I cartelli pubblicitari bifacciali sono potenzialmente più pericolosi

Ad ogni rinnovo dell’autorizzazione pubblicitaria l’amministrazione comunale ha facoltà di effettuare una valutazione autonoma connotata da ampia discrezionalità. È quindi legittimo un eventuale diniego fondato su una relazione tecnica che evidenzia la pericolosità per la circolazione insita nella permanenza di mezzi pubblicitari bifacciali ad una distanza inferiore da quella prevista dalla norma.

Lo ha evidenziato il Tar Friuli Venezia Giulia, sez. I, con la sentenza n. 12 del 9 gennaio 2020. La vicenda processuale. Una società ha richiesto il rinnovo delle licenze relative ad alcune installazioni pubblicitarie. Contro il conseguente rigetto della domanda l’interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. La polizia municipale ha infatti verificato l’inosservanza delle distanze minime previste dal codice della strada tenuto conto della presenza della dislocazione di analoghe insegne sull’altro lato della carreggiata”. Anche in considerazione del fatto che trattandosi di manufatti bifacciali gli stessi propagano gli effetti della propria interferenza anche sui guidatori in viaggio sul lato opposto. In sede di rinnovo dell’autorizzazione, specifica il collegio, l’amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica la quale non è influenzata né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi né dall’affidamento che l’interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi, in questo caso, di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici sottesi al procedimento”. In buona sostanza è legittimo il diniego del rinnovo basato su un sopralluogo che evidenzia la pericolosità per la circolazione insita nella permanenza dei mezzi pubblicitari sulla fascia di pertinenza stradale tale da costituire un ostacolo alla visuale degli automobilisti intenti a percorre il tratto di viabilità esaminato”. Anche in considerazione del fatto, conclude la sentenza, che le distanze prevista dal codice per l’installazione dei cartelli stradali prescindono dal lato sul quale il cartello è posizionato. E nel caso di impianti bifacciali le distanze minime devono essere valutate su entrambe le direzioni di marcia.

TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza 4 dicembre 2019 – 9 gennaio 2020, n. 12 Presidente Settesoldi – Estensore Bardino Fatto e diritto 1. Parte ricorrente impugna i provvedimenti con il quale il Comune di Tavagnacco ha respinto le istanze di rinnovo di preesistenti autorizzazioni al posizionamento di tre installazioni pubblicitarie, collocate sulla Strada provinciale n. 4, come meglio specificato in epigrafe. 2. I provvedimenti di diniego erano stati preceduti dalle comunicazioni del preavviso di rigetto, con le quali veniva rilevato, sulla base degli accertamenti compiuti dalla polizia municipale, che le tre installazioni, collocate lungo la direzione di marcia Sud-Nord, non avrebbero rispettato la disciplina delle distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni previste dall’art. 51, comma 4, lett. c , D.P.R. n. 459 del 1992 esse avrebbero inoltre costituito un pericoloso fattore di interferenza, disturbando la visuale dei conducenti intenti alla guida, con inevitabile pregiudizio per la sicurezza della viabilità. In particolare, con verbale del 9 agosto 2016, la polizia municipale evidenziava che ai fini della verifica dell’inosservanza delle distanze minime, come stabilita dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, si era tenuto conto della presenza della dislocazione di analoghe insegne sull’altro lato della carreggiata direzione Nord – Sud , dovendosi peraltro tenere conto che le installazioni della ricorrente consistevano in cartelli bifacciali, sicché gli stessi risultavano visibili lungo entrambi i sensi di marcia, propagando gli effetti della propria interferenza anche sui guidatori in viaggio sul lato opposto. L’Amministrazione, in sede di rigetto, recepiva pedissequamente i rilievi emersi nel corso dell’istruttoria, reputandoli non superati dalle controdeduzioni dell’interessata. In particolare, entrambe le istanze venivano dunque respinte in relazione alla mancata osservanza delle distanze regolamentari nonché in riferimento alle restanti indicazioni della polizia municipale, le cui note erano puntualmente allegate ai provvedimenti qui impugnati, così da evocare, quanto meno per relationem, le chiare avvertenze riguardanti l’intrinseca pericolosità delle installazioni bifacciali poste sulla fascia di pertinenza stradale, considerate idonee a pregiudicare la sicurezza del traffico veicolare, sommandosi, per impatto visivo, alla segnaletica e alla cartellonistica verticale ancorché collocata sul lato opposto. 3. Avverso il suddetto diniego sono ora dedotti i seguenti motivi -- I VIOLAZIONE, ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 23 E SS. DEL CODICE DELLA STRADA D. L.VO N. 285/92 NONCHÉ DELL’ART. 51 E ART. 53 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DPR N. 495/92 la ricorrente ritiene che la disciplina delle distanze rispetto alla segnaletica e alle restanti installazioni pubblicitarie si applichi nel senso delle singole direttrici di marcia, con ciò intendendo che i cartelli debbono rispettare tali distanze unicamente riguardo al lato destro della carreggiata secondo il senso di percorrenza, indipendentemente dalla bifaccialità -- II CONTRADDITTORIETÀ, ERRATA E ASSENTE MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DELL’ART. 53 DEL DPR 495/1992 il provvedimento di diniego si porrebbe in contraddizione con i precedenti provvedimenti autorizzativi, senza che sussista alcuna modificazione dello stato dei luoghi, così da violare, sotto questo specifico profilo, la legittima aspettativa della ricorrente a poter mantenere le installazioni nella loro originaria consistenza. 4. Costituitosi in giudizio, il Comune ha dedotto nel merito dei motivi di ricorso, producendo, a corredo, ampia documentazione. Ha inoltre eccepito l’inammissibilità del gravame, cumulativamente proposto avverso due distinti provvedimenti tra i quali non sussisterebbe alcun vincolo di connessione oggettiva. Chiamata infine nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Il ricorso va rigettato in relazione ad entrambi i profili di censura dedotti, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sicché può prescindersi dal vaglio del rilievo di inammissibilità, considerato il carattere maggiormente satisfattivo della decisione pronunciata nel merito. 6. Deve essere invero ricordato che, in sede di rinnovo dell’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari, l’Amministrazione è tenuta a dare corso ad una valutazione autonoma, connotata da ampia discrezionalità tecnica, la quale, come già statuito inter partes da questo Tribunale sentenza n. 196 del 2016 , non è influenzata né dal contenuto dei precedenti atti autorizzativi che ben potrebbero essere disattesi, specie alla luce di una modificazione della situazione di fatto , né dall’affidamento che l’interessato abbia riposto sul rilascio del nuovo provvedimento favorevole, trattandosi, in questo caso, di una aspettativa di mero fatto inidonea ad interferire con gli interessi pubblici tra i quali, ad es., l’interesse alla sicurezza stradale sottesi al procedimento. Alla luce di questa premessa e della conseguente reiezione del secondo motivo di gravame , va rilevato che il diniego reperisce la propria piena giustificazione nelle valutazioni condotte a seguito del sopralluogo della Polizia locale e della pericolosità per la circolazione, insita nella permanenza dei mezzi pubblicitari sulla fascia di pertinenza stradale, tale da costituire secondo un apprezzamento di matrice tecnica, per se stesso non suscettibile di sindacato giurisdizionale un ostacolo alla visuale degli automobilisti, intenti a percorrere il tratto di viabilità esaminato situazione che, considerato l’incremento di traffico registratosi nella zona, si pone evidentemente in aperto contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e preclude di per sé la dislocazione del cartello, come del resto confermato dalla più recente giurisprudenza amministrativa, tra cui si veda la collocazione sugli spazi destinati alla circolazione veicolare, così come sugli spazi a questi adiacenti, di fonti di captazione o disturbo dell'attenzione dei conducenti e di consequenziale sviamento della stessa dall'unica ed essenziale funzione al momento commessale — che è unicamente la guida del veicolo — è soggetta a procedimento autorizzatorio e l'autorizzazione può essere negata quando a giudizio dell'ente gestore della strada — titolare dei relativi poteri pubblicistici — l'insegna rivesta carattere prettamente pubblicitario e, comunque, arrechi disturbo visivo agli utenti dell'autostrada, distraendone l'attenzione con conseguente pericolo per la circolazione si tratta, peraltro, di attività caratterizzata da ampia discrezionalità, censurabile come tale solo a fronte di vizi quali la manifesta irragionevolezza o il travisamento” T.A.R. Emilia Romagna, Parma, n. 5 del 2018 . 7. Tale rilievo, non contrastato nel ricorso e pur tuttavia richiamato dall’Amministrazione, mediante il rinvio per relationem agli atti istruttori compiuti dalla polizia municipale e l’allegazione di questi ai provvedimenti impugnati, appare di per sé sufficiente a sorreggere l’avversato diniego, così da profilare l’inidoneità di entrambe le censure dedotte, e in particolare della prima, a scalfirne l’impianto logico - motivazionale rendendo quindi tutt’altro che implausibile un possibile ulteriore profilo di inammissibilità . 8. Nondimeno il primo motivo di ricorso, ora in esame, risulta infondato anche nel merito. Va infatti richiamato, sul punto, l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui le distanze previste dall'art. 51 d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 per l'installazione di cartelli stradali [trattasi nella specie di cartelli bifacciali] prescindono dal lato della strada nel quale il cartello è allocato, assumendo rilevanza tutti i cartelli comunque visibili da un automobilista che percorra una direttrice di marcia” T.A.R. Umbria, Perugia, n. 58 del 2005 - massima , essendo evidente che un automobilista può addirittura distogliere maggiormente l'attenzione dalla guida ove il cartello sia installato sul lato sinistro della strada, attesa la modifica dell'orientamento della linea d'osservazione della carreggiata” ivi, nel testo della decisione , di modo che la norma in questione come chiarito da T.A.R. EE.RR., Bologna, Sez. II, n. 53 del 2018 non pone quindi il divieto di imporre, in caso di cartelli bifacciali, il rispetto delle distanza per lo stesso cartello, su ambedue le direttrici di marcia”. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il gravame deve essere pertanto rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente a rifondere al Comune di Tavagnacco le spese di lite, liquidate nell’importo di € 1.500,00, oltre ad oneri ed accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.