Governo dei Big Data e Mercato unico digitale. Le Linee guida delle tre Authorities

Le Authorities contro lo strapotere delle piattaforme internet globali. Così - in sintesi - il significato di queste Linee Guida sul tema dei Big Data a firma congiunta di AGCOM, AGCM, Garante Privacy.

I Big Data, petrolio dell'attuale economia digitale, alimentano un nuovo capitalismo di tipo estrattivo tutto teso a spremere dalle nostre identità digitali notizie da valorizzare e mercificare a fini di marketing, di manipolazione politica es. Cambridge Analytica ed elezioni di Trump in USA , di sorveglianza di massa e di costruzione di identità collettive con effetti gravemente discriminatori. Le Linee Guida in commento tracciano la governance sui Big Data e sul derivatone mercato digitale al fine di guadagnare allo Stato questi nuovi ambiti di potere, strappando alla legge della piattaforma i diritti fondamentali, la concorrenza, il consumatore, le sorti del pluralismo informativo e democratico. Undici i punti elaborati dalle tre Authorities 1. Governo e Parlamento si interroghino sulla necessità di promuovere un appropriato quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva trasparenza nell’uso delle informazioni personali nei confronti dei singoli e della collettività . 2. Rafforzare la cooperazione internazionale sul disegno di policy per il governo dei Big Data . 3. Promuovere una policy unica e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini. Sarà necessario un coordinamento tra tale policy e le strategie europee già esistenti per la costituzione di un mercato unico digitale. 4. Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali, nella fase di raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri operatori che di tali piattaforme si avvalgono. 5. Prima delle operazioni di trattamento dei dati, identificare la loro natura e proprietà e valutare la possibilità d’identificazione della persona a partire da dati ‘anonimizzati’. 6. Introdurre nuovi strumenti per la promozione del pluralismo on-line, la trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la consapevolezza degli utenti circa i contenuti e le informazioni ricevute on-line. 7. Perseguire l’obiettivo di tutela del benessere del consumatore con l’ausilio degli strumenti propri del diritto antitrust estendendoli anche alla valutazione di obiettivi relativi alla qualità dei servizi, all’innovazione e all’equità. 8. Riformare il controllo delle operazioni di concentrazioni al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento delle autorità di concorrenza. 9. Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite l’adozione di standard aperti e interoperabili 10. Rafforzare i poteri di acquisizione delle informazioni da parte di AGCM ed AGCom al di fuori dei procedimenti istruttori e aumento del massimo edittale per le sanzioni al fine di garantire un efficace effetto deterrente delle norme a tutela del consumatore. 11. Istituzione di un coordinamento permanente” tra le tre Autorità . Big Data, mercato digitale, capitalismo estrattivo . Innumerevoli sono i flussi informativi prodotti dalle nostre attività on line e off line liberati nell'Internet in modo più o meno consapevole. I nostri acquisti via web, i nostri post nei social network, le tracce digitali delle nostre navigazioni, i nostri dati domestici prodotti dall'internet of things, i nostri dati medici rivelati dai dispositivi sanitari indossabili, i nostri dati non strutturati, i nostri dati anonimizzati ma in qualche modo riutilizzabili e chissà cos'altro ancora. Questi flussi informativi costituiscono le fonti che - vagliate dagli algoritmi dell'Intelligenza Artificiale - producono i famigerati Big Data ovvero dei dati con un significato aggiunto estratto dalla base informativa originaria, significato che ne costituisce il valore economico principale. Antonello Soro, già Garante Privacy, parla appunto di capitalismo estrattivo riferendosi all'attuale economia digitale fondata sui Big Data e sul Data Mining. L'aspetto peculiare e più sconcertante di questo tipo di super dato consiste nell'obiettivo