Restrizioni sui prodotti di plastica monouso: le Regioni attendano l’attuazione della direttiva europea

In attesa dell’attuazione della Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, il cui termine di recepimento è il 3 luglio 2021, le Regioni non possono invocare alcuno spazio legislativo che assuma tra i propri scopi finalità di tutela ambientale.

L’Ordinanza Balenare della Regione Puglia. Così si è espresso il TAR Puglia con l’ordinanza n. 315/19, depositata il 30 luglio, pronunciandosi sull’impugnazione per l’annullamento, previa sospensione, dell’Ordinanza Balneare 2019 della Regione proposta da diverse associazioni e federazioni rappresentative dell’industria delle bevande analcoliche ed acque minerali. Le ricorrenti ritengono lesivo il provvedimento nella parte in cui prevede il divieto di utilizzo sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino [] di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso . La Regione invoca quale base giuridica delle previsioni la sopravvenuta Direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE il 12 giugno 2019 ed entrata in vigore 20 giorni dopo, il cui termine di recepimento per gli Stati membri è il 3 luglio 2021. Attuazione della Direttiva UE. Il TAR sottolinea anche a voler prescindere dal dato temporale evidenziato, tale direttiva necessita di misure di recepimento spettanti allo Stato ex art. 117, comma 2, lett. s , anche perché incidente sulla tutela della concorrenza” di cui alla successiva lett. e della norma costituzionale , nella parte in cui la disciplina europea importa restrizioni al mercato dei prodotti di plastica monouso . Attualmente dunque, essendo in attesa delle misure attuative che impongono una serie complessa di scelta di politica ambientale e di carattere tecnico, non sembra esserci spazio perché la regione a livello legislativo piuttosto che direttamente nell'esercizio delle funzioni amministrative sfrutti la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale . Considerando infine che alla citata direttiva non può attribuirsi natura self-executing , il TAR accoglie l’istanza cautelare e sospende l’Ordinanza Balneare 2019 impugnata.

TAR Puglia, sez. Unica, ordinanza 24 – 30 luglio 2019, n. 315 Presidente/Estensore Adamo Considerato che i ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza balneare 2019, assunta con determinazione del Dirigente della Sezione demanio e patrimonio 5 aprile 2019, n. 251 considerato che gli stessi ritengono lesive le seguenti parti del provvedimento articolo 3 - prescrizioni sull'uso del demanio marittimo - 1. Sulle aree demaniali marittime pugliesi, al fine di favorire la sostenibilità ambientale delle spiagge e preservare l'ambiente marino, è vietato l'utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile, se monouso” Articolo 4 - disciplina delle aree in concessione per strutture balneari - Capo B - Disciplina particolare per le strutture balneari, paragrafo 6 Nei locali bar, ristoranti ecc. con accesso alla spiaggia tutte le bevande vendute o somministrate in contenitori di vetro devono essere consumate all'interno dei locali i contenitori per alimenti e bevande destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto, nonché i piatti, i bicchieri, le posate, le cannucce, i mescolatori per bevande, se monouso, devono essere in materiale compostabile al fine di consentire l'esaurimento delle scorte di magazzino, è consentita, esclusivamente per le bottiglie di acqua in plastica riciclabile, la somministrazione fino al 30 settembre 2019” considerato, sul piano processuale, che le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla Regione non appaiono prima facie fondate considerato, in particolare, quanto alle associazioni di categoria, essa ipotizza un possibile conflitto d’interesse tra gruppi di associati senza però addurre alcun elemento che suffraghi in concreto tale supposizione considerato, in particolare, quanto alla Spinel Caffè, che essa fornisce vari stabilimenti balneari considerato, alla luce degli scritti difensivi e della discussione in camera di consiglio, che è indubbia la competenza regionale a regolamentare l’uso delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative, mediante ordinanze amministrative” articolo 6, comma 1, lettera b , della legge regionale 10 aprile 2017, n. 15 considerato peraltro, in ordine al contenuto della menzionata ordinanza balneare del 5 aprile 2019, che, nelle sue difese, la Regione sembra invocare, quale base giuridica dei disposti divieti di utilizzo, prevalentemente la sopravvenuta direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE il 12 giugno 2019 ed entrata in vigore 20 giorni dopo il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 3 luglio 2021, anche se, specificamente, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi — all'articolo 5 [che introduce restrizioni all'immissione sul mercato”] a decorrere dal 3 luglio 2021” considerato che, anche a voler prescindere dal dato temporale evidenziato, tale direttiva necessita di misure di recepimento spettanti allo Stato ex articolo 117, comma secondo, lettera s , anche perché incidente sulla tutela della concorrenza” di cui alla successiva lettera e della norma costituzionale , nella parte in cui la disciplina europea importa restrizioni al mercato dei prodotti di plastica monouso articolo 5 e allegato, parte B considerato quindi che, nella situazione attuale, si è in attesa di misure di attuazione della direttiva – le quali oltretutto impongono una serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico in parte affidate alla stessa Unione europea , tanto che, ad esempio, non sembra neppure completamente delineata la stessa definizione di prodotto di plastica monouso” v. articolo 12 - Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso – considerato dunque che, rebus sic stantibus, non sembra esserci spazio perché la regione a livello legislativo piuttosto che direttamente nell'esercizio delle funzioni amministrative sfrutti la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003 ” sentenza n. 307 del 2003, p. 5 , nell’ambito di una materia qualificata come trasversale” Corte cost., n. 77 del 2017, n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 232 del 2009 e n. 407 del 2002 ciò principalmente perché l’intervento regionale non può compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato” sentenza n. 300 del 2013 , tanto meno in uno stadio in cui tale punto di equilibrio non è stato ancora trovato considerato peraltro che non può predicarsi alcun effetto diretto della direttiva sia perché non possiede le caratteristiche per ritenerla self-executing secondo la pacifica giurisprudenza della Corte di giustizia, in questo caso, la norma dovrebbe essere chiara, precisa e suscettibile di applicazione immediata, dunque non condizionata da un provvedimento formale dell’autorità nazionale sia perché tale effetto consegue solitamente all’inadempienza dello Stato membro considerato in conclusione, seppure nei limiti della sommaria delibazione, che non appare rintracciabile la norma statale o regionale su cui si fondano i divieti, né gli atti invocati dal WWF sembrano costituire un valido supporto in quanto non vincolanti o generici considerato che in senso analogo si è espressa la seconda sezione di questo Tribunale, nella sentenza 23 luglio 2019, n. 1063, annullando un’ordinanza sindacale che aveva imposto di utilizzare nei distributori automatici di cibi e bevande esclusivamente bicchieri, posate, mescolatori in materiale biodegradabile e compostabile certificato considerato che il termine al 30 settembre 2019 per l’esaurimento delle scorte dei prodotti plastici vietati riguarda solo le bottiglie e non esclude il danno grave e irreparabile, stante il flusso dei consumi e degli approvvigionamenti estivi considerata la novità delle questioni trattate, le spese di giudizio della fase cautelare vanno compensate. P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia sezione unica accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’ordinanza balneare 2019, per quanto di interesse. Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 febbraio 2020 sezione terza . Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.