Patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo: il parere di Palazzo Spada

Con il parere dello scorso 29 agosto, l’Ufficio Studi della Giustizia amministrativa ha risposto alla richiesta del Presidente del Consiglio della Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in merito ad una serie di quesiti relativi al gratuito patrocinio riguardanti in particolare il giudice competente per la liquidazione del compenso, il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione da parte del difensore, l’omissione della clausola di cui all’art. 133 t.u. spese di giustizia ed altre questioni sull’art. 130- bis del medesimo t.u. spese di giustizia.

L’Ufficio Studi ricorda in primo luogo che, in occasione di precedenti richieste di chiarimenti, ha già avuto modo di esprimersi su alcuni profili relativi al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo parere 9 marzo 2016 . Ciò posto, passa ad esaminare i vari profili sottolineati dal Presidente del CGARS. Giudice competente per la liquidazione. La liquidazione del compenso del difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio rientra nella competenza del giudice che procede e, quindi, in caso di appello cautelare spetta sempre al T.A.R. . Infatti il procedimento cautelare rappresenta una fase del processo amministrativo, funzionalmente collegata a quella di merito, ma da questa, comunque, autonoma, che conosce due distinti gradi di giudizio come si desume dall’art. 62 del c.p.a. che disciplina espressamente l’appello cautelare. Coordinando, dunque, i commi 2 e 3 bis dell’art. 83 del t.u. e ponendoli in relazione con l’architettura del processo amministrativo, con particolare riguardo al procedimento cautelare, il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta se l’ordinanza cautelare emessa dal T.A.R. viene appellata, il giudice che procede va individuato nel Consiglio di Stato, non avendo rilievo il richiamo alla circostanza che il giudice di primo grado è quello che pronuncia la sentenza che definisce il grado di giudizio, perché il legislatore, al fine dell’individuazione del giudice che ha proceduto”, dà rilievo all’interno del grado di giudizio alle singola fase del processo, che, nel caso di specie, è da individuare nel giudice che conclude il procedimento cautelare, id est il Consiglio di Stato . Termine di presentazione dell’istanza di liquidazione. Risolvendo il dubbio riguardo alla natura decadenziale o meno del termine entro cui il difensore deve presentare l’istanza di liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato, a parer dell’Ufficio Studi, in accordo, peraltro, con l’intendimento del Presidente del CGARS, va seguita l’interpretazione che consente, comunque, di presentare la richiesta di liquidazione al giudice che ha proceduto, ancorché in ritardo, fatta salva la prescrizione dei relativi diritti. Peraltro, questo US, nel già citato parere del 9 marzo 2016 punto 7 , aveva affermato che il mancato rispetto del termine non dovrebbe determinare alcuna decadenza in capo al difensore vuoi che questi non abbia ottenuto la liquidazione richiesta, vuoi che non l’abbia neppure richiesta dal potere di richiederla e di ottenerla con provvedimento successivo” . Clausola di cui all’art. 133 t.u. n. 115/2002. La norma prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato . Il parere affronta il caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, vittoriosa davanti al CGARS, abbia chiesto il rilascio con formula esecutiva della sentenza che condanna la controparte alla rifusione delle spese di lite, e abbia poi anche depositato istanza di liquidazione del compenso per gratuito patrocinio, precisando l’opportunità di avviare un’istruttoria presso le parti per verificare se il pagamento sia già avvenuto o in esecuzione della decisione giurisdizionale e in caso di avvenuto pagamento, ritenere non dovuto null’altro. Art. 130-bis. L’Ufficio Studi esamina in conclusioni alcuni profili relativi all’art. 130- bis t.u. spese di giustizia che esclude il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato laddove l’impugnazione sia dichiarata inammissibile. Precisa quindi che se nel giudizio di merito il ricorso è stato dichiarato inammissibile, questo esito non può che colpire anche la connessa fase cautelare. In tali ipotesi, infatti, rileva il grado di collegamento e di strumentalità [ ]. Identico discorso deve essere fatto per l’appello che dichiara il ricorso nella sua interezza inammissibile. Poiché anche in tal caso, l’esito del giudizio di appello non può̀ che ripercuotersi sul giudizio di primo grado, non v’è dubbio che non spetti la liquidazione. Conseguentemente, in tutte queste ipotesi – in applicazione del generale principio della ripetizione dell’indebito art. 2033 c.c. — è necessario procedere alla revoca del provvedimento di liquidazione delle somme già liquidate e conseguente recupero delle stesse .

Consiglio_di_Stato_Ufficio_Studi_Parere_29_agosto_2019