il Data Mining non ricerca i gusti delle persone bensì mira a costruire dei profili, delle identità collettive in cui assorbire l'individuo affinché quest'ultimo conformandosi al profilo proposto sia determinato ad acquistare determinati prodotti, a fare determinate scelte, a votare un determinato candidato politico. L'individuo non riconducibile all'identità collettiva non produce profitto e quindi viene marginalizzato con gravi ricadute discriminatorie. I rischi sottesi al Data Mining e ai Big Data sono enormi. Antonello Soro già Garante Privacy osserva si è dimostrato che gli algoritmi non sono matematica pura come tale infallibile e neutra ma piuttosto opinioni umane strutturate in forma matematica e riflettono quindi spesso, in misura più o meno rilevante, le precomprensioni di chi li progetta o le serie storiche assunte a riferimento. Con il rischio, dunque, non soltanto di cristallizzare il futuro nel passato, leggendo sempre il primo con gli schemi del secondo, ma anche di assumere le correlazioni quasi sempre contingenti delle serie storiche considerate, come relazioni necessariamente causali. Un algoritmo utilizzato negli Usa per il calcolo del rischio di recidiva penale si è dimostrato, ad esempio, incline ad assegnare – in assenza di ragioni criminologiche - un tasso maggiore ai neri rispetto ai bianchi, solo sulla base delle correlazioni desunte da una determinata serie storica assunta a riferimento. Il risultato che si trae dall'impiego di tecnologie che dovrebbero assicurare la massima terzietà rischia dunque di essere, paradossalmente, più discriminatorio, lombrosiano o anche solo antistorico di quanto possa essere la pur fallibile razionalità dell'uomo. Sono, questi, alcuni soltanto dei rischi - sul piano sociale, politico, etico - che un uso poco accorto dei Big Data può determinare Big Data e Libertà nella dimensione digitale , Intervento di Antonello Soro, GARRNEWS , 23 agosto 2018, https //www.garrnews.it/rubriche-interne-18/speciale-18 . La Big Data Governance delle Authorities. Un quadro normativo apposito costruito grazie alle sinergie nazionali e internazionali. Il Data Mining e i Big Data rappresentano un'importante sfida alla legalità e alla giustizia sostanziale che si può vincere solo con un'azione sinergica nazionale e internazionale Linee Guida Punto 2 es. BEREC, Digital Clearing House orientata a costruire un nuovo quadro normativo in cui allocare tali fenomeni così come indicato dal Punto 1 delle Linee Guida. I terreni di elezione in cui si gioca la partita attengono agli ambiti in continua sovrapposizione della Data Protection, dell'Antitrust, della tutela delle Comunicazioni elettroniche. Pertanto l'illecito di asimmetria informativa non sarà mai solo carenza di informativa privacy ma anche difetto di trasparenza commerciale. Così come l'introduzione di flag a scelta multipla per i vari livelli di profilazione non è soltanto la regola dell'opt-in ai fini Data Protection ma anche ai fini di tutela del Pluralismo democratico. Stessa fattispecie di sovrapposizione per l'obbligo di adottare tecniche di interoperabilità che non appartengono solo alla Data Protection ma anche all'Antitrust. Un settore enorme ed ancora in buona parte inesplorato attiene all'ambito dei Big Data estraibili dai patrimoni informativi delle Pubbliche Amministrazioni. Il Punto 3 delle Linee Guida suggerisce per questa sfera di promuovere una policy unica e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità e l’utilizzo dei dati pubblici al fine della determinazione di politiche pubbliche a vantaggio di imprese e cittadini garantendo il coordinamento tra tale policy e le strategie europee già esistenti per la costituzione di un mercato unico digitale. Un compito così nuovo e particolare economia data driven o digitale rispetto alle missioni classiche delle tre Autorità richiede dei nuovi poteri ad hoc. Così le Linee Guida al Punto 10 auspicano il rafforzamento dei poteri di acquisizione delle informazioni da parte di AGCM ed AGCom al di fuori dei procedimenti istruttori indagini conoscitive, attività pre-istruttoria , anche prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni amministrative in caso di rifiuto o ritardo nel fornire le informazioni . Inoltre la particolarità della materia richiede come indicato dal Punto 4 delle Linee Guida la necessità non solo nello scenario nazionale che le autorità di controllo siano messe in condizione di dotarsi di adeguati profili professionali i cd. data scientist per garantire l’adempimento dei propri compiti istituzionali . Tutte queste attività devono essere curate in sinergia e stretto coordinamento nell'ambito dell'auspicata istituzione di un coordinamento permanente delle tre Autorità così come previsto dal Punto 11 delle Linee Guida. La Big Data Governance delle Authorities. Ridurre le asimmetrie informative. I Big Data sono appannaggio dei pochi grandi players della Rete. Pertanto i cittadini digitali in realtà sono solo dei sudditi dell'oligopolio delle Piattaforme e facili prede delle loro volute asimmetrie informative. Asimmetrie informative tra utente e piattaforma. Molto spesso l'interessato-consumatore riceve l'informativa privacy ma non ottiene invece chiare spiegazioni sulle autorizzazioni da acconsentire per l'attivazione del servizio. Così in difetto di distinzioni tra le autorizzazioni necessarie e quelle facoltative, l'utente è costretto ad accordarle tutte. La tutela del consumatore nelle comunicazioni elettroniche stabilisce invece l'obbligo di garantire all'utente una scelta consapevole. Pertanto le Linee Guida al Punto 4 stabiliscono sia l’applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali che la strumentazione propria della tutela del consumatore possono offrire un contributo importante per la riduzione di tale asimmetria informativa, garantendo che gli utenti ricevano un’adeguata, puntuale e immediata informazione circa le finalità della raccolta e dell’utilizzo dei loro dati e siano posti nella condizione di esercitare consapevolmente ed effettivamente le proprie scelte di consumo. In questa prospettiva, appaiono opportune misure volte a rendere maggiormente consapevoli i consumatori nel momento in cui forniscono il consenso al trattamento dei loro dati personali . Asimmetrie informative tra piccolo player e grande player. Parimenti, devono essere ridotte le asimmetrie informative tra la piattaforma e il piccolo operatore che di essa si serve per svolgere la propria attività. Per esempio, spesso non sono chiari i criteri in base ai quali i grandi players analizzano ed elaborano i dati del ranking sul posizionamento e la visibilità. Le Linee Guida al Punto 4 stabiliscono che le Authorities potrebbero intervenire obbligando le piattaforme a concedere uno spazio di negoziazione ai piccoli operatori in merito al valore del dato e al relativo utilizzo commerciale. La Big Data Governance delle Authorities. Prima di adottare il Data Mining valutare l'identificabilità delle persone anche da dataset anonimizzati . Il Data Mining adotta tecniche talmente sofisticate che - a volte - perfino da assetti di dati comuni si può risalire ai dati più delicati dell'interessato. Parimenti può avvenire da stock di informazioni anonimizzate. Quindi per scongiurare il rischio di identificazione, le Linee Guida al Punto 5 raccomandano di eseguire sempre un test di valutazione sull'identificabilità. La Big Data Governance delle Authorities. Contro le fake news e a favore del pluralismo poteri di audit e di inspection. La concorrenza, sebbene svolta correttamente sotto il profilo dei rapporti con i competitors, può non essere funzionale ai fini della verificabilità informativa e del pluralismo democratico. Per questo le Linee Guida al Punto 6 stabiliscono al fine di contrastare la crescente disinformazione che caratterizza il web e, tra le altre cose, condiziona negativamente la formazione del libero pensiero e le scelte del cittadino, in particolare, con riguardo alla formazione dell’orientamento politico ed all’espressione del voto - oltre a promuovere l'adozione di codici di condotta da parte delle piattaforme come indicato dal Tavolo per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali istituito nel novembre 2017 - risulta auspicabile una verifica terza e indipendente degli esiti e dell’impatto misurabile delle iniziative di autoregolazione. In questa prospettiva, sembrano opportune iniziative legislative volte ad assicurare alle autorità indipendenti preposte alla tutela del pluralismo, poteri di audit e di inspection circa la profilazione algoritmica ai fini della selezione delle informazioni e dei contenuti, nonché in relazione agli esiti dell’applicazione delle policy e delle regole che le piattaforme digitali globali si sono date in tema di rimozione di informazioni false o di hatespeech. Manca, infatti, ad oggi, una reportistica verificabile di tali autonome iniziative. Con riferimento, infine, al tema delle espressioni d’odio hatespeech , a seguito della trasposizione della nuova Direttiva sui servizi media audiovisivi, l’AGCom applicherà anche alle piattaforme di videosharing il proprio regolamento di cui alla Delibera 157/19/CONS, avviando nel frattempo forme di co-regolazione per questo tipo di piattaforme . La Big Data Governance delle Authorities. Valutazioni Antitrust non solo secondo prezzi e quantità ma anche secondo qualità, innovazione ed equità nei confronti del consumatore. Le recenti istruttorie dell'Antitrust sull'attività delle Piattaforme denotano una forte propensione delle stesse a integrare condotte abusive e a stringere intese restrittive della concorrenza anche grazie ai loro potenti mezzi tecnologici e allo sviluppo progressivo di sofisticati algoritmi. Oltre a fronteggiare questi abusi, le Linee Guida al Punto 7 stabiliscono che l'Antitrust deve favorire fortemente il benessere del consumatore non limitandosi a ragionare soltanto in termini di prezzi e quantità ma a introdurre anche la valutazione della qualità, dell'innovazione e dell'equità. In quest'ottica le Linee Guida sempre al Punto 7 aggiungono appaiono infine necessarie, quantomeno con riferimento alle piattaforme digitali globali, misure volte ad incrementare la trasparenza all’utente circa la natura della propria profilazione in merito ai contenuti ricevuti, nonché meccanismi di opt-in circa il grado di profilazione prescelto, e ciò anche ai fini della tutela del pluralismo on-line, in relazione alla selezione dei contenuti operante attraverso la profilazione del consumatore . La Big Data Governance delle Authorities. Estendere controllo dell'Antitrust alle concentrazioni sotto soglia e Killing acquisitions. Introdurre standard valutativo SIEC. Le Linee Guida al Punto 8 suggeriscono di estendere i poteri di controllo dell'Antitrust a operazioni attualmente non rilevanti perché sotto soglia e di introdurre uno standard valutativo in grado di evincere nuove forme di sbarramento 1. una riforma a livello nazionale e internazionale che consenta alle autorità di concorrenza di poter valutare pienamente anche quelle operazioni di concentrazione sotto le attuali soglie richieste per la comunicazione preventiva, ma che potrebbero risultare idonee a restringere sin dalla loro nascita importanti forme di concorrenza potenziale come le acquisizioni da parte dei grandi operatori digitali di start-up particolarmente innovative anche soprannominate ‘killing acquisitions’ 2. la modifica dell’art. 6, comma 1, della legge n. 287/90, con l’introduzione di uno standard valutativo più adatto alle sfide dell’economia digitale, che faccia leva sul criterio dell’impedimento significativo della concorrenza effettiva SIEC – Substantial impediment to effective competition” La Big Data Governance delle Authorities. Tecniche di interoperabilità sempre più performanti per garantire la migliore portabilità e mobilità dei dati. Le Linee Guida in un'ottica pro-concorrenziale in favore del consumatore, suggeriscono al Punto 9 di sviluppare ulteriormente le tecniche di interoperabilità ai fini di portabilità e di mobilità dei dati già stabilite dall'art. 20 del GDPR 2016/679, promuovendo lo sviluppo della competizione nei vari ambiti di valorizzazione economica del dato e, di conseguenza, una più efficace tutela del consumatore-utente .

Linee_Guida_Big_Data