Circolazione stradale: indicazioni operative sulle novità introdotte dal decreto sicurezza

Le innovazioni normative introdotte per il tramite del decreto c.d. sicurezza d.l. n. 113/2018, convertito con modificazioni in l. n. 132/2018 nell’ambito della circolazione stradale, rappresentano l’oggetto delle istruzioni operative emanate dal Viminale con la circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019, e fornita di ben otto schede illustrative allegate.

Obiettivo dichiarato è quello di garantire l’uniforme applicazione delle norme in questione, ed in specie riguardo il noleggio dei veicoli, la circolazione dei veicoli stranieri, il blocco stradale ed i parcheggiatori abusivi, che rappresentano tematiche di strategica importanza per Forze di Polizia e Polizie Locali. Viene precisato, inoltre, che le novità normative afferenti al sequestro e al fermo amministrativo vengono trattate in una circolare autonoma. Contratto di noleggio di autoveicoli. Allo scopo di prevenire il terrorismo, il decreto sicurezza ha introdotto peculiari prescrizioni sul contratto di noleggio, statuendo l’obbligo, a carico degli esercenti l’attività di nolo di mezzi senza conducente, di comunicare alle forze di polizia i dati dei noleggianti. Per il Viminale la norma non trova applicazione quando oggetto del contratto sia un veicolo con peso complessivo maggiore a 6 tonnellate, che venga locato da impresa autotrasportatrice per conto terzi, oltre all’autobus con più di nove posti, locato con conducente da parte di un’impresa che eserciti attività di trasporto di viaggiatori. Parcheggiatori abusivi. L’esercizio privo di autorizzazione, dell’attività di parcheggiatore o guardiamacchine, col decreto sicurezza è divenuto illecito penale, nelle specifiche ipotesi di recidiva ovvero di utilizzo di soggetti minori di età. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella circolare in esame, ha chiarito che l’applicazione delle sanzioni penali in caso di recidiva richiede che la prima violazione, di natura amministrativa o penale, sia stata già definita. In tal senso, il procedimento può considerarsi definito - per il tramite della condanna passata in giudicato, nella fattispecie ove la prima violazione rivesta natura penale - oppure quando il trasgressore abbia pagato, non abbia presentato ricorso, ovvero si sia visto rigettare l’opposizione, quando la prima violazione integri una fattispecie di natura amministrativa. Reato di blocco stradale. L’art. 23 del decreto sicurezza ha emendato le previsioni sanzionatorie per il blocco stradale, prevedendo che la fattispecie di blocco di strada ordinaria venga inquadrato come illecito penale e non più soltanto amministrativo. Viene introdotta una nuova fattispecie di illecito amministrativo, afferente al blocco stradale posto in essere con la presenza della persona sulla strada. La scheda illustrativa spiega la necessità di dar prova del dolo specifico, o meglio dell’intenzione di impedire od ostacolare la circolazione. Il reato viene punito con la reclusione da uno a sei anni, e le pene sono raddoppiate qualora il fatto sia stato commesso da più persone, anche non riunite, utilizzando violazione o minaccia alle persone, o violenza sulle cose. Circolazione di veicoli immatricolati all’estero. La conversione del decreto legge sulla sicurezza ha introdotto il divieto, per chi abbia stabilito la residenza in Italia da oltre 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato in uno Stato estero. La disposizione prevede la deroga al predetto divieto solamente se il veicolo sia stato concesso in leasing, oppure in locazione senza conducente, da parte di un’impresa intestataria straniera che non abbia una propria sede in Italia, oppure se il veicolo sia stato concesso in comodato a un lavoratore o a un collaboratore, da parte dell’impresa intestataria straniera che non abbia sede alcuna in Italia. La previsione sanzionatoria, pari a 712 euro, oltre l’eventuale confisca, si applica a chiunque abbia la residenza in Italia da più di sessanta giorni e sia il proprietario o intestatario del mezzo, ovvero lo detenga, a qualsiasi titolo, e lo conduca, anche occasionalmente, come pure a titolo di cortesia. Non riveste rilievo il fattore tempo, e quindi l’ampiezza del periodo in cui il veicolo si trovi in Italia, e neppure le modalità attraverso le quali è stato portato nello Stato, anche in regime di circolazione internazionale. Al di fuori delle sopra esplicitate deroghe, la circolazione risulta vietata pure se a bordo del veicolo si rinvenga un documento che autorizzi la persona residente in Italia alla conduzione. Pure le sanzioni per chi trasgredisca il divieto di circolazione di oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da una persona non residente, sono state aggravate. E’ la stessa circolare a chiarire che, per talune particolari circostanze, rispetto alle quali la nuova disciplina deve essere raccordata con ulteriori disposizioni, risultano in corso approfondimenti con gli altri Dicasteri competenti ad esempio la questione dei veicoli immatricolati a San Marino che vengono concessi in comodato ad un dipendente o collaboratore di impresa Sammarinese residente in Italia, come pure dei veicoli immatricolati nella Città del Vaticano o condotti da cittadino residente a Campione d’Italia. Modifiche in materia di responsabilità solidale nelle violazioni stradali. Tra le numerose innovazioni in ambito stradale, il decreto sicurezza ha finanche modificato l’art. 196 c.d.s. in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative nella circolazione. La modifica del comma 1, periodo ultimo, dell’articolo in questione, prevede ulteriori fattispecie di responsabilità solidale, che operano a titolo di deroga al più generale criterio della responsabilità solidale del proprietario del mezzo di trasporto. In dettaglio - nelle ipotesi contemplate all’art. 94, comma 4- bis , risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo, quale, tra gli altri, il locatario, come pure il comodatario ed il custode del veicolo sequestrato - peculiari fattispecie di responsabilità solidale discendono da tre particolari ipotesi, a fronte delle quali, delle violazioni commesse, risponde solidalmente la persona residente in Italia che, a qualunque titolo, abbia la disponibilità del veicolo, e qualora non fornisca la prova che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la propria volontà. Precisamente si tratta delle ipotesi regolate ai seguenti articoli del codice stradale - 93, comma 1- bis violazione del divieto di circolazione con veicolo straniero da parte di residente nello Stato da oltre 60 giorni - 93, comma 1- ter violazione dell’obbligo di documentare il titolo del possesso del mezzo locato, in leasing o comodato, a lavoratore o collaboratore, da parte di impresa europea che non ha sede in Italia - 132, comma 3 circolazione oltre un anno con veicolo straniero.

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