Prove scritte non corrette da un magistrato: aspirante avvocato ammesso d’ufficio agli orali

L’ordinanza in esame conferma la prassi sull’infungibilità dei commissari e la necessità che siano presenti, in ogni fase dell’esame dell’abilitazione forense, i componenti di ogni categoria indicata dall’art. 47 l. n. 247/2012.

È quanto deciso dal TAR Lazio sez. I quater nell’ordinanza n. 4700/19, depositata l’11 luglio. Il caso. Un’aspirante ‘avvocatessa’ sosteneva le prove scritte dell’esame di abilitazione forense presso la Corte d’Appello di Roma e le stesse erano corrette da quella di Napoli. Con criteri a suo dire arbitrari, senza procedere a previo rimescolamento, le varie buste erano assegnate direttamente alle Sottocommissioni per la correzione. La IX Sottocommissione di Napoli che ha corretto i suoi elaborati, però, non rispettava i criteri relativi alla composizione previsti dall’art. 47 l. n. 247/2012, poiché mancava la componente della magistratura erano 3 avvocati ed un professore . Chiedeva perciò di essere riammessa alla procedura sostenere le prove orali ed un indennizzo per i danni subiti alle PA convenute Commissione Centrale per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense – sessione d'esame 2017, detta IX Sottocommissione etc. . Il TAR, prendendo atto della prassi consolidata sull’infungibilità dei membri della Commissione ha accolto l’appello incidentale della ricorrente rinviando la causa ad altra data per l’analisi del merito. Immediata operatività dell’art. 47. L’Adunanza Plenaria, con la richiamata ordinanza n. 18 del 14 dicembre 2018 , ha espresso, per quanto qui rileva, i seguenti principi di diritto a l’art. 47 l. 31.12.2012 n. 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame . Prassi pacifica sull’infungibilità dei membri della Commissione. Appurato ciò si deve ricordare che dopo l’entrata in vigore della l. n. 247/2012 è stato abrogato il principio di fungibilità dei commissari sino allora vigente. Ergo ora è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge n. 247/2012 . Questa tesi trova la sua conferma nella prassi amministrativa recente e costante ed è relativa anche agli esami per cassazionista Cons. St. A.P. n. 18/18, CGARS 109/18, TAR Lazio 6717/18, 5989/17 e TAR Molise 335/16, nei quotidiani del 18/12/18, 21/6/18, 24/5/17 e 23/8/16 . È stata, però, anche affermata la validità della commissione se il magistrato è in quiescenza TAR Lazio 9010/18 nel quotidiano del 23/8/18 .

TAR Lazio, sez. I – quater, ordinanza 9 – 11 luglio 2019, numero 4700 Presidente Scala – Estensore Pisano Rilevato che la ricorrente espone che la IX Sottocommissione, che ha corretto le proprie prove scritte, difettava totalmente della presenza del componente di estrazione della magistratura, essendo composta solamente da quattro avvocati ed un solo componente con qualifica diversa da quella di avvocato professore che, pertanto, in considerazione del revirement dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, di cui alla ordinanza numero 18/2018, pubblicata in data 14 dicembre u.s. e delle pronunce successive tra le quali anche l’ordinanza numero 881 del 6 febbraio 2019, chiede la revoca della precedente ordinanza numero 6871/2018, con cui l’istanza cautelare è stata respinta CONSIDERATO che l’Adunanza Plenaria, con la richiamata ordinanza numero 18 del 14 dicembre 2018, ha espresso, per quanto qui rileva, i seguenti principi di diritto a l’art. 47 della legge 31.12.2012 numero 247 non è ricompreso nel differimento previsto dal successivo art. 49 della legge medesima esso è pertanto immediatamente operativo e da ciò discende che questa è ratione temporis la disposizione applicabile in materia di nomina e composizione della sottocommissione d’esame b dalla immediata applicazione dell’art. 47 della legge numero 247/2012 discende che è venuto meno il principio c.d. di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi in passato applicabile ex art. 22 comma V del r.d.l. numero 1578/1933 d dalla intervenuta abrogazione del suddetto principio di fungibilità dei commissari di esame contenuto sub art. 22 comma V del r.d.l. numero 1578/1933 e non riprodotto nel vigente art. 47 della legge numero 247/2012 consegue quindi che è viziato l’operato delle sottocommissioni di esame che procedano alla elaborazione dei subcriteri, alla correzione degli elaborati scritti ed alla celebrazione dell’esame orale in assenza di commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate sub art. 47 della legge numero 247/2012 PRESO ATTO che nel caso in esame è incontestata la composizione della Sottocommissione che ha corretto l’elaborato della ricorrente, nella parte in cui non figura, come prescritto dall’art. 47, legge numero 247/2012, un magistrato CONSIDERATO che il rilevato vizio inficia l’operato dell’Organo irregolarmente composto e che, pertanto, si rende necessario, in accoglimento dell’istanza cautelare, disporre la ricorrezione delle prove scritte della ricorrente cui provvederà altra Commissione, da nominarsi in diversa e regolare composizione, nel termine di TRENTA giorni decorrente dalla notificazione del presente provvedimento, di cui è onerata la parte ricorrente RITENUTA la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase cautelare P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, REVOCA la precedente ordinanza numero 6871/2018 e ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale, ai fini del riesame, giusta quanto in motivazione ONERA la parte ricorrente della notificazione della presente ordinanza all’Amministrazione competente a portare a esecuzione il presente provvedimento. Rinvia per il prosieguo alla udienza pubblica già fissata per il 15 ottobre 2019. Spese compensate. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.