È ammissibile il compimento di atti processuali nel giudizio sospeso laddove lo impongano esigenze di effettività della tutela giurisdizionale

In tema di tutela giurisdizionale le norme processuali nazionali devono essere interpretate alla luce dei principi euro-unitari, dovendosi ritenere ammissibile il compimento di atti processuali nel giudizio sospeso per effetto di un’interpretazione funzionale dell’art. 48 c.p.c. rispetto al principio di effettività della tutela.

Con l’ordinanza n. 77 del 24 gennaio 2019, il TAR Piemonte ammette l’intervento processuale in un giudizio sospeso ai sensi dell’art. 79 c.p.a., al fine di consentire agli intervenienti l’accesso e la partecipazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea e sollevato nell’ambito della medesima vicenda processuale. Il giudizio davanti al TAR Piemonte e l’ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia. Con il ricorso introduttivo del giudizio e con successivi 4 atti per motivi aggiunti la Cooperativa ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta da un Consorzio e aggiudicata in favore di un’associazione temporanea di imprese. Il ricorso principale è diretto, tra l’altro, all’annullamento dei verbali di gara con i quali è stata disposta l’ammissione in gara dell’operatore economico successivamente risultato aggiudicatario. L’impugnazione è proposta, quindi, anche ai sensi dell’art. 120, comma 2- bis , codice del processo amministrativo, norma che impone l’onere di immediata impugnazione degli atti di ammissione/mancata esclusione di un altro operatore economico entro il breve termine di 30 giorni dalla comunicazione dei medesimi provvedimenti. Con ordinanza collegiale n. 88/2018 il TAR ha sottoposto all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea due quesiti, entrambi relativi alla compatibilità del predetto art. 120, comma 2- bis , c.p.a., con la disciplina europea in materia di diritto di difesa, di giusto processo e di effettività sostanziale della tutela, trattandosi di disciplina processuale che preclude all’operatore economico ricorrente di far valere l’illegittimità degli atti di ammissione degli altri operatori laddove tali atti non siano stati impugnati nel suindicato termine. L’ammissibilità dell’intervento ad adiuvandum spiegato nel processo sospeso. Nelle more della pronuncia della Corte di Giustizia hanno spiegato apposito intervento ad adiuvandum le associazioni esponenziali degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti, ovvero la Società Italiana Avvocati Amministrativisti, l’Associazione Amministrativisti.it” e la Camera degli Avvocati Amministrativisti. Lamentano, le predette associazioni intervenienti, uno specifico pregiudizio per il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione, in quanto la previsione di un termine così esiguo, quale quello previsto dall’articolo 120, comma 2- bis , c.p.a., è insufficiente per elaborare una difesa tecnicamente complessa ed è tale da rendere più oneroso l’accesso alla giustizia tutelato dall’articolo 47 dalla Carta dei Diritti Fondamentali U.E., nonché dagli articoli 6, 13 e 35 CEDU. Il Tribunale, riconosciuto l’interesse vantato dalle suddette associazioni di categoria, ne ammette l’intervento anche con riferimento al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia al fine di contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione e di accessibilità della tutela . Nonostante l’art. 79, comma 1, c.p.a., faccia espresso rinvio all’articolo 298 c.p.c., a norma del quale durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento , il Collegio ritiene comunque l’intervento ammissibile in virtù di un’interpretazione funzionale dell’articolo 48, comma 2, c.p.c., secondo il quale anche durante la sospensione del processo il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti . Pur non ricorrendo nel caso di specie alcuna situazione di urgenza, il Collegio ritiene che la predetta deroga al divieto di compimento di atti processuali durante la sospensione del giudizio debba essere interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione. Pertanto, secondo il TAR, è necessario procedere con il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire , dal momento che l’interpretazione letterale dell’art. 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo . Secondo il TAR, pertanto, s’impone un’interpretazione della norma funzionalizzata al rispetto dell’effettività della tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia che, a differenza del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita ma all’interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario . Di conseguenza, il TAR ammette gli atti di intervento spiegati dalle Associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti, alle quali viene riconosciuta la qualità di parte nel giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l’accesso e la partecipazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel quale potranno spiegare, nell’interesse della categoria, le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte. In conclusione, il Tribunale stabilisce che i predetti atti di intervento delle tre nuove parti del procedimento principale debbano essere comunicati alla Cancelleria della Corte di Giustizia Europea ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte.

