L’Antitrust sanziona DAZN e torna sul caso di TicketOne

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria avviata mesi fa nei confronti del servizio DAZN accertando la sussistenza di pratiche commerciali scorrette che hanno portato alla sanzione di 500mila euro per la società che gestisce il noto servizio streaming per le partite calcistiche di serie A e B. L’Antitrust è inoltre tornata sul procedimento aperto a carico di TicketOne per abuso di posizione dominante.

Maxi sanzione per DAZN. Ad esito dell’ istruttoria avviata nello scorso mese di agosto, l’Antitrust ha sanzionato la società che gestisce l’ormai noto servizio streaming DAZN per aver offerto al pubblico pubblicità e informazioni ingannevoli. In particolare, l’Autorità ha rilevato che, in violazione dell’art. 21 cod. cons., sono stati utilizzati nell’attività promozionale dell’offerta del servizio streaming DAZN per la visione in diretta delle partite serie A e serie B nella stagione 2018/19 messaggi pubblicitari attraverso cui veniva enfatizzata la possibilità di fruizione del servizio quando vuoi, dove vuoi”, senza fare alcun riferimento alle limitazioni tecniche che avrebbero potuto, invece, renderla complicata o addirittura impedirla, come hanno dimostrato le difficoltà incontrate in concreto dai consumatori all’inizio della stagione . Inoltre, sempre in violazione dell’art. 251 cit., sul sito web di DAZN era stata attuata una modalità ingannevole di adesione al servizio. Al consumatore veniva infatti prospettata la possibilità di fruire di un mese di prova gratuito previa registrazione online, con la precisazione che la registrazione non avrebbe implicato la sottoscrizione di un contratto di abbonamento. In realtà, la creazione dell’account determinava, di fatto, la conclusione del contratto del servizio DAZN, che, in assenza di disdetta, avrebbe comportato, dopo il primo mese, l’inizio dell’addebito sistematico dei costi mensili . Il provvedimento sanzionatorio è stato pubblicato sul bollettino settimanale n. 12 del 25 marzo 2019. La posizione di TicketOne. Con tre diversi provvedimenti, anch’essi pubblicati sul bollettino settimanale di ieri, l’Autorità è tornata sul procedimento aperto a carico di TicketOne per presunte condotte escludenti nella prevendita di biglietti nell’ambito del mercato dei servizi di ticketing per eventi di musica pop e rock dal vivo. La condotta contestata consiste nella stipula di contratti di esclusiva nel periodo 2013-2017, con i più importanti promoter di eventi di musica live attivi in Italia, contenenti clausole contrattuali in forza delle quali TicketOne ha acquisito il diritto di distribuire in esclusiva la totalità o una rilevante quota di titoli di accesso ai concerti di musica live organizzati dai promoter e ha altresì ottenuto una protezione pressoché assoluta sul canale distributivo online, che costituisce oggi il principale canale di pre-vendita dei biglietti di tali eventi . L’Autorità ha quindi deliberato l’avvio di un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14- bis l. n. 287/1990, volto a verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti necessari all’adozione di misure cautelari atte e ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato. Il procedimento è stato inoltre esteso alle condotte adottate anche nel 2018 e relative al rafforzamento della prassi di diniego sistematico delle deroghe all’esclusiva al fine di evitare che vengano distribuiti su piattaforme di ticketing diverse da TicketOne, [ omissis ], all’imposizione delle esclusive ai promoter locali per il tramite dei promoter nazionali, nonché alle diverse azioni di ritorsione e boicottaggio- nei confronti degli altri operatori. Riportiamo la nota di TicketOne Va comunque sottolineato come il procedimento sia ancora in una fase istruttoria e che sin qui l’Antitrust non ha riscontrato elementi idonei a dimostrare che le condotte contestate siano suscettibili di produrre danni gravi e irreparabili alla concorrenza come contestato da un concorrente di TicketOne. Per tali ragioni – conclude l’Antitrust - deve ritenersi che le condotte in esame non hanno, allo stato, causato un pregiudizio grave e irreparabile per la concorrenza e i consumatori . Non sono infatti emersi elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza. L’AGCM ha pertanto deliberato di non adottare le misure cautelari richieste dal concorrente e di chiudere una parte del procedimento.

Bollettino_Antitrust_12