Agli Enti di secondo grado non si applica la par condicio

Restano i vincoli nella comunicazione istituzionale e nell’uso di strutture pubbliche a fini di propaganda elettorale

Un po’ sottotraccia, oscurate dalle elezioni regionali già a calendario a partire da quelle in Abruzzo di domenica 10 febbraio , sono in corso di indizione e di svolgimento in tutt’Italia le elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali. Vuoi per specificità amministrative locali, vuoi per scelte politiche più generali, non è stato infatti possibile allestire la tornata elettorale provinciale in una mini election day su scala nazionale mini non per l’importanza degli enti che vanno al rinnovo, ma per la quantitativamente ridotta platea degli elettori interessati dal voto, che essendo di secondo grado, è costituita non dal corpo elettorale nel suo complesso, ma dalla sola specifica categoria di sindaci e consiglieri comunali . La data e lo svolgimento di queste elezioni sono perciò spalmate a macchia di leopardo, in tutte le Regioni, a partire dal mese di febbraio. In occasione dell’avvio degli adempimenti e delle operazioni preordinate a tali scadenze, è tornato d’attualità in questi giorni il problema della normativa applicabile a questo particolare tipo di consultazione di secondo grado, a suffragio particolare quanto ad elettorato attivo e passivo, a numero chiuso, con particolare riferimento alla applicabilità o meno della disciplina in materia di accesso ai mezzi d’informazione, alla comunicazione istituzionale e all’uso di strutture pubbliche da parte dei candidati amministratori locali, prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. Una risposta al riguardo può essere desunta dal combinato disposto di una nota puntuale dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM e da una circolare del Ministero dell’Interno che, sebbene non recenti, recano comunque un indirizzo interpretativo che mantiene la sua validità in calce ne riportiamo i rispettivi link . Esclusione della par condicio ”. Il primo punto fermo riguarda la non applicabilità alle elezioni provinciali dell’istituto della par condicio . L’esclusione di questa disciplina, a prima vista, potrebbe destare sorpresa, ma un puntuale esame della norma ne chiarisce le ragioni. L’articolo 1, legge n. 28/2000 spiega che fermi i principi generali in materia di comunicazione politica la disciplina sull’accesso ai mezzi di informazione si applica alle campagne per l’elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum . Si applica pertanto, in base al tenore letterale della norma, alle elezioni espressamente elencate dalla legge, ossia alle consultazioni elettorali dirette. Il fatto che le elezioni provinciali siano state previste, per effetto della legge n. 56/2014, solo successivamente all’entrata in vigore della legge n. 28/2000, non autorizza certo a ritenere automaticamente estensibile anche a queste la par condicio senza che sia intervenuta espressa previsione legislativa. Peraltro, si tratta di due consultazioni di natura diversa, anche con riferimento alla platea dei cittadini interessati alle elezioni provinciali , infatti, è chiamato al voto un corpo elettorale ristretto , circoscritto ai soli primi cittadini e consiglieri comunali, laddove nelle elezioni cui si riferisce la legge n. 28/2000 entra in scena la generalità dei cittadini, costituito da tutto il corpo elettorale. Ma non è tutto. Di elezione in elezione, infatti, si è consolidata una importante prassi interpretativa, formatasi sulla scorta degli indirizzi dettati dalla Commissione parlamentare di Vigilanza sulla concessionaria pubblica, secondo la quale gli obblighi della par condicio elettorale trovano applicazione nei confronti dell’emittenza televisiva solo quando le consultazioni e le relative campagne investano un corpo elettorale superiore al quarto degli elettori su base nazionale . In questo caso, benché ad oggi non siano disponibili dati esatti sul numero degli elettori coinvolti, non c’è dubbio che siamo ben lontani da questa soglia, considerato che il corpo elettorale è quantitativamente ben più ridotto, essendo costituito solo dagli amministratori locali. Applicabilità dei principi generali per la tutela del pluralismo informativo. L’esclusione della par condicio non comporta tuttavia, ad ogni evidenza, che le operazioni elettorali si svolgano all’insegna di una sorta di inammissibile e inimmaginabile deregulation normativa. Il secondo punto fermo è che in ogni caso, anche se si tratta di elezioni indirette, di secondo grado, si applicano comunque i principi generali a tutela del pluralismo informativo. Ciò significa che, nel dar copertura giornalistica a questa competizione elettorale, va in ogni caso garantito il rispetto dei principi di completezza, correttezza e imparzialità dell’informazione. Modalità propaganda elettorale. Il terzo punto riguarda le modalità di esercizio della propaganda elettorale. Tornano utili a questo riguardo le linee guida emanate dal Ministero dell’Interno Circolare n. 32 / 2014 per aiutare candidati e funzionari in occasione delle prime elezioni provinciali indirette svoltesi domenica 28 settembre 2014. Anche le elezioni provinciali in programma nel 2019, in quanto riservate agli addetti ai lavori delle istituzioni locali, non necessitano, a tutta evidenza, di pubbliche affissioni finalizzate a render note liste e candidati a tutti gli elettori come avviene in occasione delle elezioni dirette, e pertanto è esclusa l’applicazione della legge 212/1956, che disciplina questi aspetti. Si ritiene invece estensibile alle prossime elezioni provinciali la disciplina in materia di comunicazione istituzionale , prevista dall’art. 9 della legge 28/2000, chefa divieto a tutte le amministrazioni pubbliche dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto di svolgere attività di comunicazione istituzionale, a meno che queste vengano svolte in forma impersonale e siano indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. Gli amministratori locali che si candidano alle cariche provinciali, perciò, possono sicuramente svolgere attività di promozione della propria candidatura e di propaganda elettorale, purché lo facciano al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e senza utilizzare mezzi, risorse, personale e strutture delle pubbliche amministrazioni . In caso di violazione della norma richiamata, il rispettivo CORECOM regionale procede alla contestazione del comportamento tenuto dal candidato, dandone formale segnalazione all’AGCOM per l’adozione del conseguente provvedimento sanzionatorio.