L’azzeramento dei punti non dipende dal portalettere

La revisione della patente di guida per azzeramento del punteggio è un atto vincolato che non deve essere preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento. E che non risulta influenzato neppure dal mancato ricevimento da parte dell’interessato dell’informazione postale di progressiva decurtazione.

Lo ha ribadito il Consiglio di stato, sez. IV, con la sentenza n. 309 del 14 gennaio 2019. La vicenda. Un automobilista rimasto senza dotazione di punti patente ha impugnato il provvedimento di revisione della licenza di guida evidenziando di non avere ricevuto alcuna comunicazione postale di progressiva decurtazione. E quindi di non aver potuto accedere consapevolmente ai corsi di recupero parziale prima di perdere tutti i punti disponibili. Sia il Tar che il collegio in sede di appello hanno rigettato questa censura. L’art. 126 del codice della strada specifica dettagliatamente la corretta procedura di decurtazione progressiva di punti patente per i trasgressori più negligenti. Evidenziando che l’indicazione della penalizzazione di punteggio deve risultare espressamente in ogni verbale di contestazione. La licenza di guida, specifica la sentenza, è un provvedimento autorizzatorio collegato al costante rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale, di modo che una pluralità di violazioni può determinare la necessità di sottoposizione del titolare di patente ad esame di idoneità tecnica”. Il patrimonio dei punti patente è una dote che garantisce il monitoraggio dell’idoneità dell’autista e nell’ipotesi di esaurimento dei crediti il titolare della licenza dovrà necessariamente sottoporsi ad un nuovo esame. La decurtazione dei bonus è una misura sanzionatoria accessoria, prosegue il collegio, che consegue solo alla definitività dell’accertamento sanzionatorio. Quindi la comunicazione che viene inviata per posta all’utente stradale ad ogni variazione di punteggio non ha un significato formale. Si tratta di una semplice comunicazione di cortesia che se viene omessa non pregiudica gli interessi del privato.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 20 dicembre 2018 – 14 gennaio 2019, n. 309 Presidente Maruotti – Estensore Taormina Fatto 1. Con la sentenza in epigrafe impugnata n. 1513 del 2012, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –Sezione Staccata di Brescia - ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante, Signora Elisabetta Gnutti volto ad ottenere l’annullamento del decreto della Motorizzazione Civile che ha disposto la revisione della patente di guida da questa posseduta. 2. L’originaria ricorrente aveva prospettato numerose censure di violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’azione amministrativa era viziata sotto il profilo formale, sostanziale e procedimentale. 3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato. 4. Il T.a.r. con la sentenza impugnata, assunta alla camera di consiglio del giorno 4 settembre 2012 fissata per la delibazione del petitum cautelare, ha respinto il ricorso sui seguenti rilievi a in punto di fatto, doveva porsi in luce che la ricorrente si doleva del provvedimento che aveva intimato la revisione della patente di guida, a sua volta disposta per la decurtazione integrale del punteggio da parte delle autorità competenti, sostenendo che il provvedimento si fondasse su violazioni delle quali non aveva mai ricevuto comunicazione, e pertanto era stata impossibilitata a frequentare i corsi di recupero che le avrebbero permesso di evitare la grave conseguenza subita b l’art. 126 bis del Codice della Strada stabiliva che, all’atto del rilascio della patente, è attribuito al titolare della stessa un punteggio di venti punti, il quale subisce decurtazioni – nella misura indicata in apposita tabella allegata al citato articolo – in seguito alla violazione di quelle norme del Codice della Strada per le quali sia prevista la sanzione accessoria della perdita di punti, e che l’indicazione del punteggio da decurtare, in riferimento ad ogni violazione, deve risultare dal verbale di contestazione, mentre l’organo da cui dipende l’agente accertatore provvede a darne notizia all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida che, a sua volta, comunica agli interessati la variazione del punteggio commi 1, 2 e 3 c con