La Camera ha approvato la modifica costituzionale sull'iniziativa legislativa popolare

Con 272 i voti favorevoli, 141 contrari e 17 astensioni, la Camera ha approvato il disegno di legge comma 1173-A e abb. di riforma dell’art. 71 Cost., iniziativa che prevede l’introduzione del referendum confermativo nel caso in cui una proposta di legge ordinaria presentata da almeno 500mila elettori non sia approvata dalle Camere entro 18 mesi dalla sua presentazione.

Il testo, che passa ora all’esame del Senato, prevede l’introduzione di alcuni commi all’art. 71 Cost In particolare Quando una proposta di legge ordinaria è presentata da almeno cinquecentomila elettori e le Camere non la approvano entro diciotto mesi dalla sua presentazione, è indetto un referendum per deliberarne l'approvazione, salvo che i promotori non vi rinunzino e a condizione che la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi. Sull'ammissibilità del referendum la Corte Costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme. La proposta sottoposta a referendum è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. Se le Camere approvano la proposta in un testo diverso da quello presentato e i promotori non vi rinunziano, il referendum è indetto su entrambi i testi. In tal caso l'elettore che si esprime a favore di ambedue ha facoltà di indicare il testo che preferisce. Se entrambi i testi ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ha ottenuto complessivamente più voti. La legge determina le modalità di attuazione del referendum previsto dal presente articolo . Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.