Voltura o subentro nella fornitura elettrica e gas: chiarimenti sulle morosità pregresse

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha comunicato di aver richiesto ed ottenuto da diversi fornitori di energia elettrica e gas chiarimenti in relazione alle ipotesi ed alle condizioni in cui, nei casi di voltura o subentro, i consumatori sono tenuti al pagamento delle morosità pregresse.

Morosità pregresse. L’AGCM, con un intervento di moral suasion, ha chiesto chiarimenti a 18 operatori nel mercato della fornitura di energia elettrica e gas in relazione ai casi di voltura e subentro nella fornitura in cui i consumatori sono tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti c.d. morosità pregresse dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Su invito dell’Autorità, gli operatori hanno modificato le loro condizioni generali di contratto, le FAQ e la modulistica in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l’estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo . Viene dunque precisato che l’esito positivo della procedura di voltura o subentro non può essere condizionato al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo.