La sostanza stupefacente in tasca interferisce con l’idoneità alla guida

Essere segnalati dalla polizia come consumatori di droga attiva una serie di formalità burocratiche come l’invito a smettere di utilizzare le sostanze e la possibile revisione della patente di guida. Anche se il controllo non viene effettuato alla guida di un veicolo.

Ma solo se si tratta di un accertamento recente, successivo all’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2011 che ha innestato nell’ordinamento la correlazione diretta tra uso di sostanze stupefacenti e possibile verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica dei conducenti. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. II, con la sentenza n. 5868 del 26 agosto 2019. La vicenda. Un cittadino è stato trovato in possesso di una modesta quantità di hashish mentre camminava a piedi nel centro di Firenze. A seguito della conseguente segnalazione alla prefettura il medesimo ufficio territoriale del governo ha disposto l’invito formale a non fare più uso delle sostanze invitando la motorizzazione ad adottare la revisione della patente di guida. Contro questo provvedimento cautelare adottato ai sensi dell’art. 128 del codice stradale l’interessato ha proposto con successo censure al TAR. E anche i giudici di Palazzo Spada hanno confermato l’annullamento della revisione. Il quadro normativo di riferimento della controversia è stato infatti modificato di recente. Solo con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2011 può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all’art. 75 del decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”. Prima di questa novella, specifica il Collegio, non ricorre alcuna connessione normativa tra il possesso di droga e la revisione della patente di guida.

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2 luglio - 26 agosto 2019, numero 5868 Presidente Taormina – Estensore Ciuffetti Fatto e diritto 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tar per la Toscana ha accolto il ricorso principale e i motivi aggiunti presentati dal signor - omissis -, rispettivamente, avverso l’atto dell’Ufficio della motorizzazione civile di Siena, in data 5 gennaio 2010, prot. numero 65/3, e l’atto dello stesso Ufficio in data 18 maggio 2010, prot. numero 2809 /3, con i quali è stata disposta la revisione della patente di guida di cui egli era titolare, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica. Il primo provvedimento era stato adottato dopo che l’Ufficio territoriale di governo UTG di - omissis -aveva comunicato al suddetto Ufficio della Motorizzazione civile che il signor - omissis - era stato segnalato dalla Guardia di Finanza per essere stato trovato in possesso di un piccolo quantitativo di hashisc mentre camminava, a piedi, nella città di Firenze. Ai sensi dell'art. 75, comma 4, del d.P.R. numero 309 /1990, l’UTG di - omissis -aveva proceduto a colloquio con l’interessato, che si era impegnato ad astenersi per il futuro dal ripetere l’atto. Lo stesso UTG aveva applicato nei suoi confronti il provvedimento di invito formale a non fare più uso della suddetta sostanza e aveva proposto all’Ufficio della motorizzazione civile di - omissis -di valutare l’opportunità di disporre la verifica della sussistenza dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida del signor - omissis -, ai sensi dell'art. 128 del d.lgs. numero 285/1992 Codice della strada . La revisione della patente di guida veniva quindi disposta con l’atto in data 5 gennaio 2010, adottato senza previa comunicazione all’interessato di avvio del procedimento, nel presupposto della sussistenza delle esigenze di celerità menzionate dall’art. 7, comma 1, della l. numero 241/1990. Il successivo atto in data 18 maggio 2010 veniva emanato dallo stesso Ufficio della motorizzazione civile, dopo che il Tar per la Toscana aveva adottato, in sede cautelare, l’ordinanza di sospensione degli effetti dell’atto impugnato con il ricorso principale, avendo ravvisato un fumus boni iuris nel motivo di ricorso relativo alla violazione dell’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento. In primo grado, con il ricorso principale, il signor - omissis - aveva dedotto con un primo mezzo di impugnazione, la violazione dell’art. 7 della l. numero 241/1990, per omissione dell’avviso di avvio del procedimento e la violazione dell'art. 128 del d.lgs. numero 285/1992 Codice della Strada con un secondo mezzo di impugnazione, la violazione dell’art. 3 della l. numero 241/1990 per difetto di indicazione dei motivi della decisione di sottoporre il ricorrente alla revisione della patente con un terzo mezzo di impugnazione, la violazione dell’art. 75, comma 1, del d.P.R. numero 309/1990 e degli artt. 128 e 187 del Codice della strada, in quanto l’atto impugnato sarebbe stato viziato da eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per erronea valutazione dei fatti e difetto di istruttoria. Avverso l’atto impugnato con motivi aggiunti il ricorrente aveva riproposto il secondo e il terzo mezzo di impugnazione del ricorso principale e aveva dedotto la violazione dell’art. 3 della l. numero 241/1990, l’eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza di motivazione, palese irragionevolezza, travisamento dei fatti, contraddittorietà e difetto di istruttoria, in quanto l’Ufficio della Motorizzazione civile non avrebbe preso in considerazione le doglianze formulate con il ricorso principale avverso il provvedimento impugnato in quella sede. Considerato che il secondo provvedimento costituisse esecuzione dell’ordinanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato con il ricorso principale e che, rispetto ad esso, non fosse sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente alla sua decisione, il primo Giudice ha accolto tutti i motivi di impugnazione del ricorso principale e dei motivi aggiunti. 2. Con il presente appello, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impugna la sentenza in epigrafe nella parte in cui ha ritenuto che il secondo provvedimento sostanziasse violazione dell’articolo 128 del Codice della strada e fosse affetto da carenza della motivazione e difetto di istruttoria in relazione al fatto la dichiarazione del ricorrente, di essere consumatore occasionale di hascisc, avrebbe richiesto un approfondimento preventivo rispetto alla decisione di disporre la revisione della patente di guida. Poiché l’art. 128 del Codice della strada prevede l’adozione del suddetto provvedimento, a garanzia della sicurezza del traffico stradale, qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica, secondo il Ministero appellante, l’atto adottato era congruamente motivato perché a tal fine lo stesso dettato normativo individuerebbe nell’indicazione delle circostanze o dei fatti di cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza e che abbia generato i suddetti dubbi la condizione sufficiente per un’idonea motivazione. Illegittimamente il Tar avrebbe effettuato una valutazione delle circostanze in base alle quali il provvedimento era stato emanato, sostituendosi all'Amministrazione e considerandole non abbastanza gravi da richiedere l’adozione del provvedimento. Inoltre, non poteva ravvisarsi il difetto di istruttoria perché, se il presupposto di legge dell’adozione dell’atto era costituito dalla sussistenza di dubbi sull’idoneità psicofisica alla guida, solo gli esami da effettuare in sede di revisione avrebbero potuto portare all’accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità e consentire di indagare le patologie genericamente indicate nel provvedimento, verificando la circostanza dichiarata dall’appellato in merito al consumo meramente occasionale di sostanza stupefacente. 3. Il signor -OMISSIS-, costituito in giudizio con atto in data 13 dicembre 2011, ha chiesto il rigetto dell’appello. 4. In sede cautelare è stata accolta l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza appellata Cons. Stato, sez. IV, ord. 7 febbraio 2012, numero 535 , in quanto ritenuta assistita da profili di ‘fumus boni iuris’, poiché il comportamento contestato appare motivo sufficiente per procedere agli accertamenti di cui all’art. 128 del codice della strada”. 5. Ai fini dell’esame del presente appello, appare opportuno verificare il quadro normativo di riferimento della controversia. L’art. 128, comma 1, del Codice della strada, nel testo vigente alla data di adozione degli impugnati, stabiliva che gli Uffici provinciali della Direzione generale della Motorizzazione civile, nonché il prefetto nei casi previsti dall’art. 187 dello stesso Codice, potessero disporre che i titolari di patente di guida fossero sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità qualora sorgessero dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. La formulazione del citato art. 187 in modo chiaro riferisce la disciplina ivi prevista, in tema di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, al caso di soggetto conducente di un veicolo. Solo con l’art. 14, comma 1, del d.lgs. numero 59/2011, modificato dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. numero 2/2013, è stato introdotto nell’art. 128 del Codice della strada il comma 1-sexies, che ha previsto che può essere disposta la revisione della patente di guida nei confronti delle persone a cui siano state applicate le misure amministrative di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309. Il prefetto dispone la revisione con il provvedimento di cui all'articolo 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, numero 309”. 5.1. Alla luce di tale quadro normativo vigente all’epoca dei fatti, il Collegio constata che, nella fattispecie in esame, non ricorre alcun elemento di connessione dei provvedimenti adottati con la conduzione di un veicolo da parte dell’odierno appellato, in quanto colto nel possesso di hascisc mentre camminava a piedi. Pertanto, la Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dall’indirizzo di questo Consiglio che ha ritenuto, nel caso di sequestro di sostanze stupefacenti a carico di soggetto che non era alla guida di un’auto, né era appena sceso da un veicolo o stava per accingersi alla sua guida, che tale evento non potesse costituire circostanza di fatto e di diritto idonea giustificare l’adozione a carico dell’appellante di una determinazione di tipo restrittivo del genere di quella assunta, non potendosi l’episodio farsi ricadere nell’ambito applicativo delle disposizioni che regolano la materia contemplata dal codice della strada” Cons. Stato, sez. IV 20 gennaio 2015, numero 139 . Infatti, in tali circostanze, non è ravvisabile alcuna connessione logica tra l’accertato sequestro della sostanza stupefacente e la disciplina del possesso della patente di guida e, anche a voler ritenere che la misura adottata abbia una funzione precauzionale e di prevenzione, non può certo essere sufficiente quel singolo, unico episodio di detenzione di una sostanza stupefacente a giustificare, in assenza di altri elementi di fatto e giudizio, l’adozione di un atto in cui si mette in discussione l’idoneità psico-fisica” di un soggetto ai fini della conduzione di mezzi di trasporto un tale episodio, debitamente accertato e contestato ha certamente una sua rilevanza, ma ad altri fini di tutela e prevenzione” Cons. Stato numero 139/2015, cit. , in relazione ai quali, del resto, la Prefettura di - omissis -aveva già provveduto ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. numero 309 /1990. Data l’assenza nella fattispecie di circostanze riconducibili alla guida di veicoli, non viene in discussione in alcun modo la configurazione dell’istituto della revisione della patente di guida di cui all’art. 128, comma 1, del Codice della strada, come provvedimento amministrativo, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale non avente natura di sanzione amministrativa, sia pure accessoria cfr. Cons. Stato Sez. IV, 3 ottobre 2018, numero 5682 . Dunque, il Collegio deve constatare che gli atti impugnati in primo grado sono stati adottati in carenza del presupposto di legge costituito dall’essere alla guida da parte del ricorrente. Perciò, è infondata la tesi del Ministero appellante circa l’idoneità del richiamo all’insorgenza di dubbi sulla persistenza nel titolare della patente dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica ad integrare una congrua motivazione degli atti impugnati, poiché essa difetta del tutto. Per quanto sopra esposto, l’appello deve essere respinto e deve essere confermata la sentenza di primo grado. Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali del grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. Spese del grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d.lgs. numero 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.