Quando è possibile l’accesso alle email scambiate tra i Commissari di un procedimento amministrativo?

In tema di accesso agli atti, il TAR Abruzzo chiarisce che deve essere consentita la visione delle email scambiate tra Commissari di un procedimento amministrativo, se tali messaggi hanno avuto ad oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche, poiché, essendo pertinenti al procedimento, non sono considerati come corrispondenza privata.

Così si è pronunciato il TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara con la sentenza n. 193/2019, depositata il 22 luglio. Istanza di accesso alle email. Una parte domanda all’Università di Chieti di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e dei messaggi di posta elettronica, inerenti ad un procedimento amministrativo, circolati tra i membri della Commissione dell’Ateneo. Poiché l’Università rimaneva inerte, l’istante proponeva ricorso innanzi al TAR Abruzzo sezione staccata di Pescara domandando di accertare il suo diritto di accedere alle sopradette email. Messaggi dal contenuto pubblicistico. Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene fondato il motivo di ricorso. Infatti, decorsi inutilmente 30 giorni dall’istanza questa si intende respinta art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e dunque, nel caso di specie, si è formato un provvedimento tacito di rigetto. Rileva il Giudice che, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale è stato fatto espresso riferimento allo scambio di mail avvenuto tra i Commissari e proprio tramite il mezzo della posta elettronica sono state rese le dichiarazioni in cui gli stessi Commissari hanno approvato i criteri concordati. Da questo elemento il Tribunale Amministrativo desume che i messaggi di posta elettronica hanno avuto ad oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e, essendo pertinenti al procedimento, non sono corrispondenza privata. Le stesse email, essendo citate per relationem nel verbale della commissione giudicatrice, devono essere acquisite al procedimento sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione. Alla luce di ciò, il TAR accoglie il ricorso e ordina all’Ateneo di collaborare provvedendo alla ostensione delle email indicate entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.

TAR Abruzzo - Pescara, sez. I, sentenza 11 giugno – 22 luglio 2019, n. 193 Presidente Balloriani – Estensore Ianigro Fatto e diritto Considerato che - la ricorrente, con istanza di accesso del 22 ottobre 2018, ha chiesto, tra l’altro, alla Università resistente l’accesso ai 2 messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della Commissione nei giorni 24, 27 e 30 Luglio 2018” e alla 7 email menzionata a pagina 26, terz’ultimo capoverso, del Verbale n. 1” - con nota del 15 novembre 2018 l’Università le ha messo a disposizione l’altra documentazione richiesta ma ha precisato che per quanto concerne il punto 2 e il punto 7 della domanda, il settore detentore dei documenti Settore Personale Docente e Rapporti con la Asl si è riservato di chiedere parere sulla ostensibilità degli stessi all’Area Affari Legali di questo Ateneo ed è in attesa di risposta” - perdurando l’inerzia, la ricorrente ha quindi presentato il ricorso in epigrafe chiedendo l’ostensione delle email succitate - con la propria relazione depositata in giudizio, l’Università resistente ha rappresentato che questa amministrazione, pur consapevole degli obblighi imposti ex lege 241/1990, non ha potuto soddisfare la richiesta della ricorrente non essendo in possesso del materiale in questione. Difatti, le e-mail reclamate sono intercorse esclusivamente tra i membri della Commissione i quali hanno fatto uso di computer privati né le mail in parola sono pervenute o acquisite dall'Ateneo agli atti della procedura. L'accesso può concretamente aver luogo solo se esista un atto adottato o un documento acquisito agli atti del procedimento ciò posto, il rimedio dell'accesso non può essere utilizzato per indurre o costringere l'Amministrazione a formare atti nuovi rispetto a documenti amministrativi già esistenti, potendo, invece, essere invocato esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e materialmente esistenti presso gli archivi dell'Amministrazione Solo per spirito di precisione si evidenzia che il contenuto delle mail, scambiate tra terminali privati, potrebbe essere di natura anche strettamente confidenziale o con riferimenti alla vita privata. Per la detta ragione, in alcun modo, la resistente può pretendere, anche in via coattiva, l'ostensione dello scambio epistolare intercorso tra i membri della Commissione” - ciò posto, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei membri della commissione autori delle mail in questione, affinché potessero rappresentare anche eventuali particolari esigenze di riservatezza in ordine al contenuto di alcuna di esse la parte ricorrente ha adempiuto all’ordine di integrazione depositando l’8 maggio 2019 le cartoline di ricevimento, nessuno tuttavia si è costituito in giudizio - all’udienza del 11 giugno 2019 la causa è passata in decisione - il ricorso è fondato - ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della legge 241 del 1990 decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta” e nel caso di specie si è pertanto formato un provvedimento tacito di rigetto, attraverso la cui impugnazione il Collegio è chiamato in realtà a decidere sulla fondatezza della pretesa cfr. Consiglio di Stato sentenza 906 del 2019 - nel caso in esame, come evidenziato dalla ricorrente, nel verbale n. 1 della commissione giudicatrice di predeterminazione dei criteri di valutazione , a pag. 26, è scritto che Il Segretario invia il verbale sin qui redatto a mezzo di posta elettronica agli altri commissari. Dopo ampia discussione collegiale, i Commissari predeterminano i criteri della valutazione come contenuti nel presente verbale. I commissari rendono per e-mail apposita dichiarazione di approvazione dei criteri concordati”, mentre nella successiva pag. 27 è specificato che la riunione collegiale è servita per avere uno scambio sincrono e progressivo di opinioni già ampiamente discusse mediante messaggi di posta elettronica circolati tra i membri della commissione nei giorni 24, 27 e 30 luglio 2018 e di telefonate” - ciò premesso, se ne desume che le email in questione hanno avuto a oggetto l’esercizio di funzioni pubblicistiche e sono pertinenti al procedimento in questione, sicché non possono essere qualificate come corrispondenza privata, salva la possibilità, in sede di acquisizione, di stralciare frasi che esulano del tutto dalla questione in esame cfr. Tar Firenze sentenza 1375 del 2016 Consiglio di Stato 1113 del 2015 - le medesime, inoltre, proprio perché citate per relationem nel verbale succitato devono essere acquisite al procedimento, sicché l’Amministrazione non può giustificare la mancata ostensione con la propria inottemperanza all’obbligo di acquisizione - peraltro, le parti controninteressate, citate nel presente giudizio, sono obbligate, ai sensi dell’articolo 60 cpa, a collaborare con l’Amministrazione al deposito in giudizio delle succitate email, nei limiti sopra chiariti - le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e ordina all’Amministrazione di provvedere alla ostensione delle email indicate in motivazione entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza. Condanna l’Amministrazione alle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, oltre contributo unificato e accessori come per legge. Compensa le spese tra le altre parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2019.