Genitore divorziato o single con figli non a carico: niente agevolazioni per la casa popolare

La definizione di nucleo monogenitoriale in stato di disagio è riferibile solo al genitore che abbia, in via esclusiva, il totale carico familiare per decisione giurisdizionale o per accordo sul mantenimento dei figli in seguito alla rottura della convivenza coniugale o in via di fatto. Solo questi può usufruire delle detrazioni fiscali e delle agevolazioni per ottenere un alloggio di edilizia popolare.

È quanto deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza n. 5235 depositata il 24 luglio. Il caso. Un donna, madre di una minore che non era a suo carico fiscale, contestava la legittimità dell’articolo 4, comma 6, del regolamento comunale di Bologna per l’assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica aveva subito una forte decurtazione del punteggio per detta assegnazione poiché non rientrava nella definizione di nucleo monogenitoriale previsto da questa norma od in quella di nucleo mono-genitoriale con figli riconosciuti, in casi diversi da quelli previsti dalla medesima disposizione regolamentare, in situazione di basso ISEE, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. c , dell’allegato 1 al medesimo regolamento . Il TAR Bologna n. 646/17 ha convalidato la decisione ed anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto la legittimità della norma contestata, confermando quanto statuito dal TAR. Quando si può parlare di nucleo monogenitoriale in stato di disagio? L’articolo 4 del regolamento censurato prevede che il genitore richiedente abbia il totale carico familiare del figlio e questo in forza di provvedimenti giudiziari di affido in esclusiva o perché l’altro genitore affidatario sia morto, lo abbia abbandonato situazione che deve essere acclarata in sede giudiziaria oppure se figlio nato al di fuori del matrimonio non sia stato riconosciuto dal non richiedente tale alloggio. La ricorrente non rientrava in nessuna di queste ipotesi dato che non aveva avuto l’affido della figlia che, perciò, era a totale carico del padre, suo ex marito. Inoltre, all’allegato 1 del Regolamento si ha un nucleo monogenitoriale quando il richiedente non ha redditi o percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili ed in situazione di basso ISEE od è un adulto fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni alla data della domanda . Sono statuizioni volte a tutelare chi è in effettivo stato di bisogno, perché i richiedenti sono privi dell’assistenza economica dell’ex coniuge o dell’ex convivente per i motivi sopra indicati, perciò non sono discriminatorie come invece asserito dalla ricorrente. Liceità delle censurate disposizioni. Queste disposizioni sono in linea con la normativa tributaria nazionale. L’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato d.P.R. n. 917/1986 prevede, al comma 1, lett. c , che la detrazione per ciascun figlio è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato, mentre in caso di separazione o divorzio questa spetta in mancanza di accordo, al genitore affidatario . Per contro in caso di affidamento congiunto o condiviso viene ripristinata la regola della ripartizione al 50% ciascuno. La detrazione dall’imposta per l’intero è dunque correlata a fattispecie in cui il carico familiare sia riversato in via esclusiva su un genitore, per decisione giurisdizionale o per accordo tra coniugi sul mantenimento dei figli in seguito alla rottura della convivenza coniugale o in via di fatto. Equo processo. I requisiti per ottenere l’alloggio popolare devono essere mantenuti nel tempo per l’aggiornamento annuale delle graduatorie ed ogni modifica successiva all’assegnazione comporta un provvedimento in autotutela decisoria da parte del Comune. Nella fattispecie, dato che la presenza della figlia era avvenuta con un’integrazione alla domanda, l’ente aveva provveduto ad un procedimento di verifica dei requisiti durante il quale la ricorrente aveva presentato documenti a sostegno della sua tesi ed era stata sentita, perciò era informata, contrariamente a quanto eccepito, sullo stesso e sono stati, quindi, rispettati i principi dell’equo processo diritti alla difesa ed al contraddittorio .