numerose sentenze del medesimo T.A.R. cfr. sentenze nn. 19/4/2012 n. 655 30/11/2011 n. 1675 e 1676 era stato già precisato che non spettasse all'ANAG fornire la prova della ricezione delle comunicazioni, almeno finché non si fossero potute utilizzare su ampia scala sistemi di comunicazione certificata meno costosi delle raccomandate con avviso di ricevimento d che anche in questa fattispecie si poteva quindi ipotizzare che la comunicazione fosse pervenuta attraverso le normali vie postali a qualche giorno di distanza dalle date indicate nella banca dati dell’ANAG prodotta in atti e non era indicata alcuna circostanza che rendesse plausibile la tesi del mancato ricevimento, dato che non era stata dimostrata l'esistenza di intralci o disservizi, per cui si doveva presumere che il sistema di consegna della comunicazione avesse funzionato regolarmente e che il ricevimento fosse effettivamente avvenuto peraltro sul rilievo di parte originaria ricorrente in camera di consiglio, era emersa l’omessa comunicazione di 2 decurtazioni, individuate nella produzione ANAG con le lett. D ed E f il conducente era reso edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento con la contestazione della singola violazione, il quale, ai sensi dell'art. 126 bis comma 1, doveva contenere l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione , ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126 bis indicava chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 settembre 2011, n. 5410 g era escluso che fosse necessario l'avviso di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato all'accertamento dell'azzeramento dei punti della patente. 4. L’originaria ricorrente rimasta integralmente soccombente ha impugnato con l’odierno ricorso in appello la suindicata decisione criticandola sotto ogni angolo prospettico e dopo avere rivisitato le principali tappe del contenzioso infraprocedimentale e giurisdizionale di primo grado ha riproposto, attualizzandole rispetto alla motivazione dell’impugnata decisione, le medesime doglianze invano prospettate in primo grado. 5. In data 19 novembre 2012 il Ministero appellato si è costituito in giudizio ed in data 22 novembre 2012 ha depositato una articolata memoria, chiedendo la reiezione del ricorso, in quanto infondato. 6. Alla camera di consiglio del 27 novembre 2012, fissata per la delibazione della domanda di sospensione della esecutività dell’impugnata decisione, la Sezione, con la ordinanza cautelare n. 4673/2012 ha accolto il petitum cautelare alla stregua dei seguenti rilievi considerato che nella fattispecie sussistono profili che, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, inducono alla previsione di un esito favorevole del giudizio d’appello, poiché - l’art. 126 bis, punto 4, del c.d.s. prevede espressamente il dovere comunicare anche ai conducenti le avvenute decurtazioni” ai fini del provvedimento di revisione tecnica della patente - appare ragionevole che detta norma debba trovare applicazione unitamente all’art. 7 della legge n. 241/1990, richiedendosi pertanto la comunicazione dell’avvio del procedimento teso all’ultima decurtazione dei punti patente, in quanto questa determina il loro azzeramento ed il conseguente avvio della revisione ”. 7. In data 19 novembre 2018 l’appellante ha depositato una memoria di replica, puntualizzando e ribadendo le proprie tesi. 8. Alla odierna pubblica udienza del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. L’appello è infondato e va respinto, nei sensi di cui alla motivazione che segue. 1.1. Il thema decidendi è rappresentato unicamente dai motivi di censura espressamente esposti e descritti nell’atto di appello posto infatti che l’appellante nell’ultimo capoverso della pag. 18 dell’atto di appello ha fatto presente di volere richiamare tutti i motivi del ricorso di primo grado, senza purtuttavia riprodurne il testo, detto richiamo sarebbe comunque inidoneo ai fini del richiamo di eventuali motivi assorbiti ex art. 101 del c.p.a. Cons. Stato Sez. IV, 26 aprile 2018, n. 2509 2. La disposizione applicata dall’amministrazione è quella contenuta sub art. 126 del d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che così dispone 1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente. 819 828 2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 825 ad euro 1.143. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene in via telematica. 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. 4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. La riacquisizione di punti avviene all'esito di una prova di esame. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento. 5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti. 6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita di almeno cinque punti, commetta altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento. 6-bis. Per le violazioni penali per le quali è prevista una diminuzione di punti riferiti alla patente di guida, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal ricevimento ne dà notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Osserva il Collegio che, in sostanza, si sostiene da parte dell’appellante che dalla mancata comunicazione da parte dell’Ufficio Anagrafe delle variazioni di punteggio prevista dal comma 3 del riportato articolo sia disceso un danno per l’appellante che non avrebbe potuto frequentare i corsi di recupero e che da ciò, inoltre, discendesse sistematicamente che il provvedimento impugnato dovesse essere preceduto dall’avviso dell’avvio del procedimento. 3. Ritiene il Collegio che, melius re perpensa rispetto all’orientamento emerso in sede cautelare, anche a considerare provato che l’appellante non avesse ricevuto alcuna pregressa comunicazione da parte dell’Ufficio Anagrafe delle variazioni di punteggio, le censure contenute nell’appello non siano accoglibili, per le ragioni esposte nella motivazione della sentenza di questa Sezione del Consiglio di Stato peraltro già citata nella sentenza del T.a.r. oggi appellata n. 5410 del 29 settembre 2011. Ivi, infatti, è stato condivisibilmente osservato che si riporta un significativo stralcio della motivazione ivi contenuta il legislatore ha inteso ridefinire il contenuto del provvedimento autorizzatorio patente di guida , confermandone la natura di titolo abilitante alla guida, ma non già entro i termini generali di efficacia previsti dalla legge e salvo eventuali provvedimenti sanzionatori sopravvenuti aventi per oggetto il provvedimento stesso. Esso è ora un provvedimento il cui contenuto autorizzatorio è ab origine collegato al costante rispetto delle norme disciplinanti la circolazione stradale, di modo che una pluralità di violazioni debitamente pesate” dallo stesso legislatore può determinare la necessità di risottoposizione del titolare di patente ad esame di idoneità tecnica. Il provvedimento autorizzatorio è, infatti, fin dall’origine accompagnato dalla titolarità di un patrimonio” di punti, la cui presenza, anche non integrale, ne determina la persistenza di efficacia e la cui totale compromissione determina la necessità di nuova verifica tecnica dell’attitudine del soggetto alla guida. Tale sistema di sottrazione di punti dal patrimonio” originariamente concesso alla patente di guida è bilanciato, nella costruzione del legislatore, sia da un sistema premiale” conseguente alla mancata commissione di violazioni entro termini definiti v. comma 5 , sia dalla possibilità di ricostituzione” del patrimonio in momenti antecedenti alla perdita totale del medesimo, attraverso la frequenza di corsi all’uopo organizzati v. comma 4 . In definitiva, il legislatore ha inteso costruire un sistema di costante controllo della idoneità tecnica alla guida del soggetto alla stessa abilitato per effetto del superamento del prescritto esame, modulando tale costante verifica attraverso l’irrogazione di sanzioni il cui cumulo può determinare l’esigenza di un nuovo accertamento tecnico , attraverso premi ai soggetti che mostrano la propria abilità alla guida nel rispetto delle norme del Codice della strada, ed anche attraverso la possibilità di scongiurare il nuovo accertamento tecnico, attese le sensibili conseguenze che comporta anche una momentanea inidoneità alla guida, nella attuale organizzazione sociale per la vita di relazione e l’attività lavorativa di ciascuno. La giurisprudenza ha già avuto modo di osservare che il provvedimento con il quale si dispone la revisione della patente, ex art. 126-bis, comma 6, è atto vincolato, che consegue al verificarsi del presupposto perdita dei 20 punti indicato dalla legge Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2009 n. 2146 . Quanto alla decurtazione del punteggio, si è affermato che la stessa ha natura di misura sanzionatoria accessoria alle sanzioni relative alle singole violazioni Corte Cost., ord. 24 giugno 2005, n. 247 e può avvenire solo una volta che sia intervenuta la definizione” della violazione, di modo che alla stessa non può procedersi fintanto che non si definiscano le opposizioni proposte avverso il verbale di accertamento Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2010, n. 1893 . Si è chiarito che il verbale di accertamento di un infrazione al codice della strada cui consegue la decurtazione dei punti sulla patente non è immediatamente impugnabile con riferimento al punto de quo , in quanto esso non contiene un provvedimento irrogativo di sanzione amministrativa, ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività del provvedimento. La decurtazione dei punti dalla patente, infatti, viene irrogata ai sensi dell'art. 126 bis c. strad., come modificato dall'art. 44 d.l. n. 262 del 2006, conv. con modifiche dalla l. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, all'esito della segnalazione conseguente alla definizione della contestazione relativa all'infrazione che la comporta Cassazione civile , sez. II, 19 novembre 2007, n. 23999 Cons. Stato, sez. IV, 28 settembre 2009, n. 5830 . Tuttavia, con riferimento all’ipotesi in cui la decurtazione dei punti avvenga senza la previa definizione della violazione, si è affermata l’immediata impugnabilità, innanzi al giudice ordinario, dell’atto che ciò dispone in violazione di legge Cass. Civ., Sez. Un., 29 luglio 2008, n. 20544 Cons. Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9403 . Secondo la Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, l'opposizione giurisdizionale, nelle forme previste dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 ha natura di rimedio generale esperibile, salvo espressa previsione contraria, contro tutti i provvedimenti sanzionatori, ivi compresi quelli di sospensione della validità della patente di guida e quelli prodromici a tale sospensione, quali la decurtazione progressiva dei punti mentre, l'esclusione di tale rimedio per il provvedimento di decurtazione dei punti contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., intaccando l'omogeneità del sistema sanzionatorio del codice della strada”. Orbene, alla luce di quanto esposto, appare evidente come presupposto per l’adozione del provvedimento di revisione della patente ex art. 126-bis Codice della Strada è la commissione della violazione come risultante dalla definitività del suo accertamento, fatto illecito non più controvertibile per essere stato definitivamente accertato come tale dal giudice o in via amministrativa, ovvero per intervenuta inoppugnabilità dell’atto . Rispetto a ciò, la comunicazione di ogni variazione di punteggio” che l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è tenuta ad effettuare all’autore dell’illecito costituisce non già il presupposto del provvedimento sanzionatorio revisione della patente , che potrà essere in futuro emanato al raggiungimento della decurtazione totale del patrimonio” di punti , bensì solo una ulteriore comunicazione del fatto illecito comportante decurtazione di punteggio e quindi presupposto eventuale dell’adozione futura del provvedimento sanzionatorio. Né può sostenersi che, in assenza di comunicazione, il titolare del permesso di guida non sarebbe messo in condizioni di recuperare” i punti decurtati, attraverso la frequenza di corsi previsti dall’art. 126-bis, comma 4, così impedendogli la salvaguardia” del titolo abilitativo, ovvero, come si afferma nella sentenza appellata, così frustrando le stesse finalità perseguite dal Codice della Strada, secondo il quale la progressiva decurtazione di punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall’utente, mira a sensibilizzare il titolare della patente a non commettere nuove infrazioni in futuro”, in tal modo alimentando il circuito educativo al rispetto e alla conoscenza del Codice della strada”. Occorre, infatti, osservare che, il conducente è edotto della natura della violazione al Codice attraverso la conoscenza del verbale di accertamento e contestazione della violazione, verbale che, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, deve contenere