“Non idoneo” in una sola prova scritta non è sufficiente per bocciare l’aspirante giudice

La mera dicitura non idoneo non necessita di motivazione per indicare l’insufficienza conseguita in una o più prove del concorso in magistratura. Laddove però il candidato abbia riportato giudizi pienamente sufficienti nelle altre prove scritte, tale valutazione si caratterizza come manifestamente irragionevole. La correzione di quella prova dovrà essere ripetuta.

È quanto deciso dal TAR Lazio, sez. I quater, con la sentenza n. 10420/19, depositata l’8 agosto 2019. Il caso. Un aspirante giudice sosteneva le prove scritte nel gennaio 2018 e riportava le seguenti votazioni diritto amministrativo 14/20, penale 13/20 e civile non idoneo . Il candidato ha dunque impugnato il giudizio ritenendolo illogico e contraddittorio dato che aveva ampiamente dimostrato, in due prove su tre, di avere rispettato i parametri cui è vincolata la Commissione esaminatrice per dare una valutazione positiva della prova e di avere le conoscenze tecnico-specialistiche e culturali per svolgere la professione di magistrato. Nuovi criteri per diventare magistrato. Con le riforme del 2006 d.lgs. n. 160/06 e del 2007 l. n. 111/07 è stato modificato il concorso per divenire magistrato ordinario che consta di tre prove scritte e di una prova orale su una pluralità di materie diritto civile e romano, procedure, rudimenti d’informatica, tributario etc. . Le prove scritte si ritengono superate se il candidato consegue un punteggio di 12/20 pari alla sufficienza 6/10 , mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo . Prima dell’inizio delle correzioni la Commissione stabilisce i criteri minimi su cui basa il suo giudizio che deve attestare il grado di preparazione del candidato. Nella fattispecie la Commissione, in linea con i dettami della riforma, richiedeva di dimostrare un grado di cultura generale correttezza lessicale, sintattica e grammaticale del testo e di cultura tecnico-specialistica padronanza della terminologia giuridica , che integrano la presenza di indefettibili presupposti ai fini di una trattazione lineare, comprensibile, adeguatamente sintetica della traccia fornita . In breve, il candidato deve dimostrare doti pertinenti alla sua maturità giuridica e non solo di possedere mere nozioni generali, ma di saperle gestire” adeguatamente in funzione della elaborazione della traccia assegnata . Non idoneo” è un valido giudizio. La Corte Costituzionale 26/2001 ha stabilito che la valutazione deve dare conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione d’esame all’elaborato e, in definitiva, al grado di inidoneità riscontrato . Come risulta dall’excursus in sentenza la prassi, anche più recente, ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici Cons. St.4528/10, 4457/13 e TAR Lazio 879/11 . Ciò vale anche per il concorso in magistratura così come riformato Cons St. 6518/18 . Tali precedenti costituiscono vero e proprio diritto vivente”, che la Corte Costituzionale con la sentenza 30 gennaio 2009, n. 20 ha ritenuto conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa . Ma non è sufficiente per la bocciatura. Il TAR, dando atto dell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione, rimarca come la prassi parimenti richieda, ai fini dell’accertamento dell’idoneità, che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica nell’ambito delineato dalla pertinente normativa, e che, pertanto, formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento anche in virtù del delicato e prestigioso percorso professionale che consegue alla positiva valutazione . Stante dunque la liceità del giudizio di non idoneità” e della discrezionalità della Commissione, il Collegio ritiene fondata la censura con cui il ricorrente lamenta la intrinseca contraddittorietà del complessivo giudizio promanante dalla Commissione d’esame che, nel valutare gli elaborati dal medesimo consegnati, ha ritenuto di rinvenire in due di questi gli elementi enucleati nei criteri a tal fine confezionati, attribuendo votazioni molto al di sopra della sufficienza, mentre per la prova di diritto civile è stato attribuito il giudizio di non idoneità, certificando solo in questo caso l’incapacità di redigere