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11 – 24 luglio 2019, n. 5235/19 Presidente Saltelli - Estensore Franconiero Fatto 1. La signora Manuela Bonini propone appello contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna – sede di Bologna - in epigrafe di rigetto del suo ricorso contro l’atto con cui la sua domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Bologna è stata declassata a 7,5 punti, con la decurtazione di 13 punti ulteriormente attribuiti in precedenza quale persona in condizione di particolare bisogno sociale provvedimento n. 606260 del 15 maggio 2017 dell’ Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna . A fondamento della decurtazione è stato addotto il fatto che l’istante non rientrava nell’ipotesi di bisogno sociale prevista dalla citata disposizione regolamentare, di componente di nucleo mono-genitoriale come definito dall’art. 4 comma 6, del regolamento comunale per l‘assegnazione e la gestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, o di nucleo mono-genitoriale con figli riconosciuti, in casi diversi da quelli previsti dalla medesima disposizione regolamentare, in situazione di basso ISEE, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c , dell’allegato 1 al medesimo regolamento. Ciò a causa del fatto che la sua figlia minore indicata nell’integrazione della propria domanda di assegnazione di un alloggio popolare integrazione inviata on line in data 24 maggio 2016 non era a suo esclusivo carico fiscale. 2. Con il proprio ricorso la sig.ra Bonini ha impugnato anche le disposizioni regolamentari presupposte al provvedimento impugnato ed in particolare la delibera della giunta comunale di Bologna n. 32 del 28 febbraio 2017, introduttiva della specificazione del concetto di nucleo mono-genitoriale, come quello contraddistinto da figli a totale carico fiscale dell’adulto richiedente art. 3, comma 2, dell’allegato 1 al medesimo regolamento da ultimo richiamata, posta a base del declassamento della domanda , e la graduatoria definitiva per l’assegnazione di alloggi popolari per gli anni 2016-2017 conseguentemente formata, con retrocessione dalla 97esima posizione inizialmente attribuita alla posizione n. 2629 determinazione dell’ACER Bologna n. 16198 del 1° giugno 2017 . 3. L’adito Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure formulate contro gli atti impugnati. 4. Le medesime censure sono riproposte nel presente appello, per resistere al quale si è costituita l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna ACER Bologna . Diritto 1. Con il primo motivo d’appello la sig.ra Bonini ripropone le censure di illegittimità delle modifiche regolamentari in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare impugnate, per effetto delle quali l’ipotesi di disagio sociale del nucleo mono-genitoriale meritevole di maggiore punteggio è circoscritta al caso residuale in cui il figlio nato dalla convivenza di fatto poi sciolta sia assegnato in via esclusiva ad un solo genitore. Secondo l’originaria ricorrente in ragione di ciò sarebbe confermata l’illegittimità dedotta ed ipotizzata anche dal Tribunale amministrativo, laddove questi ha affermato che la censura sarebbe fondata se la normativa fiscale rendesse impossibile per genitori che si trovino nella condizione della ricorrente di poter rispettare il requisito richiesto , salvo poi non portare a logiche conclusioni la premessa così svolta. 2. Al riguardo la sig.ra Bonini sottolinea che, al di fuori del caso di assegnazione del figlio minore in via esclusiva, le disposizioni relative alla detrazione dall’imposta IRPEF lorda per carichi di famiglia ex art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo l’interpretazione data dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15/E del 2007, impediscono al genitore separato con il reddito più basso di indicare il figlio a proprio esclusivo carico fiscale. La conferma della fondatezza delle censure di legittimità formulate nel presente giudizio e dell’ipotesi adombrata dallo stesso Tribunale amministrativo sarebbe data, secondo l’interessata, proprio dall’impossibilità per il coniuge non affidatario e titolare del reddito minore – come nel caso di specie – di essere riconosciuto come nucleo mono-genitoriale disagiato sulla base delle disposizioni regolamentari censurate, le quali avrebbero pertanto ingiustamente penalizzato i nuclei monogenitoriali meno abbienti rispetto alle altre situazioni di particolare bisogno sociale individuate dal Regolamento stesso . 