Dopo l’incidente il silenzio della burocrazia può “suonare sinistro”

L’ordine di revisione della patente di guida adottato dalla motorizzazione a seguito di un incidente stradale con feriti non ha efficacia per il destinatario che non ne abbia avuto conoscenza. Ma il provvedimento resta valido e diventa operativo anche a distanza di anni quando incidentalmente l’automobilista ne viene reso edotto.

Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. V, con la sentenza n. 5497 del 24 settembre 2018. Il caso. Un utente stradale incappato in un sinistro con feriti ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di revisione della licenza di guida ai sensi dell’art. 128 del codice stradale a cui non ha fatto seguito, apparentemente, alcuna ulteriore comunicazione formale. A distanza di alcuni anni l’automobilista si è presentato spontaneamente presso gli uffici della motorizzazione per richiedere chiarimenti sulla possibilità di circolare con la sua licenza nei paesi extracomunitari e in quell’occasione, incidentalmente, ha appreso dell’esistenza a suo carico di un ordine di revisione della patente risalente a 6 anni prima. A seguito dell’accesso agli atti l’interessato ha verificato che la notifica del provvedimento di revisione era stata ricevuta da un soggetto terzo, sconosciuto. Contro la revisione della patente l’interessato ha quindi proposto senza successo censure fino ai giudici di palazzo Spada. La decisione. I vizi della notifica di un provvedimento amministrativo interferiscono solo sull’efficacia dell’atto, non sulla sua validità. In buona sostanza un provvedimento di revisione della licenza di guida non è cogente per il destinatario che di esso non abbia avuto conoscenza. Siccome il provvedimento è stato adottato legittimamente, osserva il Collegio, non vale a inficiare la legittimità del provvedimento la circostanza che esso troverà applicazione a distanza di tempo dalla sua emanazione. L’interesse pubblico a verificare l’abilità alla guida del conducente non è superato dal decorso del tempo e dal fatto che l’autista abbia continuato a guidare. Il provvedimento di revisione della patente non è un provvedimento cautelare, come la sospensione della licenza. E non importa se nel corso di questi anni l’autista è stato anche fermato varie volte dagli organi di polizia stradale senza alcuna contestazione sull’ordine di sottoporsi alla revisione della patente.

