Sequestro e fermo amministrativo del veicolo: istruzioni operative dal Viminale

Il Viminale fornisce ulteriori istruzioni operative ed applicative che seguono quelle, più generiche, del 10 gennaio scorso in merito alla riforma del codice della strada conseguente al decreto sicurezza d.l. n. 113/2018, convertito in l. n. 113/2018 , stavolta trattando le tematiche del fermo e del sequestro amministrativo.

Tra le novità, la novella ha infatti rafforzato il principio dell’affidamento del veicolo secondo la rinnovata dizione degli artt. 213 e 214 c.d.s. l’onere grava, in ogni caso, sull’avente diritto alla custodia. Il principio trova limitata deroga in ipotesi di espresso rifiuto, ovvero concreta impossibilità di affidarlo, in quanto la persona non possiede i requisiti morali o personali ad assumere la custodia. Ambito applicativo. Onorando quanto enunciato nella circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio scorso, dove era stato precisato che le novità normative afferenti al sequestro e al fermo amministrativo sarebbero state trattate in una circolare autonoma, il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Viminale, con la circolare del 21 gennaio, ha fornito considerevoli chiarimenti operativi in ordine agli artt. 213, 214, 214- bis , e 215- bis del codice della strada. Più specificamente, il documento interviene sulle procedure per l’applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo. Le procedure fornite dal Ministero dovranno applicarsi alle fattispecie ove sia previsto il sequestro amministrativo finalizzato alla successiva confisca del mezzo, incluse quelle derivanti dalla mancanza di copertura assicurativa di cui all’art. 193 codice della strada, e nelle altre fattispecie in cui sia disposto il fermo amministrativo del mezzo, incluse quelle richiamate dalla disciplina del trasporto abusivo di merci, risalente al 1974. Struttura della circolare. La Direttiva in esame, prendendo spunto da le più moderne tecniche normative compilative, richiama talune definizioni, nonché le relative referenze legislative. Sviluppata in 54 pagine, e corredata di ben 11 allegati contenenti le schede operative destinate agli organi di polizia , la direttiva parte dal presupposto che il Decreto Legge n. 113/2018, convertito con modifiche dalla Legge n. 132/2018, ha riformulato le disposizioni contenute nel Codice della Strada in tema di - sanzione accessoria della confisca del veicolo - misura cautelare del sequestro amministrativo art. 213 - sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo art. 214 - semplificazione delle procedure di vendita dei veicoli soggetti a fermo e sequestro amministrativo art. 215- bis . Abrogazioni. In considerazione della predetta novella, le istruzioni operative già impartite in materia sono state abrogate è lo stesso Ministero ad indicare le circolari abrogate al fine di garantire l’uniforme applicazione delle modifiche alle procedure. In altre parole la circolare in esame, tenendo in considerazione le nuove disposizioni stradali, riunisce i contenuti delle precedenti direttive ed istruzioni sulla tematica, così sostituendo, mediante abrogazione, tutta la disciplina secondaria sul tema e, per l’effetto, sia i provvedimenti indicati dalla stessa circolare del 21 gennaio, sia quelli emanati dalla stessa Direzione che, seppur non esplicitamente citati, le cui disposizioni risultino incompatibili con le nuove procedure. Il principio generale di affidamento del veicolo. Per la circolare in questione, il sistema che si basa sul custode - acquirente, frutto della riforma di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, ha avuto conseguenze sul sistema sanzionatorio dei veicoli - riducendo i tempi della procedura di confisca ed alienazione - garantendo la tracciabilità dei veicoli sequestrati fermati - riducendo gli oneri di custodia. Contenimento della spesa pubblica. Nella finalità di contenere la spesa pubblica, la novella che ha riformulato la materia afferente al fermo e al sequestro, vorrebbe ridurre ulteriormente gli oneri di custodia a carico della pubblica amministrazione, ricorrendo all’affidamento del veicolo in custodia al proprietario ovvero al conducente. Custodia dei veicoli fermati e sequestrati. Tra le numerose ed interessanti delucidazioni procedurali fornite dalla documentazione ministeriale de qua, quella sicuramente più innovativa è contenuta alla paragrafo numerato 1 e rubricato custodia dei veicoli fermati o sequestrati”. In particolare, alla luce della novella, il Ministero afferma che risulta rafforzato il principio generale in conformità del quale l’obbligo di affidamento immediato del mezzo, in capo all’avente diritto alla custodia, è assurto a regola generale e che, eccettuata l’ipotesi di espresso rifiuto ovvero di fattiva e documentata circostanza di impossibilità di affidarlo, in quanto il soggetto non vanta i requisiti morali - personali per assumere la custodia, deve