Il Garante Privacy su informazioni commerciali, lotta agli illeciti sui mercati finanziari e programmi di raccolta punti

La newsletter del Garante Privacy n. 454 del 21 giugno informa dell’approvazione da parte dell’Autorità del Codice di condotta proposto dall’Ancic Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito , dell’autorizzazione alla Consob alla sottoscrizione di un accordo per il trasferimento dei dati nell’ambito della lotta agli illeciti sui mercati. Infine, viene reso noto un provvedimento del Garante in tema di programmi di marketing basati su sistemi di raccolta punti che obbligano all’espressione del consenso a ricevere pubblicità.

Informazioni commerciali e GDPR. Il Garante ha approvato il Codice di condotta proposto dall’Ancic Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito che assicura maggiore tutela delle persone censite, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati, l’adeguamento alle best practices europee e la previsione di un nuovo organismo di monitoraggio sulle imprese aderenti al Codice. Le vecchie norme rimarranno in vigore fino al 19 settembre 2019, per poi essere sostituite dal nuovo Codice che aiuterà le imprese del settore ad adeguarsi al Regolamento Ue in materia di protezione dati GDPR e alla normativa italiana, modificata a fine 2018. Nel nuovo Codice di condotta trova concreta applicazione il principio di responsabilizzazione la c.d. accountability , fortemente sostenuto nel GDPR, che impone alle associazioni di categoria e alle imprese un’applicazione consapevole, trasparente, effettiva delle norme regolamentari. Nel sottolineare l’importanza del nuovo Codice di condotta, l’Autorità ricorda che il suo rispetto potrà servire alle imprese a dimostrare la conformità alla normativa del trattamento dei dati personali da esse effettuato . Lotti agli illeciti sui mercati. Il Garante ha autorizzato la Consob a sottoscrivere un accordo amministrativo per il trasferimento di dati personali tra le autorità di vigilanza finanziaria dello spazio economico europeo SEE e quelle al di fuori del SEE. Obiettivo dell’intesa il trasferimento di informazioni nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale, finalizzata ad assicurare l’assistenza reciproca per la repressione di comportamenti illeciti sui mercati e per il rispetto da parte degli operatori degli obblighi di trasparenza nei confronti del mercato e degli investitori . Marketing. Per poter partecipare ad un programma di raccolta punti e usufruire così di piccoli vantaggi il cliente non deve essere obbligato ad esprimere il consenso a ricevere pubblicità . Così ha stabilito il Garante vietando ad una nota marca di pannolini l’ulteriore trattamento per finalità promozionali dei dati di oltre un milione e mezzo di persone, acquisiti in modo illecito mediante il form raccolta punti” del sito della società . Oltre a disporre il divieto, il Garante ha ingiunto alla società, qualora intenda svolgere attività promozionali, di modificare il form di raccolta dati presente sul sito, affinché gli utenti possano esprimere un consenso libero e informato per tale finalità . Precisa infine il Garante che per i trattamenti illeciti è stata applicata una sanzione amministrativa che la società ha già pagato .