TAR Piemonte, sez. I, ordinanza 5 dicembre 2018 – 24 gennaio 2019, n. 77 Presidente Giordano – Estensore Perilli Fatto e diritto Gli articoli 96 e 97 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia contemplano la astratta possibilità della sopravvenienza di nuove parti nel giudizio in seguito alla sospensione del processo disposta dal giudice del rinvio e, in attuazione del principio di autonomia procedurale, rimettono ad esso la individuazione delle stesse secondo le norme di procedura nazionali. Nell’ordinamento interno l’articolo 79, comma 1, del c.p.a. disciplina la sospensione del processo mediante rinvio al codice di procedura civile il quale, all’articolo 298, dispone che durantelasospensionenonpossonoesserecompiutiattidelprocedimento”. All’articolo 48, comma 2, il codice di procedura civile pone un’eccezione a tale regola per cui, anche durante la sospensione del processo, il giudice può autorizzare il compimento degli atti che ritiene urgenti. Osserva il Collegio che nel caso di specie non ricorre alcuna situazione di urgenza che giustifichi la deroga al divieto di compimento di atti processuali, non ravvisabile ove non vi sia un pregiudizio grave e irreparabile alla situazione soggettiva dedotta in giudizio. La disciplina generale processual-civilistica deve essere, tuttavia, interpretata alla luce dei principi euro-unitari di effettività della tutela, dell’effetto utile e della leale cooperazione tra i soggetti mediante il superamento del dato letterale la cui rigida interpretazione condurrebbe a precludere ad un soggetto interessato, sino ad allora rimasto estraneo al giudizio del rinvio, la possibilità di intervenire. L’interpretazione letterale dell’articolo 298 c.p.c. sarebbe, infatti, priva di effetto utile dal momento che l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo. Si impone, pertanto, un’interpretazione della norma funzionalizzata al rispetto dell’effettività della tutela nel giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia che, a differenza del giudizio dinanzi al giudice del rinvio, non è rivolto alla realizzazione di un interesse finale correlato ad un bene della vita ma all’interpretazione di una norma interna alla luce del diritto euro-unitario. Il principio di effettività della tutela, di cui agli articoli 6 e 13 della C.E.D.U. e 47 della C.D.F.U.E., deve essere, perciò, pienamente assicurato in un giudizio che si conclude con una sentenza che, a differenza di quella con la quale si conclude il giudizio del rinvio, non spiega solo effetti tra le parti ma presenta una penetrante capacità di imporsi anche sulla legislazione degli Stati membri ed una spiccata valenza regolatoria. Quanto alla legittimazione all’intervento, il Collegio richiama i principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2015 secondo cui la legittimazione delle associazioni di categoria richiede, in primo luogo, che la questione dibattuta attenga in via immediata al perimetro delle finalità statutarie dell’associazione e, cioè, che la produzione degli effetti del provvedimento controverso si risolva in una lesione diretta del suo scopo istituzionale e che l’interesse tutelato con l’intervento sia comune a tutti gli appartenenti alla categoria. Ritiene il Collegio che le diverse associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio in virtù dello scopo espressamente indicato nei loro statuti l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, l’art. 2 dello statuto dell’Associazione Ammnistrativisti.it e l’art. 3 dello statuto della Camera degli Avvocati Amministrativisti di tutelare gli interessi comuni alla categoria anche assumendone la difesa dinanzi agli organi giurisdizionali. Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, così come posto in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88, ifondamentaliprincipidiefficacia, celerità, nondiscriminazioneedaccessibilità” della tutela. Sostiene il Collegio che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici. Il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di categoria ad intervenire nel processo amministrativo non è stato depotenziato, a parere del Collegio, dalle successive pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 2016 e n. 13 del 2018 che hanno negato la legittimazione ad intervenire, ad adiuvandum o ad opponendum, ad un soggetto che rivesta una posizione del tutto scissa dall’oggetto specifico del giudizio cui l’intervento si riferisce e che assuma o potrebbe assumere il ruolo di parte in un altro giudizio in cui si controverta su questione analoga. La questione sollevata dal giudice a quo ed oggetto del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia ha, infatti, delle ricadute concrete e potenzialmente pregiudizievoli sull’esercizio della professione forense ed interferisce con il diritto di difesa riconosciuto dall’articolo 24 della Costituzione. La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U Pertanto devono essere ammessi gli atti di intervento adesivi alla posizione della ricorrente spiegati dall’Associazione Italiana degli Avvocati Amministrativisti, dall’Associazione Amministrativisti.it e dalla Camera degli Avvocati Amministrativisti, alle quali deve essere riconosciuta la qualità di parte nel presente giudizio, sia pure sopravvenuta alla sospensione dello stesso, al fine di consentire loro l’accesso e la partecipazione al giudizio C-54/18 pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel quale potranno spiegare, nell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti, le difese ammesse dal Regolamento di procedura della Corte. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 97, comma 2, del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, devono essere comunicati alla Cancelleria della Corte di Giustizia Europea i predetti atti di intervento delle tre nuove parti del procedimento principale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, ammette gli atti di intervento in giudizio della Società Italiana degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 28 marzo 2018, dell’Associazione Amministrativisti.it, depositato in data 4 maggio 2018, e della Camera degli Avvocati Amministrativisti, depositato in data 19 luglio 2018. Dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea della presente ordinanza e di copia degli atti di intervento.