3. Con il secondo motivo d’appello la sig.ra Bonini ripropone l’assunto secondo cui le modifiche regolamentari censurate avrebbero inciso retroattivamente su un procedimento amministrativo già concluso, con l’inserimento in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale popolare per gli anni 2015-2016. Sarebbe poi errata la ragione addotta dal Tribunale amministrativo a sostegno del rigetto della censura, ovvero che i requisiti necessari per l’assegnazione degli alloggi popolari disponibili deve permanere anche nella successiva fase di verifica sul punto la sig.ra Bonini sottolinea che la modifica regolamentare censurata, adottata con delibera di giunta n. 32 del 28 febbraio 2017 sopra citata, è comunque successiva alla verifica, avviata dall’ACER Bologna con la e-mail di convocazione del 9 gennaio precedente. 4. Con il terzo motivo d’appello la sig.ra Bonini ripropone le censure di carenza di motivazione del provvedimento di rigetto del proprio ricorso in opposizione contro la decurtazione di punti nota dell’ACER del 30 maggio 2017 di prot. n. 606516 , adottato a suo dire senza la necessaria verifica da parte della competente commissione tecnica in occasione della seduta del 25 maggio 2017, di cui al verbale n. 16 se la normativa tributaria consenta di considerare fiscalmente a carico il figlio di genitori separati in assenza di provvedimenti di affidamento e di accordi derogatori rispetto alla ripartizione del carico al 50% per ciascuno dei genitori, comunque tali da non consentire a quello titolare del reddito più basso di assumere a proprio esclusivo carico il figlio. 5. Con il quarto ed ultimo motivo d’appello viene infine riproposta la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento di verifica dei requisiti per l’assegnazione di alloggi popolari. 6. I motivi così sintetizzati sono tutti infondati. Infatti la definizione di nucleo mono-genitoriale in condizione di disagio sociale, prevista dal Comune di Bologna ai fini dell’assegnazione in via preferenziale di alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la quale è richiesto il carico al 100% dell’adulto richiedente, è da un lato coerente con la normativa tributaria in materia di detrazioni dall’imposta sul reddito per carichi di famiglia e dall’altro lato con l’esigenza di favorire situazioni di effettiva difficoltà economica. 7. Sotto il primo profilo, il sopra citato art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato d.P.R. n. 917 del 1986 prevede, al comma 1, lett. c , che la detrazione per ciascun figlio é ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato , mentre in caso di separazione o divorzio questa spetta in mancanza di accordo, al genitore affidatario . Per contro in caso di affidamento congiunto o condiviso viene ripristinata la regola della ripartizione al 50% ciascuno. La detrazione dall’imposta per l’intero è dunque correlata a fattispecie in cui il carico familiare sia riversato in via esclusiva su un genitore, per decisione giurisdizionale o per accordo tra coniugi sul mantenimento dei figli in seguito alla rottura della convivenza coniugale o in via di fatto. 8. Come poi deduce l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna la sig.ra Bonini non rientra innanzitutto nell’ipotesi di nucleo mono-genitoriale prevista dall’art. 4, comma 6, del regolamento comunale più volte richiamato. Tale disposizione contempla infatti i seguenti casi a mancato riconoscimento del figlio/i a carico fiscale da parte del genitore non richiedente verificato anche d’ufficio dagli estratti di nascita b provvedimenti giurisdizionali di affido esclusivo del figlio/i a carico fiscale al solo genitore richiedente c abbandono del figlio/i a carico fiscale da parte dell’altro genitore non richiedente accertato in sede giurisdizionale o dal servizio sociale competente che provvede al nucleo richiedente d decesso dell’altro genitore , nessuno dei quali pacificamente ricorre nel caso in esame. In particolare non ricorre l’ipotesi di cui alla lett. b , in assenza di provvedimenti di affidamento esclusivo del minore, per stessa ammissione dell’originaria ricorrente. 9. La situazione di quest’ultima non rientra nemmeno nell’ipotesi di nucleo mono-genitoriale in casi diversi da quelli previsti dall’art. 4 comma 6, in situazione di basso ISEE , ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c , dell’allegato 1 al regolamento comunale, parimenti richiamato in precedenza. Infatti, secondo la precisazione contenuta nel successivo allegato 1A recante la griglia dei punteggi ai fini della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi popolari , quest’ultima ipotesi è integrata in assenza di redditi o percettori di redditi fiscalmente e/o non fiscalmente imponibili ed in situazione di basso ISEE o in quella di adulto fruente ammortizzatori sociali ai sensi della normativa vigente o in condizione di disoccupazione a seguito del termine della fruizione di ammortizzatori sociali da non più di due anni alla data della domanda . Ciò precisato, nemmeno l’assenza di queste condizioni è posta in discussione dall’originaria ricorrente. 