Tra due Condomini… il passo carrabile regolare

Quando un Comune rilascia un passo carrabile fa sempre salvi i diritti di terzi che però non possono interferire con la regolarità di un procedimento amministrativo. L’importante è che venga rilasciato un titolo idoneo a consentire l’accesso ad un’area laterale della strada pubblica idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

Lo ha evidenziato il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 1530/19 del 5 marzo. Passo carrabile. Un Condominio romano ha richiesto ed ottenuto la regolarizzazione di un passo carrabile che insiste su una pubblica strada. Contro questa determinazione il legale rappresentante di un condominio antagonista ha proposto doglianze circa la legittimità dell’uso dell’area individuata per il passo carraio fino ai giudici di palazzo Spada ma senza successo. Le questioni attinenti alla proprietà dell’area a cui si accede mediante il passo carrabile sono irrilevanti ai fini della legittimità della determinazione impugnata, specifica la sentenza, in quanto attengono a profili civilistici estranei ai presenti ambiti . In buona sostanza l’art. 3 c.d.s. definisce il passo carrabile come un accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli. Fatti salvi i diritti di terzi. Tutte le questioni relative alla proprietà dell’area a cui si accede mediante il passo carrabile, conclude il collegio, sono irrilevanti ai fini della legittimità della determinazione impugnata in quanto attengono a profili civilistici estranei ai presenti ambiti . In pratica la strada su cui è stato concesso il passo carraio è una strada aperta al pubblico transito su cui certamente si applica il codice stradale.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 gennaio – 5 marzo 2019, n. 1530 Presidente Caringella – Relatore Lotti Fatto Con il presente gravame il Condominio Comunione C.” chiede l’annullamento della sentenza n. 5853/2008 con cui il T.A.R. Lazio ha respinto il suo ricorso contro la Determinazione Dirigenziale prot. n. omissis del 26 settembre 2000, contenente la regolarizzazione di un passo carrabile sito a omissis in viale omissis , rilasciato in favore del controinteressato Condominio ivi ubicato. Il Giudice di prime cure — senza avvedersi che il passo carrabile, per definizione, consente l'acceso ad un'area diversa spesso di proprietà privata - avrebbe rigettato il Ricorso proposto dal Condominio Appellante, poiché — a Suo avviso - la determinazione gravata riguarda soltanto la regolarizzazione d'un passo carrabile sito in Roma, al viale omissis e, come tale, ricadente non già su una strada privata, bensì su una pubblica via di proprietà comunale ”. L’appello è affidato alla denuncia di due profili di gravame relativi 1.alla violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 3 del Codice della strada della Deliberazione del Consiglio Comunale n. omissis del omissis nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, assenza e/o erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità e contraddittorietà manifesta e sviamento. 2. all’eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e sviamento. Si è costituita in giudizio Roma Capitale che con memoria per l’udienza ha confutato le tesi di controparte concludendo per il rigetto dell’appello. Uditi all’udienza pubblica di discussione i difensori delle parti, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio. Diritto 1.§ . L’appellante sotto due rubriche introduce una censura sostanzialmente unica che peraltro ripropone sostanzialmente le medesime doglianze già dedotte in primo grado. Con la prima censura si lamenta che il Tar, con un evidente difetto di istruttoria e sui presupposti, non si sarebbe accorto che il condominio di Viale Angelico non era legittimato a chiedere la regolarizzazione del passo carrabile non possedendo alcun titolo di disponibilità della porzione di terreno compreso tra Viale Angelico e Comunione C. che sarebbe invece stato di proprietà pro indiviso della Comunione C Il regolamento di condominio della Comunione C. documenterebbe che la proprietà dell'area, relativa alla istanza di autorizzazione presentata dal Controinteressato Condominio, e, più precisamente, dell'area compresa tra Viale Angelico e Circonvallazione C., censita al catasto al foglio 396 Part. 61 e 415” sarebbe comprensiva di strade private di cui alle Part. 252 e 475 . Il giudice non si sarebbe reso conto che il provvedimento impugnato in primo grado violava -- l’articolo 3 del Codice della Strada che definisce il passo carrabile come un accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli -- la Deliberazione del Consiglio comunale n. omissis del omissis che stabilisce, al riguardo, che per l'apertura di un nuovo passo carrabile il richiedente deve formulare la richiesta corredata di una planimetria quotata ed il titolo di disponibilità della porzione immobiliare interessata dalla richiesta Con la seconda censura si lamenta che il Giudice di prime cure non si è avveduto che il Comune, nel caso in esame, aveva omesso di effettuare un'adeguata istruttoria ed, in particolare, non aveva accertato la carenza di legittimazione del Controinteressato Condominio a presentare l'istanza di autorizzazione in esame né si è avveduto della carenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione, così come individuati dalla deliberazione del Consiglio comunale n. omissis del omissis . L’assunto non convince. In base al combinato disposto di cui all’articolo 3, comma 1 n. 37 del D.lgs. n. 30 aprile 1992 n. 285 Codice della strada ed all'art. 46 comma 2, lett. b , Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 , il passo carrabile deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli. Se si tiene anche conto che il provvedimento recava la clausola, che non è di mero stile, del rilascio della regolarizzazione fatti salvi i diritti dei terzi”, è dunque evidente che ha ragione la Difesa di Roma Capitale quando afferma che, per il rilascio o la regolarizzazione di un passo carrabile la disponibilità della porzione immobiliare, di cui alla Deliberazione n. 339/1998, non fa riferimento alla strada ove il passo carrabile andrà ad insistere, bensì al bene che usufruirà di tale passo carrabile. In tale direzione deve dunque concordarsi con il Primo Giudice che, nel caso di specie -- la regolarizzazione del passo carrabile sito in Roma concerne non già una strada privata ma una pubblica via di proprietà comunale come indirettamente provato dall’assegnazione al predetto varco alla proprietà posta in viale Angelico al numero civico omissis . -- tutte le questioni relative alla proprietà dell’area a cui si accede mediante il passo carrabile sono irrilevanti ai fini della legittimità della determinazione impugnata in quanto attengono a profili civilistici estranei ai presenti ambiti. In ogni caso, il mero estratto del Regolamento della comunione C.”, in assenza di una specifica cartografia catastale e dei relativi titoli di proprietà, di per sé non appare un indizio sufficiente per acclarare il fondamento logico delle censure dell’appellante. Per contro, se il passo carrabile avesse riguardato una strada privata non aperta al pubblico o non gravata da servitù pubblica e quindi se l’accesso non fosse stato su una strada di proprietà del Comune, quest’ultimo non le avrebbe potuto assegnare il civico n. omissis come invece risulta dalla nota del Dipartimento IV del 6.7.2000 ricordato dalla difesa dell’Amministrazione . Se si fosse trattato di una strada effettivamente privata, come sostiene parte ricorrente, la stessa Comunione C. avrebbe dovuto agire per chiedere la regolarizzazione del proprio l’innesto con la strada pubblica a cui si collega. Nella sostanza, anche dall’esame delle foto non vi sono dubbi sul fatto che, nel caso di specie il passo carrabile si affaccia sulla pubblica strada viale Angelico e consente di accedere ad un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli. In conclusione l’appello deve essere respinto e di conseguenza la sentenza merita integrare conferma. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando 1. Respinge l’appello di cui in epigrafe. 2. Condanna la Comunione C. al pagamento delle spese del presente giudizio che vengono liquidate in € 2000, in favore di Roma Capitale. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.