essere in ogni caso onorata. Discende che gli organi di Polizia Stradale devono considerare che l’affidamento del mezzo al custode acquirente, oppure al deposito autorizzato dal Prefetto, rappresenta unicamente un’eccezione, da limitarsi ai casi strettamente necessari. La ratio legis raffigurata viene altresì confermata dall’estinzione del principio dell’affidamento all’avente diritto alla custodia di ogni tipo di veicolo, quindi includendo ciclomotori e motocicli i quali, in virtù dell’antecedente normativa, dovevano essere affidati in custodia alla depositeria per 30 giorni. Discende che la disciplina sulla custodia ed alienazione di veicoli deve essere interpretata ed applicata in modo rigoroso ed aderente alle finalità di bilancio, pure mediante procedure che garantiscano rapidità per la vendita dei veicoli stessi. È la stessa direttiva a precisare che l’operatore di polizia, quando applica le misure del fermo del sequestro amministrativo, è obbligato a porre in essere quanto possibile per affidare il mezzo all’avente diritto alla custodia, rimanendo l’affidamento al custode – acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, una circostanza residuale, ricorrente solamente nelle ipotesi di effettiva e documentata impossibilità di affidare il mezzo ad uno dei soggetti indicati, e senza oneri economici. La stessa Circolare argomenta presupposti e procedure in ordine ai seguenti aspetti affidamento in custodia all’avente diritto alla custodia, requisiti del soggetto nominato custode, luogo della custodia, conduzione o trasporto del veicolo fino al luogo della custodia. Rifiuto ed omissione di trasporto e custodia. Al paragrafo 3 vengono forniti chiarimenti operativi sull’affidamento del mezzo al custode - acquirente ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto, mentre al paragrafo 4 vengono illustrati gli adempimenti amministrativi conseguenti all’applicazione del sequestro e del fermo amministrativo. Ulteriore tematica di attualità interesse è quella afferente al rifiuto ed omissione di trasporto e custodia, contenuta al paragrafo 5. Si lamenta infatti che, con la riscrittura degli articoli 213 e 214 del codice stradale, sono state rimodulate le sanzioni per chi, essendovi tenuto, si rifiuta di assumere la custodia del mezzo sottoposto a fermo o a sequestro amministrativo. Più in dettaglio, le violazioni contenute all’articolo 213 comma 5, da parte degli aventi diritto alla custodia, vengono configurate quando questi rifiuta di costodire il veicolo. La violazione si concretizza finanche nella sola ipotesi di omissione del trasporto oppure della custodia del veicolo. Per il fermo amministrativo, differentemente rispetto a quanto previsto per il sequestro, non è stato previsto che la violazione trovi applicazione pure nelle ipotesi di mera omissione del trasporto, ovvero della custodia, per l’effetto che può essere punito con le sanzioni ex articolo 214 comma 1, unicamente obbligato ad assumere la custodia il quale, manifestamente, si sia rifiutato. Per siffatta violazione si prevede - una sanzione pecuniaria - la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi - l’affidamento de veicolo in custodia al custode-acquirente oppure a un deposito autorizzato dal prefetto. Sequestro e fermo di veicoli connessi alla commissione di reati. Al paragrafo 6 il Ministero fornisce istruzioni operative in ordine al fermo e al sequestro di mezzi di trasporto connessi alla commissione di reati. Più in dettaglio, la sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, nonché la misura cautelare del sequestro amministrativo, possono essere applicati per l’effetto, e pertanto, in conseguenza, del porre in essere un illecito di natura penale. Tuttavia, a seguito della riforma di cui al d.l. n. 113/2018, si rende necessario distinguere delle ipotesi, e cioè a seconda che - le misure conseguano alla commissione di reati diversi da quelli previsti dal Codice della Strada - oppure che le misure siano espressamente previste come sanzioni accessorie per illeciti penali contenuti nel Codice. Quanto alla prima categoria, per effetto della novella contenuta al comma 4 dell’art. 213 del codice della strada, dovrà essere in ogni caso disposta la confisca amministrativa del mezzo nelle fattispecie ove, attraverso un veicolo di qualsiasi tipo, compresi quelli non a motore, qualora sia stato commesso un reato diverso da quelli previsti dal codice della strada. In tali ipotesi, la disposizione in esame, che prevede l’applicazione della sanzione pure se la violazione sia commessa da un detentore minore di età, impone alla Polizia Stradale di disporre, sempre, il sequestro amministrativo del veicolo. A ciò si aggiunga che la dizione utilizzata dalla norma in esame, ovvero adoperato per commettere”, rinvia ad una relazione di strumentalità” tra il mezzo e la condotta criminosa. Per l’effetto, l’azione consapevole ed intenzionale del soggetto, preordinata a porre in