un elaborato almeno sufficiente . Si tratta infatti di tre giudizi tra loro antitetici perché descrivono da un lato un candidato brillante e con capacità superiori alle media, dall’altro un soggetto incapace di redigere una prova quantomeno sufficiente sulla base dei medesimi criteri. In conclusione, la sentenza in commento ritiene che a fronte del superamento di due delle tre prove in modo brillante, ponga seri dubbi la correttezza del giudizio assegnato nella terza prova, pure dovendo essere ragguagliata alla ricerca del possesso di quei requisiti che denotano nel candidato una solida preparazione giuridica unitamente a capacità di analisi e argomentative, di cui il ricorrente ha dato senz’altro prova e che, nell’ambito di una doverosa valutazione complessiva del medesimo, non consente di valutare se siano stati rispettati in pieno i criteri generali al cui rispetto è tenuta la stessa Commissione che li ha stabiliti . Rilevando dunque la manifesta irragionevolezza della valutazione operata, il Collegio ritiene meritevole di accoglimento il ricorso con conseguente annullamento degli atti impugnati e ripetizione della correzione dell’elaborato valutato come non idoneo” da parte della Commissione.

TAR Lazio, sez. I – 4, sentenza 7 maggio – 8 agosto 2019, n. 10420 Presidente Mezzacapo – Estensore Scala Fatto Premette il ricorrente di avere partecipato al concorso indetto dal Ministero della giustizia con bando del 231 maggio 2017 per n. 320 posti di magistrato ordinario e di avere sostenuto le prove scritte nei giorni 23, 24 e 26 gennaio 2018. Precisa che i propri elaborati, contenuti nella busta n. 1740, sono stati corretti il 31 luglio 2018, giusta verbale n. 217 della Commissione esaminatrice del concorso, con esito negativo, avendo riportato punti 13 nella prova di diritto penale, punti 14 in quella di diritto amministrativo e il giudizio di non idoneo” in quella di diritto civile. Ritenendone l’illegittimità, impugna il citato verbale n. 217 relativo alla seduta di correzione della prova scritta del 31 luglio 2018 e l'annesso giudizio di non idoneità, deducendo i seguenti motivi di diritto. Violazione dell’articolo 3, legge n. 241/1990 violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. difetto di motivazione e sviamento di potere illogicità manifesta e contraddittorietà con i criteri specificati nel verbale della Commissione n. 8 del 7 febbraio 2018. E’ illegittima l’apposizione all’elaborato di diritto civile del solo giudizio di non idoneità, senza ulteriore motivazione, in assenza di alcun parametro o sub parametro specifico cui agganciarlo, così da rendere la motivazione apodittica, incongrua e irragionevole, oltre che gravemente pregiudizievole nei confronti di un candidato meritevole, senza che rilevi in proposito che l’articolo 1, comma 5, d.lgs. 160/2006, disponga che il giudizio in ciascuna prova scritta è motivata con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo. Sviamento di potere illogicità manifesta e difetto di motivazione. Il giudizio di non idoneità è illogico in quanto apposto nei confronti di elaborato contenente lo svolgimento della tematica in modo appropriato e completo, in rapporto con i parametri di valutazione cui si è autovincolata la Commissione esaminatrice forma italiana corretta pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema capacità di analisi e di soluzione dello specifico problema sottoposto , ritenuti sussistenti in due prove diritto penale e diritto amministrativo e considerati totalmente assenti in quella di diritto civile. Violazione del principio di collegialità violazione degli artt. 3 e 97 della Cost. sviamento di potere ed illogicità manifesta. La valutazione è censurabile anche sotto il profilo della illegittima composizione della Commissione, risultando il giudizio di non idoneità del tema di diritto civile adottato da un collegio di 3 membri nell’ambito della sottocommissione, in violazione del principio di collegialità della decisione. Questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, co. 5, e 5, co. 6, d. lgs. N. 160/2006 con riferimento agli artt. 3, 97 e 113 Cost., nonché per irragionevolezza manifesta. In via subordinata, deduce la parte ricorrente l’illegittimità delle