Spiagge pugliesi “plastic free”: il Consiglio di Stato respinge l’istanza di sospensione cautelare

La IV Sezione del Consiglio di Stato ha accolto l’appello della Regione Puglia il provvedimento regionale che vieta l’utilizzo sul litorale di prodotti di plastica non monouso da parte dei gestori degli stabilimenti balneari e degli utenti non è sospeso. Il merito della questione sarà trattato però solo tra qualche mese.

Con l’ordinanza n. 4274/19 del 30 agosto, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione cautelare del TAR Puglia n. 315/19 respingendo l’istanza di sospensione cautelare dell’ordinanza balenare adottata nel mese di aprile dalla Regione nella parte relativa al plastic free” imposto ai gestori di stabilimenti balneari e agli utenti delle spiagge. La questione. Il provvedimento era stato impugnato da diverse associazioni e imprese produttrici di plastica nella parte in cui vieta l’utilizzo sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino [] di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso . Il TAR aveva accolto l’istanza affermando che, in virtù della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, direttiva non self-executing , le Regioni non hanno spazio a livello legislativo per intervenire sul tema, dovendo attendere l’intervento del legislatore entro il termine di recepimento fissato al 3 luglio 2021. La decisione sul merito e la possibilità di rinvio alla CGUE. La IV Sezione del Consiglio di Stato ha invece accolto l’appello della Regione Puglia ripristinando il divieto di utilizzo della plastica lungo il litorale ritenendo che a complessità della controversia e il carattere anche di principio che riveste ne richiedono l’esame con la cognizione completa propria della fase del merito e che l’imminente conclusione della stagione balneare rende evanescente il pericolo di un ulteriore danno grave e irreparabile, che avrebbe comunque carattere solo patrimoniale e per il quale, se del caso, possono soccorrere le ordinarie azioni risarcitorie . La trattazione del merito della questione è stata dunque rinviata al prossimo 19 febbraio 2020, sede in cui potrà essere valutata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia EU.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 29 - 30 agosto 2019, n. 4274 Presidente Anastasi – Estensore Castiglia Ritenuto che - la complessità della controversia e il carattere anche di principio che riveste ne richiedono l’esame con la cognizione completa propria della fase del merito - la relativa udienza pubblica di discussione è fissata al 19 febbraio 2020 - in tale sede, se del caso, potrà essere valutata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, formulata dagli odierni appellati - l’imminente conclusione della stagione balneare rende evanescente il pericolo di un ulteriore danno grave e irreparabile, che avrebbe comunque carattere solo patrimoniale e per il quale, se del caso, possono soccorrere le ordinarie azioni risarcitorie - allo stato, quanto alla sommaria valutazione di fondatezza della domanda cautelare, non vi sono ragioni per discostarsi dalla decisione monocratica - il ricordato decreto cautelare merita perciò conferma con accoglimento dell’appello cautelare e reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado - apprezzate le circostanze, le spese della presente fase processuale possono essere compensate fra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta accoglie l'appello Ricorso numero 6927/2019 e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado. Compensa fra le parti le spese della fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.