essere il reato mediante l’utilizzazione del veicolo, deve specificatamente emergere, nonché essere provata. Consegue ulteriormente che, la confisca in esame, potrà essere adottata unicamente per i reati di natura dolosa. Quanto alla seconda ipotesi sopracitata, ovvero della sanzione amministrativa accessoria della confisca in conseguenza di ipotesi di reato previste dal codice della strada, si enuncia che il medesimo codice prevede il sequestro finalizzato alla confisca amministrativa del mezzo, per una serie di violazioni di carattere penale. In tali fattispecie l’avente diritto deve assumere la custodia del veicolo fino all’emanazione dei provvedimenti conseguenti. La procedura per applicare dette sanzioni è quella disposta all’articolo 224- ter il quale, per gli aspetti procedurali del sequestro amministrativo, rimanda all’art. 213 del codice della strada, In conformità al principio contenuto nella novella contenuta dall’art. 213, conformemente al quale l’affidamento all’avente diritto è sempre regola generale, anche in detti casi, qualora le persone indicate risultino idonee, devono assumere la custodia del veicolo nell’immediatezza dell’accertamento. Al contrario, in ipotesi di inidoneità, nell’immediatezza dell’accertamento, per condizioni psichiche e fisiche alterate, e non sia possibile delegare alla custodia ulteriori soggetti idonei, il mezzo sarà affidato ad un custode - acquirente oppure ad un deposito autorizzato dal Prefetto, limitatamente al tempo necessario per il recupero della idoneità dei soggetti sopra specificati. Alla sottoparagrafo numero 3 del paragrafo 6 in esame, rubricato sanzioni amministrative accessorie del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato previste dal codice della strada , si prevede che per dette fattispecie, rispetto alle quali sia prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, vanno applicate le norme contenute all’art. 224- ter , conformemente alle quali l’agente o l’organo accertatore della violazione, dispone il fermo amministrativo provvisorio del mezzo, per giorni 30, affidandolo all’avente diritto alla custodia. Ovviamente, pure in detta ipotesi, se le circostanze non permettano l’affidamento del mezzo a uno degli individui interessati in quanto o non presente o perché non possono assumere la custodia, il veicolo dovrà essere affidato al custode acquirente oppure al deposito autorizzato dal Prefetto. Quando la sentenza o il decreto penale di condanna per i detti reati siano definitivi, il cancelliere, entro 15 giorni, trasmette copia autentica all’ufficio da cui dipende l’organo accertatore, affinché disponga l’applicazione del periodo di fermo amministrativo residuo, ove possibile, qualora il veicolo medesimo sia ancora nella disponibilità del trasgressore. Adempimenti amministrativi consecutivi. Il paragrafo 7, sulla tematica degli adempimenti amministrativi successivi, statuisce che, nella finalità di consentire l’applicazione della sanzione accessoria della confisca, oppure la vendita dei veicoli sequestrati ovvero fermati, affidati al custode acquirente, oppure dove non presente al deposito autorizzato dal prefetto, l’ufficio o il comando da cui dipendono gli organi accertatori provvede a taluni adempimenti amministrativi che vengono analiticamente elencati e spiegati nel paragrafo in questione. Più in dettaglio, tra le numerose formalità enunciate, si pone l’attenzione su quelle elencate al sottoparagrafo numero 5, ove si statuisce che al termine del periodo del fermo amministrativo il mezzo torna nella completa disponibilità del proprietario, oppure di un’altra persona la quale era stata nominata custode al momento dell’accertamento della violazione, senza formalità alcuna. Stessa situazione si determina quando il veicolo oggetto di sequestro amministrativo viene dissequestrato, in tal caso dall’emissione del provvedimento di sequestro. Per semplificare le procedure di restituzione del veicolo secondo la circolare in commento, è necessario considerare distintamente l’ipotesi in cui il veicolo era stato affidato all’avente diritto alla custodia da quella in cui era stato affidato ad un deposito autorizzato dal Prefetto. Più in dettaglio, alla lettera a il documento in esame tratta la fattispecie del veicolo affidato all’avente diritto alla custodia, alla lettera b quella del veicolo affidato in deposito autorizzato dal Prefetto. Dissequestro dei veicolo quando il soggetto risulti estraneo alla violazione. Al paragrafo 8 vengono trattate le procedure di cui al DPR n. 189 del 2001 per i veicoli affidati ai depositi autorizzati dai Prefetti, mentre al paragrafo 9 viene trattato il dissequestro del veicolo in ipotesi di soggetto estraneo alla violazione. Si osserva che il decreto legge n. 113, ha riformulato la clausola di salvaguardia che esclude l’applicazione della confisca quando la violazione sia posta in essere da un soggetto diverso dall’intestatario e questo risulti