Nella versione attualmente approvata, il disegno di legge di conversione del d.l. Sicurezza ha prorogato l'obbligo di depositare la copia cartacea, che inizialmente limitava tale dovere al 1° gennaio 2019.
Il disegno di legge di conversione del d.l. Sicurezza d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate , nella versione approvata dal Senato della Repubblica lo scorso 7 novembre, prevede all'art. 15, comma 1- bis , la soppressione delle parole e sino al 1° gennaio 2019 dall'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016. Il testo è all'esame dell'aula della Camera dei Deputati, dopo i pareri favorevoli delle commissioni competenti, e a breve dovrebbe essere deliberato. Ricordiamo che l'art. 7, comma 4, d.l. n. 168/2016 limitava temporalmente al 1° gennaio 2019 l'obbligo di depositare almeno una copia cartacea, con attestazione di conformità al relativo deposito telematico, del ricorso e degli scritti difensivi relativi a tutti i giudizi introdotti in primo o in secondo grado a partire dal 1° gennaio 2017. Il deposito di almeno una copia cartacea, dunque, diventerà un obbligo generalizzato del processo amministrativo telematico. Fonte ilprocessotelematico.it