norme calendate laddove è prevista l’attribuzione del solo giudizio di non idoneità, senza attribuzione anche del voto numerico, ove interpretata nel senso di escludere tout court ogni corredo motivazionale, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, chiedendo che sia sollevata la questione di costituzionalità. Conclude la parte ricorrente chiedendo l’annullamento, per quanto di interesse, degli atti concorsuali impugnati. Si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia che, con articolata memoria, ha sottoposto al Collegio la questione della necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e, nel merito, ha eccepito l’infondatezza del ricorso avversario, di cui ha chiesto il rigetto. Non si sono, invece, costituite la Commissione esaminatrice e la controinteressata evocate in giudizio. Alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la parte ricorrente ha rinunciato alla stessa in vista della possibile sollecita trattazione nel merito della causa, fissata, in accoglimento di tale richiesta, per il 7 maggio 2019. Nei termini di rito, le parti costituite hanno depositato memorie e repliche quindi, alla odierna pubblica udienza, uditi i difensori della parte ricorrente che hanno insistito nelle deduzioni e richieste già svolte, la causa è stata trattenuta per la decisione. Diritto E’ oggetto di impugnativa l’esclusione di parte ricorrente dal concorso per magistrato ordinario per avere riportato in una delle tre prove scritte il giudizio di non idoneo”. In via preliminare il Collegio ritiene utile chiarire, anche per rispondere al rilievo sollevato in proposito dall’Avvocatura erariale, che il ricorso è senz’altro procedibile in quanto, ancorché lo stesso risulti notificato ad un solo candidato, non occorre disporre l’integrazione del contraddittorio, non sussistendo, allo stato, controinteressati che dall’eventuale accoglimento del ricorso stesso potrebbero vedere pregiudicata la loro posizione. E’ principio ormai consolidato che nei giudizi impugnatori aventi ad oggetto i provvedimenti di inidoneità riportati nell’espletamento di selezioni concorsuali, i soggetti controinteressati sono individuabili in coloro che, inseriti utilmente nella graduatoria i.e., i soggetti rientrati nel novero dei vincitori e quelli idonei che aspirano al successivo scorrimento di graduatoria , vedrebbero alterata in pejus la posizione acquisita a seguito dell’accoglimento delle censure dedotte. Nel caso di specie, invero, viene contestato il mancato superamento della prova scritta con richiesta di ammissione alle successive fasi, in un momento in cui la procedura concorsuale non si è ancora conclusa, mancando, quindi, l’individuazione dei vincitori, tali non potendo certo essere considerati tutti i soggetti che invece hanno superato le prove scritte. Tanto precisato in rito, possono essere esaminate le censure con cui il ricorrente contesta il negativo giudizio riportato nell’ambito della procedura selettiva di cui si controverte. Con il primo mezzo, il deducente lamenta come il riportato giudizio di non idoneità in una sola delle prove scritte, segnatamente, in quella di diritto civile, in assenza anche di un punteggio numerico, non consenta di comprendere, anche ai soli fini di un sindacato estrinseco, le ragioni per cui l’elaborato è stato ritenuto insufficiente ovvero gli errori e/o le inesattezze da cui è derivato il negativo apprezzamento della Commissione. Ritiene, pertanto, che anche il giudizio di non idoneità, siccome ostativo alla prosecuzione del concorso, debba essere accompagnato a pena di invalidità dalle ragioni da cui il medesimo giudizio è disceso, in modo da consentire al candidato di comprenderle in modo esaustivo oltre che trasparente. A tanto non osterebbe, peraltro, il testo dell’articolo 1, comma 5, d.lgs. 160/2006, dovendo tale norma essere comunque interpretata alla luce dei valori costituzionali, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 26 del 2001, secondo cui la valutazione deve dare conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione d’esame all’elaborato e, in definitiva, al grado di inidoneità riscontrato. La tesi di parte ricorrente, pure adeguatamente argomentata, tuttavia non convince. Deve, innanzi