Patente di guida: sul contenzioso per i requisiti arrivano ulteriori indicazioni ministeriali

Contro il provvedimento di sospensione o revoca della patente per carenza dei requisiti psicofisici è possibile proporre ricorso, ma senza soffermarsi solo sulla regolarità formale del provvedimento. E per acquisire un giudizio medico diverso da quello utilizzato dalla motorizzazione a supporto della sua determinazione sfavorevole è necessario presentare istanza alla commissione medica preposta.

Lo ha chiarito il Ministero dei Trasporti con la circolare n. 19995 del 20 giugno 2019. Sospensione o revoca della patente. Sono numerosi i ricorsi in materia di giudizi espressi dalle commissioni mediche locali per carenza dei requisiti psicofisici cui consegue un provvedimento ministeriale di sospensione o revoca della patente di guida. Per questo motivo la motorizzazione ha diramato ulteriori indicazioni che fanno seguito alla precedente circolare del 5 settembre 2018. La maggioranza dei ricorsi per intervenuta carenza dei requisiti del titolare riguarda la discrezionalità tecnica del giudizio sanitario. Il giudizio della commissione medica si fonda su nozioni scientifiche che difficilmente possono essere sindacate nel merito eccetto le ipotesi estreme di irragionevolezza, inattendibilità e travisamento dei fatti. Il giudice potrà accertare per esempio la manifesta irragionevolezza di un provvedimento a causa dell’insussistenza di una determinata patologia. Ma non potrà entrare nel merito delle conseguenze tra malattia e idoneità alla guida. In pratica il Ministero dei Trasporti non ha alcuna discrezionalità. Se la commissione medica locale decide che un soggetto non è idoneo alla guida la motorizzazione può solo adeguarsi. Circa il richiamo nel provvedimento impugnato al giudizio della commissione medica numerosi gravami evidenziano la mancata espressa indicazione delle ragioni poste a fondamento dell’atto. A tal proposito la circolare ministeriale evidenzia la completezza e la sufficienza della motivazione per relationem ”. Peraltro non va sottaciuto, prosegue la nota centrale, che, in base all’art. 21- octies , legge n. 241/1990, non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato . Le commissioni mediche hanno per legge il compito di valutare l’idoneità alla guida dei soggetti affetti da malattie potenzialmente pericolose per la circolazione, ai sensi dell’art. 119 codice stradale. Non si occupano del rilascio della licenza di guida che spetta alla motorizzazione ma solo dell’accertamento dell’idoneità psico-fisica degli autisti. Quindi non c’è alcuna correlazione diretta tra il ministero e gli organi sanitari. In pratica si tratta di meri organi tecnici consultivi esterni. Sulla durata limitata della validità della patente a seguito di accertate violazioni in materia di alcol e droga spetta alle commissioni mediche assumere determinazioni anche in relazione ad un giudizio prognostico sullo stato di salute dell’autista. Questo tipo di valutazioni è inevitabilmente connaturato ad un elevato tasso di incertezza, prosegue la circolare. Anche in caso di particolari patologie le commissioni mediche locali godono di un ampio margine di apprezzamento discrezionale circa la durata limitata della validità della licenza di guida. Allo specifico fine di mantenere un costante monitoraggio sulla situazione, specifica la nota. La consulenza tecnica medica d’ufficio formulata dai ricorrenti può essere ammessa allorché pur non risultando il provvedimento della commissione viziato in radice sia tuttavia carente l’accertamento dei presupposti che sono a base del giudizio, per insufficienza delle operazioni tecniche poste in essere o per incompleta rappresentazione dei fatti . Per conseguire un giudizio medico diverso rispetto a quello emesso dalla competente commissione è sempre necessario rivolgersi alla competente struttura di rete ferroviaria italiana, conclude la circolare. Non basta rivolgersi ad un’altra commissione medica.

MinTrasporti_circolare