l'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione”, ed in ogni caso la tabella allegata al medesimo art. 126-bis indica chiaramente le conseguenze, in termini di decurtazione di punti, di talune violazioni al Codice della Strada. Per le ragioni esposte, appare fondato il primo motivo di appello, con il quale l’amministrazione ha dedotto che la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti non potrà in alcun modo riverberarsi in vizio di legittimità né del provvedimento sanzionatorio, né tantomeno del provvedimento di revisione della patente, determinando quale unico effetto lo spostamento del termine per la proposizione della eventuale impugnazione”, costituendo, dunque, tale omissione una mera irregolarità che non pregiudica in alcun modo gli interessi del privato”.”. 3.1. Il Collegio condivide e fa propria la motivazione contenuta nella richiamata decisione, né l’appello contiene censure atte ad intaccare la esattezza delle conclusioni ivi raggiunte. 4. La parte appellante, nella memoria in ultimo depositata in vista della odierna udienza pubblica, ribadisce le proprie critiche e sostiene che a la vicenda sottesa alla controversia la vicenda era temporalmente collocabile nel periodo tra il 2003 e il 2011, e quindi in epoca antecedente alla modifica del Portale dell’Automobilista quest’ultimo risalente al luglio 2009 che aveva consentito la possibilità di avere un sistema di accesso per la verifica del saldo punti patente b il Ministero, poi, solo dopo il 2013 aveva ammesso la possibilità di accedere ai corsi di recupero anche con la comunicazione saldo punti stampata dal sito internet circolare di indirizzo 8 maggio 2013, prot. n. 11490 c prima di detta circolare, l’unico documento utile ai fini dell’accesso era la comunicazione da parte dell’Anagrafe e non vi era modalità di accesso per la verifica dello stato dei punti da parte del cittadino d all’esito della ordinanza di sospensione della provvisoria esecutività dell’impugnata decisione, l’appellante aveva potuto partecipare ai corsi di recupero, ed all’attualità ha una situazione di saldo punti pari a totali 24. 4.1.Il Collegio ritiene sul punto di ribadire che la tabella di corrispondenza tra le violazioni commesse e le singole decurtazioni dei punti era tale da rendere edotta l’appellante della propria condizione neppure risulta che la stessa si sia in qualche modo attivata per frequentare i corsi di recupero ovvero che non sia stata accettata la propria domanda di frequentazione dei medesimi, dal che discende anche l’infondatezza di tali profili, vigendo nel sistema il principio di autoresponsabilità del trasgressore e per altro verso dovendosi ribadire che, nell’ipotesi di revisione della patente di guida ex art. 126 bis conseguente alla perdita totale del punteggio, l’apertura del relativo procedimento discende in via automatica dall’azzeramento del punteggio, ossia senza spazio alcuno per valutazioni di natura discrezionale o tecnica dell’Amministrazione procedente e, quindi, il procedimento stesso si conclude con la necessaria adozione del provvedimento di revisione della patente, il quale – si ribadisce – è atto dovuto e vincolato nel contenuto”, per cui non necessitava dell’avviso ex art. 7 della legge n. 241 del 1990. 5. Conclusivamente, l’intero appello, in quanto infondato, va respinto, mentre va precisato che la circostanza affermata dall’appellante - secondo cui la stessa medio tempore ha ricostituito” il proprio monte punti - non rileva nell’odierno giudizio, essendo posteriore ai fatti di causa secondo il consueto canone del c.d. tempus regit actum, secondo cui ogni provvedimento reso dall’Amministrazione va vagliato secondo il quadro normativo e fattuale vigente al momento in cui lo stesso venne emanato . 6. Quanto alle spese processuali del grado di appello, le stesse seguono la soccombenza e pertanto l’appellante va condannata a corrisponderle all’appellata amministrazione, nella misura che appare equo determinare in Euro duemila € 2000//00 oltre oneri accessori, se dovuti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, numero di registro generale 7791 del 2012, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del grado di appello in favore dell’appellata amministrazione, nella misura di Euro duemila € 2000//00 oltre oneri accessori, se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.