tutto, rammentarsi che la disciplina del concorso per l’accesso alla magistratura ordinaria è costituita sia da disposizioni dettate dal r.d.15 ottobre 1925, n. 1860, sia da previsioni introdotte dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160, come modificate dall’articolo 1 della legge 30 luglio 2007, n. 111. Queste ultime hanno stabilito, in particolare, una nuova regolamentazione concernente l’oggetto delle prove scritte e orali, i punteggi minimi per l’ammissione agli orali e il superamento del concorso, nonché la nomina e la composizione della commissione esaminatrice e la disciplina dei suoi lavori. In specie, l’articolo 1 del d. lgs. n. 160 del 2006 ha disposto che - la prova scritta consiste nello svolgimento di tre elaborati teorici, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale e sul diritto amministrativo” comma 3 - la prova orale verte su dieci materie diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano procedura civile diritto penale procedura penale diritto amministrativo, costituzionale e tributario diritto commerciale e fallimentare diritto del lavoro e della previdenza sociale diritto comunitario diritto internazionale pubblico e privato elementi di informatica giuridica e di ordinamento giudiziario nonché su un colloquio facoltativo su lingua straniera indicata dal candidato tra inglese, spagnolo, francese e tedesco comma 4 - sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta” e conseguono l’idoneità i candidati che ottengano in ciascuna materia della prova orale non meno di sei decimi e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti”, salvo il giudizio almeno di sufficienza nel colloquio facoltativo di lingua straniera comma 5 - agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula non idoneo ” comma 5 . Il comma 3 dell’articolo 5 ha poi stabilito che nella seduta di cui al sesto comma dell’articolo 8 del r.d. n. 1860 del 1925 ossia a seguito del raggruppamento delle buste degli elaborati di ciascun candidato in unica busta contrassegnata da numero progressivo, operazione immediatamente prodromica all’inizio delle correzioni , la commissione definisce i criteri per la valutazione omogenea degli elaborati scritti, mentre i criteri per la valutazione delle prove orali sono definiti prima dell’inizio delle stesse. A sua volta, l’articolo 5, prescritto che La commissione del concorso per esami è nominata, nei quindici giorni antecedenti l'inizio della prova scritta, con decreto del Ministro della giustizia, adottato a seguito di conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura”, detta le modalità di composizione della stessa. Nell’osservare poi che alle sottocommissioni e ai collegi trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 16 e, quanto alle prove orali e all’assegnazione del punteggio finale, di cui agli artt. 14, 15 e 16 del r.d. n. 1860 del 1925 comma 7 dell’articolo 5 , va ulteriormente rilevato come le disposizioni ora richiamate prevedano, a loro volta - le operazioni prodromiche alla correzione, nonché le modalità della correzione esame contestuale da parte delle sottocommissioni o dei collegi dei tre elaborati riferibili a ciascun candidato, con assegnazione del punteggio, salvo l’eventuale annullamento di elaborati che risultino in tutto o in parte copiati da altro lavoro o dai quali risulti che il concorrente si sia fatto riconoscere articolo 12 - le operazioni successive a ciascuna correzione annotazione a cura del segretario della commissione e a piede di ciascun lavoro” del voto assegnato, sottoscritta dal presidente della commissione o sottocommissione e delle operazioni conclusive della correzione apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati, al fine dell’abbinamento con gli elaborati corretti e dell’individuazione dei candidati ammessi agli orali pubblicazione dell’elenco degli ammessi all’orale articolo 13 - lo svolgimento in seduta pubblica delle prove orali articolo 14 - le modalità delle interrogazioni dei candidati, di assegnazione della votazione e l’immediata pubblicazione del risultato della prova articolo 15 - il numero di voti a disposizione di ogni commissario sino a 10 per ciascuna prova scritta e orale , la cui attribuzione è subordinata alla valutazione, a cura della commissione o sottocommissione, se il candidato meriti di conseguire il punteggio minimo richiesto articolo 16 . Dal sintetico excursus sulle norme di rilievo nella presente controversia, emerge inequivocabilmente come l’ordinamento di settore affidi alle commissioni all’uopo nominate per le specifiche tornate concorsuali il compito di attribuire un giudizio di sufficienza o di insufficienza della prova scritta del concorso in esame, con le modalità di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. 