali che in materia sicurezza urbana integrata richiede un monitoraggio particolarmente severo anche in relazione alle diverse attitudini degli organi di polizia locale e delle forze di polizia a competenza nazionale.

TAR Lombardia, sez. I, sentenza 5 – 7 febbraio 2020, n. 116 Presidente/Estensore Tenca Fatto e diritto Considerato - che, nella gara d’appalto all’esame, la controinteressata si è piazzata al primo posto con 90,21 punti, davanti alla ricorrente che ne ha conseguiti 87 per un distacco di 3,21 punti - che si controverte sul parametro valutativo B” della componente tecnica dell’offerta, introdotto al capitolo 5.1 del disciplinare Confronto con altre banche dati” - che il sub-criterio B.1 premiava con 10 punti la Capacità di effettuare un confronto automatico fra le targhe presenti in black list” banche dati es. MCTC eccomma o targhe comunque segnalate e tutti i veicoli transitati, a prescindere dal fatto che abbiano commesso infrazioni ” - che, qualora i rilevatori delle infrazioni fossero stati privi della predetta funzionalità, il sub-criterio B.2 riconosceva 5 punti ove potesse essere ugualmente garantita mediante l’utilizzo di componenti aggiuntivi” - che il sistema offerto dalla vincitrice consiste in un dispositivo Velocar Red& amp Speed EVO-R che permette di effettuare il confronto automatico richiesto dalla lex specialis, grazie a un software per l’elaborazione dei dati installato sul server collocato presso il Comando di Polizia Locale - che già nella relazione tecnica allegata all’offerta docomma 11 , parte ricorrente aveva specificato che il proprio apparecchio EnVES EVO MVD 1605 era tecnicamente in grado di effettuare un rilevamento continuativo e indiscriminato delle targhe di tutti i veicoli in transito da confrontare con le targhe presenti in black list , e che tuttavia detta modalità operativa doveva ritenersi vietata dalla normativa vigente Atteso - che l’art. 345 comma 1 del D. Lgs. 495/92 statuisce che Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente” - che l’esponente ha invocato la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti MIT del 7/11/2019 cfr. suo docomma 13 , ai sensi della quale I rilevatori di velocità approvati per l’accertamento delle infrazioni ai limiti di velocità non sono approvati per potersi interconnettere con banche dati esterne, né per gestire alcuna black list. In ogni caso, al momento attuale, nessun dispositivo di rilevamento automatico delle infrazioni, di qualunque tipologia può essere impiegato per un’analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione, poiché, secondo quanto disposto dalle norme in materia di protezione dei dati personali, possono essere trattati esclusivamente i dati dei veicoli di cui è stata accertata l’infrazione ma non anche quelli dei veicoli solo potenzialmente in infrazione” - che la direttiva del Ministero dell’Interno 21/7/2017 docomma 17 statuisce al capitolo 6 Precauzioni a tutela della riservatezza personale” che la doverosa considerazione dei diritti della persona impone l’adozione di particolari cautele, e che è in particolare necessario che gli apparecchi di rilevazione, pur potendo effettuare un continuo monitoraggio del traffico, memorizzino le immagini solo in caso di infrazione salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari, le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali la registrazione continua del monitoraggio del traffico sia conservata in forma di dati anonimi, senza possibilità di identificazione dei veicoli o delle persone e possa essere disponibile, sempre attraverso dati anonimi, soltanto per studi o ricerche sul traffico le risultanze fotografiche o le riprese video siano nella disponibilità e vengano trattate solo dal personale responsabile degli organi di polizia e dagli incaricati del trattamento e della gestione dei dati le immagini siano conservate solo per il periodo di tempo strettamente necessario all'applicazione delle sanzioni e alla definizione dell'eventuale contenzioso nella conservazione delle risultanze fotografiche o video siano adottati gli accorgimenti di sicurezza utili ad evitare l'accesso non autorizzato ai dati e alle immagini trattate - che, in definitiva, secondo parte ricorrente il sistema di monitoraggio può registrare solo le immagini dei veicoli che hanno commesso un’infrazione al Codice della Strada - che, a suo avviso, la previsione di cui al criterio B” del capitolo 5.1 del disciplinare è stata applicata contra legem - che, conseguentemente, denuncia l’illegittimità delle clausole introdotte dalla lex specialis e dell’aggiudicazione alla controinteressata rispetto alla quale il sub-criterio B1 ha assunto un peso decisivo Rilevato - che la funzione aggiuntiva premiata dal disciplinare con 10 punti non è in effetti associata a una violazione del Codice della Strada, ma soddisfa esigenze di controllo di natura diversa, connesse ad attività di indagine coordinate dall’autorità giudiziaria - che la nota MIT 7/11/2019, invocata dalla parte ricorrente, statuisce anche che i dispositivi omologati/approvati devono essere utilizzati solo per le funzioni per le quali sono stati omologati/approvati e utilizzati secondo le condizioni e i limiti contenuti nei relativi decreti di omologazione, nonché nei