estraneo la violazione. È stata eliminata l’indicazione contenuta nella primigenia formulazione, conformemente alla quale detta ipotesi si doveva applicare quando l’utilizzo del veicolo poteva essere consentito attraverso autorizzazione amministrativa. In tal modo è stato chiarito ogni dubbio in merito alla corretta applicazione della norma e, per l’effetto, non può essere disposta la confisca, senza eccezioni, in ogni ipotesi ove il veicolo appartenga a un soggetto estraneo alla violazione. Viene ulteriormente chiarito che, al fine di consentire il dissequestro del veicolo, nonché escludere la confisca, non risulta sufficiente la mera differente proprietà del veicolo, rispetto a colui che lo conduceva al momento dell’accertamento dell’illecito, bensì occorre valutare il grado di coinvolgimento del proprietario nella condotta illegittima prevista dal codice stradale. Consegue che non può considerarsi estraneo - il comproprietario del veicolo - colui che l’ha incautamente affidato a soggetto che non poteva condurlo - il genitore o il tutore rispetto a illeciti amministrativi posti in essere dal soggetto minore di età - il proprietario presente a bordo del veicolo il quale risulti consapevole dell’illecito posto in essere dal conducente e che, conformemente ai principi espressi dal Codice della strada, può ritenersi concorrente. Circolazione con veicolo sottoposto a fermo o sequestro. Il paragrafo 10 tratta la tematica afferente alla circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro ovvero a fermo amministrativo. Con la nuova riformulazione degli artt. 213 e 214, la circolazione con un mezzo sottoposto a sequestro viene sanzionata dal comma 8 dell’articolo 213, mentre la circolazione con veicolo sottoposto a fermo risulta sanzionata dal comma 8 dell’art. 214. In ambedue le fattispecie si prevede - la sanzione amministrativa pecuniaria - la revoca della patente - la confisca amministrativa del veicolo. La responsabilità per violazioni siffatte, diversamente dalle previgenti formulazioni delle norme richiamate, viene addossata al custode a cui il veicolo sia stato affidato, e non semplicemente a qualsiasi conducente. Il sottoparagrafo 1, relativo alle sanzioni penali per la circolazione del veicolo sottoposto a sequestro o fermo, statuisce che, restando ferma l’applicazione della sanzione, la circolazione con un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo configura finanche le ipotesi penali previste dagli artt. 334 e 335 del codice penale, qualora la circolazione renda manifesta la volontà di sottrarre, sopprimere, distruggere, disperdere o deteriorare il veicolo. In ogni caso, la rimozione illegittima dei sigilli configura la fattispecie penale prevista e punita dall’art. 349 del codice penale. Alla sottoparagrafo numero 2, sempre del paragrafo numero 10, vengono forniti dei chiarimenti operativi ed applicativi in ordine alla circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale il novellato comma 8 dell’articolo 214 del Codice della Strada, secondo la circolare in commento, porta ad escludere che la sanzione si applichi nell’ipotesi di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale, così come previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973. Per l’effetto, la persona che circola, non sarà necessariamente responsabile dell’illecito configurato dalla riforma stradale che, al contrario, è oggi applicato solo alla persona che abbia assunto la custodia. Considerando che nella procedura di fermo fiscale non sussiste la nomina di un custode, consegue che la nuova sanzione non trova più applicazione verso chiunque circoli con un veicolo sottoposto a fermo fiscale. Recupero coattivo del veicolo custodito dall’avente diritto alla custodia. Al paragrafo 11 la circolare tratta la tematica del recupero coattivo del veicolo custodito dall’avente diritto alla custodia ove il veicolo sequestrato sia affidato all’avente diritto alla custodia e sia stato oggetto di confisca definitiva, deve essere trasportato a cura della persona a cui era stato affidato, presso il custode - acquirente indicato nel provvedimento di confisca. La consegna del veicolo confiscato al custode - acquirente deve avvenire nel termine di 30 giorni successivi a quello in cui sia divenuta definitiva la confisca del mezzo che, si concretizza, decorsi 30 giorni dalla notifica del provvedimento al proprietario. Qualora l’obbligato non provveda al trasferimento del mezzo al custode acquirente, entro il prescritto termine, scatta il trasferimento coattivo del mezzo. Elenco provvedimenti abrogati. Infine, come già accennato nell’incipit del presente contributo, al paragrafo 12 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, fornisce l’elenco delle Circolari, provenienti dalla medesima Direzione, che risultano abrogate e sostituite attraverso le indicazioni operative contenute nella Circolare in commento.

Circolare_Ministero_dell_Interno_21_gennaio_2019