160/2006. Come risulta in atti, la Commissione esaminatrice ha, pertanto, correttamente applicato la disposizione di cui all’articolo 1, comma 5, del d.lgs. 160/2006, la quale, come già rammentato, dispone espressamente che agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula ‘non idoneo’”. Sotto il delineato profilo, l’operato della Commissione si rivela pienamente coerente con la normativa di settore, della cui compatibilità con la Costituzione il Collegio non ha motivo di dubitare, il che consente di respingere anche i successivi rilievi del ricorrente di cui al quarto motivo di ricorso , volti a segnalare il contrasto tra il predetto articolo 1, comma 5, e l’ordinamento costituzionale. Rileva il Collegio che pertiene all’ambito del ragionevole esercizio della discrezionalità della funzione che il legislatore abbia ritenuto di fissare un punteggio minimo per ciascuna prova scritta, pari a 12/20, corrispondente al voto di 6, in decimi, ossia alla tradizionale soglia della sufficienza, e di ragguagliare tutti gli elaborati insufficienti ad un’unica formula non idoneo”, piuttosto che esigere una votazione numerica articolata su una scala da 0/20 a 11/20, tenuto conto dell’irrilevanza obiettiva dell’attribuzione di un voto numerico a elaborati giudicati inferiori alla soglia della sufficienza. Deve aggiungersi che tale previsione è coerente con gli arresti giurisprudenziali che costituiscono ormai vero e proprio diritto vivente”, che la Corte Costituzionale con la sentenza 30 gennaio 2009, n. 20 ha ritenuto conforme ai parametri costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa. Anche la consolidata giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, ha costantemente riconosciuto l’adeguatezza della motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici espressa dall’attribuzione del voto numerico o, come nella specie, della non idoneità, laddove prevista, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazione e segni grafici tra tante, C. Stato, V, 13 luglio 2010, n. 4528 IV, 15 febbraio 2010, n. 835 13 gennaio 2010, n. 92 11 maggio 2009, n. 2880 11 luglio 2008, n. 3480 . E’ noto che la giurisprudenza amministrativa è ormai consolidata nell’affermare che il voto numerico costituisce espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione espressa dalla commissione di un concorso pubblico, che, in quanto tale, soddisfa adeguatamente l'onere della motivazione di cui all'articolo 3 della legge n. 241 del 1990, e, più in generale, dei principi sanciti dall'articolo 97 della Costituzione. Tale indirizzo è stato confermato anche in relazione al concorso in magistratura, dovendosi ulteriormente considerare che, per esso, l'articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che, a seconda della valutazione positiva o negativa da parte della commissione giudicatrice in ordine alle prove scritte dei candidati, vi sia rispettivamente l'attribuzione di un punteggio o, semplicemente, la formulazione del giudizio di inidoneità, che, di certo, implica il mancato raggiungimento della sufficienza necessaria per accedere alla prova orale, e che, pertanto, non necessita di essere ulteriormente esplicitato e motivato tra tante, C. Stato, IV, 5 settembre 2013, n. 4457 21 agosto 2012, n. 4580, Tar Lazio, Roma, I, 31 gennaio 2011, n. 879 . Più di recente, si è nuovamente pronunciato il giudice di appello che ha ritenuto come nell’ambito del concorso per magistrato ordinario è sufficiente, ai fini della motivazione del giudizio negativo per le prove scritte ed orali del concorso, anche la mera formula non idoneo” cfr. Cons. di Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518 . Pertanto, il primo ed il