10. La sig.ra Bonini sostiene invece che le disposizioni regolamentari in esame non consentirebbero di intercettare la domanda di accesso ad alloggi popolari provenienti da nuclei mono-genitoriali in condizioni di effettivo disagio, perché richiederebbero in ogni caso un provvedimento giurisdizionale di affidamento esclusivo dei figli minori, che invece costituisce un’ipotesi residuale. Sennonché nella sua discrezionalità in materia il Comune di Bologna ha inteso ragionevolmente riconoscere innanzitutto una preferenza ai genitori effettivamente privi di assistenza economica dell’ex coniuge o dell’ex convivente, laddove ha richiesto che il carico per il figlio dell’adulto unico componente del nucleo mono-genitoriale gravi in via esclusiva su quest’ultimo, a causa del mancato riconoscimento del figlio, dell’affidamento esclusivo, dell’abbandono o del decesso dell’altro coniuge. In secondo luogo questa preferenza è stata estesa a casi diversi, ma in situazione di basso ISEE, secondo le specificazioni recate dall’allegato A1. Tuttavia, anche l’ipotesi ora richiamata non si applica al caso di specie, non avendo la sig.ra Bonini dedotto alcunché al riguardo. 12. Deve pertanto concludersi che il mancato riconoscimento del punteggio previsto dall’allegato da ultimo menzionato, con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, è legittima. Né la stessa può ritenersi applicata in via retroattiva, dal momento che – come sottolinea la resistente Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna - con la delibera n. 32 del 28 febbraio 2017 la giunta comunale di Bologna si è limitata a specificare quanto già emergente dalla definizione di nucleo mono-genitoriale data dall’art. 4, comma 6, del regolamento. In particolare, con la delibera in questione si è precisato, attraverso la modifica dell’art. 3, comma 2 dell’allegato 1 al regolamento, che nell’ambito del nucleo mono-genitoriale aspirante all’alloggio popolare i figli siano a totale carico fiscale dell’adulto richiedente . Nondimeno, già prima di tale innovazione la sig.ra Bonini non rientrava in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 4, comma 6. 13. In ogni caso, i requisiti per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale popolare devono essere mantenuti nel tempo ai fini degli annuali aggiornamenti delle relative graduatorie, secondo il sistema adottato tra l’altro dal Comune di Bologna, ed a questo scopo rileva ogni modifica introdotta anche successivamente, purché prima dell’assegnazione, dopo la quale l’amministrazione è tenuta ad osservare le forme dell’autotutela decisoria. 14. Contrariamente a quanto sostenuto dall’originaria ricorrente nel terzo motivo deve pertanto ritenersi sufficiente la motivazione a base della decurtazione del punteggio dalla stessa impugnata, attraverso il determinante riferimento alla circostanza che la propria figlia non è a suo esclusivo carico, e per il resto in pedissequa applicazione delle disposizioni regolamentari ivi richiamate ed in particolare i più volte ricordati artt. 4, comma 6, del regolamento del Comune di Bologna per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale popolare, e 3, comma 1, lett. c , del relativo allegato 1. 15. Da respingere è infine il quarto motivo, in cui la sig.ra Bonini lamenta l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di verifica dei requisiti all’esito del quale è stato adottato il provvedimento di decurtazione del punteggio dalla stessa impugnato. In contrario deve rilevarsi che con nota in data 9 gennaio 2017 di prot. n. 600053 l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna ha informato l’odierna appellante dell’avvio del procedimento di verifica ed è stata a tal fine convocata presso i suoi uffici per presentare la necessaria documentazione. Come risulta dal coevo verbale prodotto nel giudizio di primo grado dall’ente di gestione del patrimonio di edilizia residenziale di Bologna, in riscontro alla convocazione inviatale la sig.ra Bonini si è recata si è effettivamente presentata presso gli uffici del primo in data 23 gennaio 2017 per presentare la documentazione a sue mani. Risulta pertanto che dell’avvio del procedimento amministrativo poi sfociato nell’atto lesivo qui impugnato l’originaria ricorrente è stata notiziata ed ha in esso potuto contraddire. 16. Peraltro, l’infondatezza delle censure di ordine sostanziale farebbe comunque degradare la pretesa violazione procedimentale a mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 17. L’appello deve pertanto essere respinto. Le spese del presente grado di giudizio possono nondimeno essere compensate, in ragione della natura delle questioni controverse e della situazione personale dell’appellante. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.