Senza prova dell’effettiva notifica, l’azzeramento dei punti non vale nulla

La revisione della patente per azzeramento totale del punteggio disponibile deve essere correlata alla effettiva notifica dei verbali di progressiva decurtazione dei crediti.

E se la motorizzazione non fornisce in giudizio elementi probatori utili al superamento di questa potenziale censura può essere annullato tutto. Compreso il provvedimento di revisione della patente di guida. Lo ha evidenziato il TAR Lazio, sez. III ter, con la sentenza n. 1826/19 del 12 febbraio. Decurtazione dei punti. Un conducente incorso in tre violazioni distinte si è visto recapitare il provvedimento di revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità per esaurimento totale del punteggio disponibile. Contro questo provvedimento adottato dalla motorizzazione l’interessato ha proposto con successo censure al collegio evidenziando di non aver mai ricevuto la notifica di due verbali correlati alla decurtazione di punti. L’amministrazione resistente non ha fornito alcun elemento probatorio utile a superare queste doglianze e per questo motivo il collegio ha dovuto accogliere il ricorso annullando il provvedimento di revisione della licenza di guida. In effetti la filiera burocratica tra organo di polizia stradale e motorizzazione non sempre funziona perfettamente. In questo caso la motorizzazione non è riuscita a procurarsi tempestivamente la prova dell’effettiva notifica dei verbali elevati dagli organi di polizia. E il collegio ha necessariamente dovuto annullare il procedimento sanzionatorio.

TAR Lazio, sez. III ter, sentenza 18 gennaio – 12 febbraio 2019, n. 1826 Presidente Vivarelli – Estensore Tuccillo Fatto e diritto Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva di annullare, previa sospensiva, la nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con cui era disposta la revisione della patente di guida del ricorrente. Il ricorrente chiedeva inoltre la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento dei danni. Con ordinanza cautelare n. 01955/2010 emessa in corso di causa il provvedimento impugnato veniva sospeso. Il ricorso deve trovare accoglimento. Il provvedimento di revisione della patente di guida adottato dall’amministrazione resistente era fondato su tre verbali risalenti al 2007, al 2008 e al 2009, dai quali era derivata la perdita totale dei punti della patente di guida. Il ricorrente rappresenta che due dei tre verbali non gli sarebbero mai stati notificati. L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio e non ha pertanto fornito elementi probatori idonei a superare la dedotta censura del ricorrente in relazione alla mancata ricezione dei citati verbali. Pertanto, in mancanza di adeguata prova della notifica dei verbali, il ricorso proposto deve trovare accoglimento, derivando dalla mancata prova della notifica dei provvedimenti in questione il venir meno dei presupposti giustificativi del provvedimento di revisione della patente. Sul punto, la giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, ha osservato che ogniqualvolta intenda emanare un atto che incida sfavorevolmente sulla sfera giuridica altrui, la pubblica amministrazione è tenuta a darne preventivo avviso al soggetto destinatario, salvo che esistano particolari esigenze di celerità richiamate nel provvedimento ovvero che l’interessato sia stato comunque posto in condizione di partecipare al procedimento stesso. Detto principio trova applicazione anche ai casi di revisione della patente di guida per inidoneità Cfr. tra le altre Tar Torino, 72/2013 Tar Milano 1017/2006 Cons. Stato 580/2004 . La domanda di risarcimento dei danni non può invece trovare accoglimento difettando la prova del danno ex art. 2043 c.c. quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano anche alla luce dell’accoglimento dell’istanza cautelare. Le spese di lite seguono soccombenza e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni. Condanna l’amministrazione resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.