quarto motivo, esaminati congiuntamente, devono essere respinti. Il ricorrente, con il secondo mezzo, evidenzia un ulteriore profilo di illegittimità del giudizio negativo, che sarebbe illogico alla stregua dei parametri indicati dalla Commissione quali criteri di valutazione che tratteggiano gli elementi che attengono alle qualità che il candidato deve dimostrare di possedere, in quanto inidoneo a rappresentare le ragioni dell’insufficienza del ricorrente in una sola prova, quella di diritto civile, senza che possa comprendersi come invece tali elementi siano stati ampiamente riconosciuti in capo al medesimo alla stregua dei giudizi positivi riportati negli elaborati di diritto penale 13/20 ed amministrativo 14/20 a sostegno della lamentata irrazionalità del giudizio negativo attribuito ad un solo elaborato che invece risponderebbe ai parametri di cui sopra è cenno, allega anche parere pro veritate, da cui si evincerebbe la corrispondenza della prova scritta ritenuta insufficiente con i criteri di valutazione cui la stessa Commissione si è vincolata. Il motivo merita accoglimento, sia pure nei limiti di cui appresso. Ed invero, il Collegio non intende dissentire dalla consolidata giurisprudenza secondo cui il giudizio proprio delle Commissioni esaminatrici è caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica, discendente dal fatto che le prove di esame in parola si collocano nell’ambito di un procedimento preordinato all’accertamento di un certo tipo di idoneità, che richiede che il candidato dimostri il possesso di una completa, complessiva ed equilibrata cultura e preparazione giuridica nell’ambito delineato dalla pertinente normativa, e che, pertanto, formano oggetto di un giudizio che è frutto della valutazione, da parte della commissione, di una serie di elementi complessi, suscettibili di vario apprezzamento anche in virtù del delicato e prestigioso percorso professionale che consegue alla positiva valutazione Tar Lazio, Roma, 14 marzo 2012, n. 2503 . Tanto ribadito, ritiene il Collegio che l’idoneità della valutazione finale di segno negativo della singola prova scritta, pure idoneamente sintetizzata con la formula di non idoneo”, quale espressione della discrezionalità tecnica demandata alla Commissione d’esame, se induce a ritenere che questa costituisca l’ordinaria modalità con cui si estrinseca adeguatamente la motivazione, tuttavia non vale certo a sottrarre il giudizio con esso espresso al sindacato giurisdizionale, sia pure nei limiti in cui questo è ammesso. Come noto, la giurisprudenza amministrativa ha affrontato ripetutamente la materia delle procedure concorsuali, giungendo a definire in maniera ormai stabile quali siano i limiti da assumere nello svolgimento della funzione giurisdizionale amministrativa al fine di garantire, da un lato, la effettiva e piena giustiziabilità delle posizioni vantabili dai soggetti che, partecipando alle selezioni pubbliche, si sottomettono alla valutazione altamente discrezionale delle commissioni valutatrici competenti, scongiurando, dall’altro, il pericolo che l’attività giurisdizionale, sfuggendo al ruolo che l’ordinamento vigente le assegna, possa trasformarsi in una sostanziale rinnovazione della valutazione già effettuata in sede amministrativa, ovvero in una autonoma verifica da parte del giudice del grado di livello culturale che si reputa necessario dimostrare da parte del candidato per il conseguimento del giudizio idoneativo. Da tali coordinate discende l’elaborazione del noto criterio secondo cui i giudizi negativi resi nel predetto ambito sono sindacabili davanti al giudice amministrativo solo laddove affetti da macroscopica illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti. Fermo quanto sopra, il Collegio osserva che il ricorrente lamenta la intrinseca contraddittorietà del complessivo giudizio promanante dalla Commissione d’esame che, nel valutare gli elaborati dal medesimo consegnati, ha ritenuto di rinvenire in due di questi gli elementi enucleati nei criteri a tal fine confezionati, attribuendo votazioni molto al di sopra della sufficienza, mentre per la prova di diritto civile è stato attribuito il giudizio di non idoneità, certificando solo in questo caso l’incapacità di redigere