Diritto all’oblio anche per chi si riabilita

Nel caso della vicenda giudiziaria del passato per la quale l’interessato ha ottenuto la riabilitazione, il diritto all’oblio prevale sull’interesse pubblico alla memoria storica quando il trattamento dei dati online determini un impatto privacy negativo sproporzionato. La sproporzione è evidente quando non esiste un attuale interesse del pubblico alla notizia, quest’ultima non è stata aggiornata e l’ulteriore disponibilità in rete della stessa risulta addirittura controproducente rispetto alla finalità di reinserimento sociale propria della riabilitazione.

Il caso. Il provvedimento del Garante Privacy n. 153 del 24 luglio 2019 tratta l’interessante caso di un soggetto che esercita il diritto all’oblio verso Google invocando la deindicizzazione di url persistenti in rete dal 2010 associate al proprio nome e relative a una vicenda giudiziaria per la quale il ridetto interessato aveva chiesto ed ottenuto la riabilitazione. Di fronte al rifiuto di Big G, è stato presentato reclamo all’Autorità di Controllo che ha accolto l’istanza sostenendo che l’ottenuta riabilitazione unitamente al lasso di tempo decorso dal verificarsi dei fatti, implica che l'ulteriore trattamento dei dati dell’interessato, posto in essere mediante la perdurante reperibilità in rete degli URL contestati, determina un impatto sproporzionato sui diritti del medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda cfr. punto 8 della parte II delle Linee Guida , tenuto anche conto del fatto che i citati articoli non risultano aggiornati con riguardo agli sviluppi successivi della stessa cfr. punto 7 della parte II delle Linee Guida ”. Il diritto all’oblio non è solo una questione di tempo. Il diritto all’oblio è il diritto alla conservazione dell’attualità della propria identità informativa online, costituisce un aspetto importante del diritto all’autodeterminazione informativa personale fondato sull’art. 2 e 3 della Costituzione, sull’art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali UE e regolato secondo il GDPR 2016/679, i Codici interni coordinati, la giurisprudenza interna ed europea, i provvedimenti e le linee guida delle Autorità di Controllo e del Comitato Europeo Protezione Dati EDPB . Si tratta di un istituto che rifugge dall’originario concetto della notizia che essendo trascorsi molti anni poteva cadere nell’oblio ovvero nel dimenticatoio. Non il diritto ad essere dimenticati ma il diritto a esistere come siamo adesso. Il diritto all’oblio è la risultante dal perenne bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto alla libertà di espressione o di informazione o alla memoria storica. Tale bilanciamento viene valutato sulla scorta del criterio della proporzionalità secondo cui tra due posizioni pari rango deve prevalere quella che subirebbe un sacrificio ingiusto o sproporzionato dall’applicazione dell’altra. Nella fattispecie in commento, le posizioni pari rango sono il diritto all’attualità della propria identità digitale e l’interesse pubblico all’informazione e alla memoria storica . La valutazione del Garante Privacy pone l’accento sulla mancanza dell’attualità dell’interesse pubblico alle notizie in contenzioso in quanto l’interessato non è una figura pubblica, non svolge più la professione per la quale era stato inquisito, ha ottenuto la riabilitazione e gli articoli trattati non sono aggiornati con quest’ultima informazione. In particolare, il rigetto del diritto all’oblio si porrebbe in opposizione completa con la ratio dell’istituto della riabilitazione avente la precipua funzione del reinserimento sociale del condannato. Pertanto sulla scorta di tutte le predette considerazioni la nostra Autorithy ha accolto il reclamo perché la persistenza in rete dei contenuti segnalati determina un impatto sproporzionato” sui diritti dell’interessato medesimo che non risulta bilanciato da un attuale interesse del pubblico a conoscere della relativa vicenda”. Le Linee Guida” del WP29 del 26.11.2014 a seguito della CGUE Costeja/Google 13.05.2014 dettano i criteri per il legittimo esercizio del Diritto all’oblio. La nostra Autorità di Controllo affida la soluzione del caso alle interpretazioni del Gruppo dei Garanti Privacy UE adesso Comitato Protezione Dati Europeo EDPB . In particolare al punto 7 e punto 8 della parte II delle Linee Guida che riguardano specificatamente la situazione analizzata. Linee Guida - Punto 7 7. Is the data up to date? Is the data being made available for longer than is necessary for the purpose of the processing? As a general rule, DPAs will approach this factor with the objective of ensuring that information that is not reasonably current and that has become inaccurate because it is out-of-date is delisted. Such an assessment will be dependent on the purpose of the original processing. 7. I dati sono aggiornati? I dati sono resi disponibili più a lungo di quanto è necessario ai fini del trattamento? Come regola generale, i DPA tratteranno questa situazione con l'obiettivo di garantire che le informazioni che non sono ragionevolmente attuali e che sono diventate inaccurate in quanto obsolete vengano cancellate. Tale valutazione dipenderà dallo scopo del trattamento originale. Traduzione non ufficiale, a cura dello scrivente autore . 8. Is the data processing causing prejudice to the data subject? Does the data have a disproportionately negative privacy impact on the data subject? There is no obligation for the data subject to demonstrate prejudice in order to request de-listing, in other words prejudice is not a condition for exercising the right recognised by the CJEU. However, where there is evidence that the availability of a search result is causing prejudice to the data subject, this would be a strong factor in favour of de-listing. Directive 95/46/EC allows the data subject to object to processing where there are compelling legitimate grounds for doing so. Where there is a justified objection, the data controller must cease processing the personal data. The data might have a disproportionately negative impact on the data subject where a search result relates to a trivial or foolish misdemeanour which is no longer – or may never have been – the subject of public debate and where there is no wider public interest in the availability of the information. 8. Il trattamento dei dati sta causando pregiudizio all'interessato? I dati hanno un impatto privacy sproporzionatamente negativo sull’interessato? Non vi è alcun obbligo per l'interessato di dimostrare un pregiudizio al fine di richiedere la deindicizzazione oblio , in altre parole, il pregiudizio non è una condizione per l'esercizio del diritto riconosciuto dalla CGUE. Tuttavia, laddove vi siano prove che la disponibilità dei risultati di ricerca stia causando pregiudizio all'interessato, questo sarebbe un forte fattore a favore della cancellazione o deindicizzazione. La direttiva 95/46 / CE consente all'interessato di opporsi al trattamento in caso di motivi legittimi per farlo. In caso di opposizione giustificata, il titolare del trattamento deve cessare il trattamento dei dati personali. Il trattamento dati potrebbe avere un impatto privacy sproporzionatamente negativo sull'interessato quando i risultati di una ricerca si riferiscano a un crimine banale o insensato che non è più - o potrebbe non essere mai stato – un argomento del dibattito pubblico e verso il quale non esiste un interesse pubblico ad avere ulteriormente la disponibilità dell’informazione. Traduzione non ufficiale, a cura dello scrivente autore . Conclusioni. All’esito dell’analisi condotta dal Garante Privacy nel provvedimento in oggetto, si riconferma ancora una volta che il diritto all’oblio non è soltanto una questione di tempo ma soprattutto una questione di rapporti di proporzionalità tra i sacrifici imposti alle due posizioni contrapposte. Pertanto, possiamo concludere che nel caso di una vicenda giudiziaria del passato per la quale l’interessato abbia ottenuto la riabilitazione, il diritto all’oblio prevale sull’interesse pubblico alla memoria storica quando il trattamento dei dati online determini un impatto privacy negativo sproporzionato. La sproporzione è evidente quando non esiste un attuale interesse del pubblico alla notizia, quest’ultima non è stata aggiornata e l’ulteriore disponibilità in rete della stessa risulta addirittura controproducente rispetto alla finalità di reinserimento sociale propria della riabilitazione.