Lavoratori stagionali residenti all’estero: chiarimenti dal Viminale sull’esterovestizione dei veicoli condotti

Le disposizioni contenute all’art. 93 del codice della strada, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, non possono trovare applicazione verso le persone con residenza all’estero che prestano lavoro, ovvero collaborano, in modo stagionale, con imprese aventi sede nel territorio dello Stato italiano, e che abbiano residenza temporanea, ovvero ordinaria, nel territorio italiano.

Lo ha chiarito la circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, datata 04 giugno 2019, protocollo n. 300/A/4983/19/149/2018/06. Oggetto della circolare del 4 giugno 2019. Il documento ministeriale, all’oggetto, fa riferimento alla legge del 1° dicembre 2018, n. 132, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in svariate materie, tra cui quelle della sicurezza pubblica. In particolare, a seguito della pubblicazione di detta normativa di conversione, il Viminale aveva provveduto ad emanare la circolare del 10 gennaio 2019 Protocollo n. 300/A/245/19/149/2018/06 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all’estero. La Circolare del 4 giugno apporta alcuni chiarimenti operativi in tema di esterovestizione, così sostituendo il punto 1.5. del provvedimento di gennaio. Criticità operative. All’esordio applicativo della disciplina succitata d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 132/2018, seguito dalla circolare del 10 gennaio 2019 , sono state riscontrate talune criticità operative, specie con riguardo i soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea, che al contempo si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali, conducendo guidano veicoli con targhe estere. A tale categoria di soggetti, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, è permessa l’acquisizione della residenza, in linea con le norme comunitarie in materia, bensì si è posta l’esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto posto dall’articolo 93, comma 1- bis , codice della strada, pure in considerazione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Secondo quanto espresso nella stessa circolare in esame, ciò consentirà di valorizzare, in modo adeguato, tale permanenza in Italia. Il correttivo. Più in dettaglio, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 93 del codice della strada, difformemente da quanto stabilito in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, al punto 1.5 dell’allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 protocollo n. 300/A/245/19/149/2018/06 , la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune. Consegue che, il titolare di residenza normale in Italia può guidare il veicolo immatricolato all’estero, del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica. Il chiarimento ermeneutico. Sulla scorta dell’indicata premessa, ed a parziale modifica del già citato punto 1.5 della Circolare di gennaio, nelle more dell’adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, mediante il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all’attenzione delle Amministrazioni interessate, il Viminale ha ritenuto che le disposizioni di cui all’articolo 93 del codice della strada, commi 1- bis , 1- ter e 1- quater , non possano trovare applicazione verso le persone con residenza all’estero, bensì che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese aventi sede nel territorio dello Stato italiano, e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia. La sostituzione del punto 1.5 della circolare 10 gennaio 2019. LacCircolare di giugno precisa che, per effetto delle indicazioni fornite dalla stessa, il punto 1.5 della Circolare del 10 gennaio 2019 si deve intendere sostituito dal seguente ”1.5 Il presupposto per l’applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell’art. 93 ai commi 1- bis , 1- ter e 1- quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia.”.

Circolare_ministeriale_del_4_giugno_2019