un elaborato almeno sufficiente. La contraddittorietà sussisterebbe, in sostanza, tra giudizi tra loro antitetici, perché gli uni descrivono un candidato brillante e assai superiore alla media nella capacità di affrontare le tematiche giuridiche sottoposte l’altro, incapace di redigere un compito almeno sufficiente, e ciò nonostante i criteri di valutazione utilizzati siano gli stessi. Il ricorrente, peraltro, non chiede a questo giudice di sovrapporre il proprio giudizio a quello della Commissione, limitandosi ad allegare, quale principio di prova del contrasto tra le valutazioni operate dalla stesso organo esaminatore, un parere pro veritate che, attestando la corrispondenza dell’elaborato ai criteri di valutazione, confermerebbe la sussistenza del lamentato vizio del processo logico nel quale la Commissione sarebbe incorsa esprimendo il giudizio negativo oggetto di gravame. Ciò posto, si rammenta che i criteri fissati dalla Commissione d’esame sono stati così individuati a forma italiana corretta sotto il profilo terminologico, sintattico e grammaticale, che riveli adeguata padronanza della terminologia giuridica nonché sufficiente chiarezza espositiva, requisiti tutti indispensabili per la corretta redazione dei provvedimenti giudiziari b pertinente, coerente ed esauriente trattazione del tema assegnato, con dimostrazione di una sufficiente conoscenza degli istituti cui direttamente esso si riferisce e dei principi fondamentali della materia, nonché un’adeguata cultura giuridica generale c capacità del candidato di procedere all’analisi dello specifico problema a lui sottoposto e di proporne la soluzione, tuttavia senza che questa, se non condivisibile, possa assumere rilievo determinante nella valutazione ove, nonostante ciò, sia comunque logicamente argomentata in coerenza con gli istituti e principi in materia. Ritiene il Collegio che i suddetti criteri sono senz’altro pertinenti, in quanto tutti concretamente riconducibili alla preparazione richiesta per il superamento delle prove scritte di un concorso ampiamente selettivo quale quello per l’accesso alla magistratura ordinaria, nonché sufficientemente esaurienti nella delineare il profilo di adeguatezza” richiesto all’elaborato. Ed invero, il conseguimento di un livello minimale di sufficienza presuppone la dimostrazione di un grado di cultura generale correttezza lessicale, sintattica e grammaticale del testo e di cultura tecnico-specialistica padronanza della terminologia giuridica , che integrano la presenza di indefettibili presupposti ai fini di una trattazione lineare, comprensibile, adeguatamente sintetica della traccia fornita. E’ innegabile, poi, che la trattazione non possa non essere pertinente agli istituti giuridici da esaminare e per quanto possibile esauriente, tale da denotare la conoscenza degli istituti, dei principi fondamentali di ciascuna materia, della giurisprudenza e della dottrina, quale può conseguire soltanto da un previa corretta analisi e inquadramento delle questioni giuridiche affrontate. In funzione della professionalità richiesta ad aspiranti magistrati, è stato richiesto che gli elaborati debbano inoltre dimostrare che il candidato è in grado di procedere all’analisi delle questioni giuridiche sottoposte e di proporre una soluzione argomentata coerente con la disciplina degli istituti e i principi generali della materia oggetto della prova. Si tratta, in sostanza di doti che pertengono alla acquisita maturità giuridica del candidato che deve dimostrare non solo di possedere mere nozioni generali, ma di saperle gestire” adeguatamente in funzione della elaborazione della traccia assegnata. Da tali presupposti, e senza sconfinare nel merito della valutazione che è propria della Commissione esaminatrice, ritiene il Collegio la sussistenza di un evidente contraddittorietà nei giudizi resi nei confronti delle prove scritte redatte dal ricorrente, essendo state valutate con voti ampiamente sufficienti le prove di diritto penale e di diritto amministrativo avendo riportato, rispettivamente, 13/20 e 14/20 ed essendo stato, invece, ritenuto, insufficiente quella di diritto civile. Rileva il Collegio che se il ricorrente ha saputo dimostrare nella redazione di due delle prove