rispettivi manuali d’installazione e uso, che costituiscono parte integrante dei decreti stessi” - che il dispositivo offerto da B.M. Servizi Srl risulta regolarmente omologato docomma 4 controinteressata e accompagnato dal manuale d’uso 3.2 docomma 3 , che contempla la possibilità di lettura delle targhe in free-flow con rilievo di tutti i veicoli in transito e non solo di quelli in infrazione in tutte le modalità operative cfr. par. 15 specifiche tecniche, pag. 61 - che, contrariamente a quanto opina parte ricorrente, il manuale d’uso enuncia puntualmente l’opzione di una rilevazione in continuo” dei mezzi che circolano sul tratto di strada ove è istallato l’apparecchio, mentre il successivo invio al server e il confronto con le ulteriori banche-dati rispondono a una logica sequenza finalizzata a integrare le informazioni ottenute - che, in buona sostanza, la controinteressata ha offerto un dispositivo dotato di plurime funzionalità, che dialoga con un software centralizzato rientrante nella disponibilità del Comando della Polizia Locale idoneo a rielaborare i dati acquisiti Evidenziato - che il requisito introdotto dal bando non urta contro il generale divieto di memorizzazione di tutti i veicoli in transito e delle relative targhe - che la funzionalità richiesta dall’Ente locale e proposta da B.M. Servizi Srl è certamente sottoposta alla normativa di tutela dei dati personali, e al divieto di un’analisi massiva dei transiti dei veicoli, al fine di verificarne lo stato in relazione ai requisiti per la circolazione cfr. nota MIT 7/11/2019 già citato - che tuttavia, come specificato nella nota di B.M. Servizi Srl del 4/12/2019, recepita dalla stazione appaltante, la predetta funzione – che fa parte del sistema proposto – sotto il profilo della tutela dei dati personali viene correttamente svolta solo nella misura in cui venga attivata a seguito di una richiesta di attività di polizia giudiziaria o come funzione di varco, qualora sia preventivamente regolamentata e disciplinata dall’amministrazione titolare del trattamento dei dati la quale ha piena disponibilità del sistema” - che il controllo di tipo indiscriminato è sottoposto a regole puntuali e restrittive, che dovranno essere rispettate sotto la responsabilità della stazione appaltante committente che disporrà dell’infrastruttura tecnologica - che il sistema è verosimilmente congegnato per verificare la corrispondenza tra la targa segnalata dall’autorità giudiziaria e la targa in transito, per poi provvedere al verificarsi di tale presupposto alla relativa memorizzazione - che la già evocata Direttiva del Ministero dell’Interno 21/7/2017 prescrive che le immagini rilevate siano fruibili solo per l'accertamento e la contestazione degli illeciti stradali, facendo espressamente salva la possibilità di utilizzo dei dati per fini giudiziari” - che il personale che svolge servizio di polizia municipale è titolare di funzioni di polizia giudiziaria, seppure alle dipendenze operative dell’autorità giudiziaria cfr. art. 5 comma 1 L. 65/1986 Dato atto - che la stessa parte ricorrente ha proposto conseguendo il punteggio previsto dal sub-criterio B2” il sistema di riconoscimento targhe aggiuntivo Vista EnVES08-4KM che risulta certificato in classe A su due corsie per traffico non canalizzato sia per targhe posteriori che anteriori e che non necessita di alcun sensore che richieda interventi sul manto stradale” - che detto apparecchio – separato da quello che svolge la funzione principale di rilevazione delle infrazioni al Codice della Strada – raggiunge il medesimo obiettivo del Velocar Red& amp Speed EVO-R, ossia quello di assicurare il controllo indiscriminato dei veicoli in transito, ed è soggetto alle medesime regole in materia di tutela dei dati personali - che, in definitiva, entrambi i sistemi offerti consentono di associare le targhe intercettate con quelle inserite in black-list per ragioni di pubblica sicurezza, e tuttavia nella lex specialis l’amministrazione – con una scelta discrezionale non irragionevole – ha accordato la propria preferenza con 10 punti al sistema che, con unico dispositivo, raggiunge lo scopo senza l’aggiunta di un’apparecchiatura esterna ipotesi ammessa e tuttavia ritenuta di minor pregio, con attribuzione di 5 punti Ritenuto - che, in definitiva, la pretesa avanzata non è meritevole di positivo apprezzamento - che, conseguentemente, deve essere rigettata la domanda risarcitoria - che le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, previa compensazione parziale alla luce della novità e della natura interpretativa della questione controversa P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia Sezione Prima , definitivamente pronunciando respinge il ricorso in epigrafe. Respinge l’istanza di risarcimento del danno. Condanna la parte ricorrente a corrispondere all’amministrazione resistente la somma di € 1.500 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge Condanna la parte ricorrente a corrispondere alla controinteressata la somma di € 1.500 a titolo di compenso per la difesa tecnica, oltre a oneri di legge Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. La presente sentenza è depositata in forma telematica, e la Segreteria del Tribunale provvederà a darne comunicazione alle parti.