d’esame, per come riconosciuto dai collegi esaminatori, il possesso dei parametri di cui ai criteri predeterminati con il verbale 8/2018, cui la Commissione si è vincolata ai fini della correzione delle prove scritte, appare sorprendente, in assenza di alcun indice oggettivo cui ancorare le ragioni della ritenuta non idoneità, l’improvvisa assenza di quegli stessi parametri, riferibili alle capacità del candidato, come invece allo stesso attribuite con ampiezza dalla stessa Commissione. Pure convenendo per le ragioni sopra già illustrate con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale circa la piena sufficienza del mero giudizio di non idoneità ai fini della legittimità dello stesso, alla stregua, peraltro, di quanto è previsto con chiarezza dall’articolo 1, comma 5, del d.lgs. n. 160/2006, tuttavia occorre che alla norma de qua sia data una interpretazione conforme ai principi di rango costituzionale, primo tra tutti, quello che garantisce a chiunque asserisca la lesione della propria posizione giuridica di poter esercitare il diritto di difesa nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, ancorché caratterizzati, come nel caso di specie, da alto tasso di discrezionalità tecnica, utilizzando i rimedi a tal fine messi a disposizione dall’ordinamento. Nel caso in esame ritiene il Collegio che, a fronte del superamento di due delle tre prove in modo brillante, ponga seri dubbi la correttezza del giudizio assegnato nella terza prova, pure dovendo essere ragguagliata alla ricerca del possesso di quei requisiti che denotano nel candidato una solida preparazione giuridica unitamente a capacità di analisi e argomentative, di cui il ricorrente ha dato senz’altro prova e che, nell’ambito di una doverosa valutazione complessiva del medesimo, non consente di valutare se siano stati rispettati in pieno i criteri generali al cui rispetto è tenuta la stessa Commissione che li ha stabiliti. La relazione peritale di parte depositata a supporto della censura non si limita a dare conto della opinabilità propria delle valutazioni caratterizzate da discrezionalità tecnica nel campo delle scienze non esatte quale quello in esame , che in quanto tale non sarebbe indizio sufficiente circa la illegittimità della valutazione operata, ma mette in luce la coerenza degli elementi emersi nell’ambito della prova giudicata insufficiente rispetto ai parametri generali il cui possesso deve essere dimostrato dai candidati e che sono stati riconosciuti dalla stessa Commissione in occasione della correzione delle altre due prove. Tali elementi costituiscono sufficienti indizi a denotare la manifesta irragionevolezza della valutazione operata e ciò a prescindere dalla considerazione che ogni prova concorsuale è dotata di autonomia, ed è ben possibile che il candidato riporti anche una sola insufficienza. Tuttavia, nel caso in esame, che si connota di assoluta specificità, stride il contrasto tra le valutazioni che tutte devono essere ragguagliate a quei parametri oggettivi sopra tratteggiati, che il ricorrente ha certamente dimostrato di possedere in modo ampio in due dei tre elaborati consegnati. In conclusione, il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi sopra indicati, e, per l’effetto, gli atti impugnati devono essere annullati, con conseguente necessità che venga ripetuta la correzione dell’elaborato valutato non idoneo da parte della commissione valutatrice, ancorché in diversa composizione, con l’adozione di modalità idonee a garantire l’anonimato a titolo esemplificativo, procedendo alla nuova correzione del compito del ricorrente unitamente a quella di almeno altri 5 compiti anonimi di candidati che abbiano superato la stessa prova scritta e di ulteriori 5 che non risultino averla superata con l’ulteriore precisazione che la fondatezza della seconda censura comporta la piena soddisfazione della pretesa azionata, il che esime il Collegio dall’esame del terzo motivo di ricorso da cui il ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità aggiuntiva. Le spese del giudizio, tuttavia, possono essere integralmente compensate tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti indicati in parte motiva. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.