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24 maggio 24 settembre 2018, n. 5497 Presidente Saltelli Estensore Di Matteo Fatto e diritto 1.1. Il 2 febbraio 2011 il Sig. E. G., a bordo della propria autovettura, investiva un pedone in Pesaro sul viale della Vittoria. 1.2. La Prefettura di Pesaro e Urbino con provvedimento 8 marzo 2011 prot. 5041-INC/2011 Area III - ordinava la sospensione della patente di guida per la durata di 180 giorni ai sensi degli artt. 222 e 223 d.lgs. 1992 n. 285 nuovo codice della strada . La sanzione, impugnata innanzi al Giudice di pace, veniva ridotta a 80 giorni. 1.3. Con nota 28 marzo 2011 prot. 01739 la Motorizzazione civile di Pesaro comunicava al Sig. G. l'avvio del procedimento per la revisione del titolo di guida ai sensi dell'articolo d.lgs. 285 cit. precisando che i termini previsti per la conclusione del procedimento sono di 90 giorni dalla data della presente comunicazione . 1.4. Negli anni successivi, però, il Sig. G. non riceveva alcun provvedimento conclusivo del procedimento del quale era stato comunicato l'avvio e solo nel novembre 2017, recatosi presso gli uffici della Motorizzazione per acquisire informazioni sul rilascio dell'abilitazione alla guida di veicoli nei paesi extra comunitari, veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di un ordine di revisione della patente risalente a sei anni prima. 1.5. Presentata richiesta di accesso ai documenti, il Sig. G. otteneva il provvedimento 1 giugno 2011 con il quale era stata disposta la revisione della patente di guida mediante nuovo esame di idoneità tecnica, con conseguente onere a presentare nel termine di 30 giorni dal ricevimento, presso un ufficio della motorizzazione civile, l'istanza per l'esame di idoneità. Dall'esame del provvedimento il Sig. G. appurava che la notificazione era stata ricevuta da un soggetto terzo ed era questa la ragione per la quale non ne era mai venuto a conoscenza. 2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per le Marche il Sig. G. impugnava il provvedimento di revisione della patente di guida nel giudizio si costituiva il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'adito tribunale con la sentenza, sezione I, 9 febbraio 2018, n. 103, ha rigettato il ricorso, compensando le spese di lite. 3. Propone appello il Sig. G. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è costituto con atto di mera forma e ha poi depositato documentazione. Alla camera di consiglio del 24 maggio, fissata per la decisione sull'istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata, le parti sono state ritualmente informate della possibilità di decidere la causa direttamente nel merito con una sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 Cod. proc. amm. 4. La sentenza di primo grado ha respinto il ricorso con il seguente ragionamento il ricorrente non ha denunciato vizi propri dell'atto impugnato, ma solo vizi della notificazione dello stesso né ha messo in dubbio l'adozione del provvedimento di revisione nei tempi fissati dalla comunicazione di avvio del procedimento l'omessa notifica del provvedimento, però, non determina silenzio inadempimento dell'amministrazione poiché la comunicazione dei provvedimenti amministrativi incide solamente sull'efficacia dell'atto e non è requisito di esistenza dello stesso tanto è vero che non è annoverato tra i vizi di nullità o di annullabilità del provvedimento amministrativo , con la conseguenza che in caso di mancata effettiva e piena conoscenza del provvedimento amministrativo derivante da fatto dell'amministrazione, il provvedimento non è, comunque, annullabile in sede giurisdizionale. 5. Il primo motivo di appello è rubricato Sulla violazione dell'art. 201 del D.Lgs. n. 285/1992, violazione dell'art. 149 Cod. proc. civ. e sulla violazione della l. 890/1992. Sull'assoluta inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato. In merito alla violazione dell'art. 128 del D.Lgs. 285/1992 . L'appellante, dopo aver ribadito la nullità o anche l'inesistenza della notificazione del provvedimento impugnato per mancanza della relazione di notifica da apporre sull'originale del provvedimento e sulla copia ai sensi dell'art. 3 l. 1982 n. 890, perché avvenuta con raccomandata a/r e non con le modalità imposte dall'art. 2 l. 1982 n. 890, e per il fatto che il ricevente, persona diversa dal destinatario, non è stato identificato , assume che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente inteso il motivo di ricorso proposto la nullità della notificazione era, infatti, prospettata come idonea a riverberarsi sulla legittimità del provvedimento adottato dall' amministrazione dei trasporti. Più esattamente, precisa l'appellante, poiché destinato ad essere attuato a distanza di sei anni dalla sua adozione, il provvedimento di revisione della patente aveva perduto la sua funzione cautelare, di misura di garanzia, immediata e indifferibile, della pubblica sicurezza ed incolumità, dovendosi, al riguardo, tener conto della corretta condotta di guida tenuta negli anni trascorsi dall'incidente, come in più occasioni precisato dalla giurisprudenza di legittimità. 6. Il motivo, pur suggestivamente prospettato, è infondato e va respinto. 6.1. Assunta la nullità della notificazione del provvedimento di revisione della patente di guida, occorre valutare se il vizio della notificazione riverberi in vizio di legittimità del provvedimento. L'art. 201, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada impone la notificazione del provvedimento di revisione della patente di guida Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione. . L'art. 21 bis l. 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce il principio generale per il quale Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata . I vizi della notifica del provvedimento amministrativo rilevano, dunque, sull'efficacia dello stesso e non sulla sua validità in caso di nullità della notificazione il provvedimento è valido, ma non efficace, ovvero non è in grado di produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 345 sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 283 sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2849 sez. VI, 8 luglio 2011, n. 4124 . Nel caso del provvedimento di revisione della patente di guida ciò comporta che l'ordine ivi contenuto di presentare istanza presso l'ufficio della motorizzazione per sostenere nuovamente l'esame , validamente emesso, non è cogente per il destinatario che di esso non abbia avuto conoscenza. L'inefficacia del provvedimento determina, poi, il differimento della decorrenza del termine di impugnazione al momento in cui il destinatario ne abbia avuto conoscenza, potendo questi, dal quel momento, proporre i rimedi, anche giurisdizionali, preclusi dall'ignoranza, non imputabile, dell'esistenza di un provvedimento per sé sfavorevole cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 345 sez. VI, 26 maggio 2015, n. 2650 . 6.2. Il provvedimento di revisione della patente di guida impugnato dal Sig. Giometti è, dunque, rimasto inefficace fino a quando lo stesso non ne ha avuto conoscenza, non è, invece invalido. Le argomentazioni spese dall'appellante non conducono a diversa conclusione. 6.2.1. Rileva, innanzitutto che, come riconosciuto dallo stesso appellante, la Motorizzazione civile di Pesaro ha adottato il provvedimento di revisione della patente di guida nei tempi di legge, peraltro, correttamente dando avviso di avvio del procedimento all'interessato. Non è conferente, allora, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza, anche di questo Consiglio di Stato, per cui è viziato il provvedimento di revisione della patente di guida che, per essere stato adottato a distanza di tempo dal momento in cui si sono verificati i fatti che hanno posto in dubbio la persistenza dell'idoneità alla guida, non risponde più alla finalità di tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione l'appellante cita la sentenza sez. VI, 8 settembre 2006, n. 5225 il provvedimento di revisione della patente adottato a lunga distanza di tempo dai fatti che hanno giustificato il dubbio sull'idoneità, infatti, può essere viziato da eccesso di potere per sviamento di potere, l'amministrazione avendo già consentito che il destinatario continuasse a condurre l'autovettura per un certo periodo di tempo, senza riscontrare in quel tempo, pericoli per la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica. Va esente da tale vizio, al contrario, un provvedimento di revisione della patente di guida che sia tempestivamente adottato dall'amministrazione dei trasporti, poiché espressione di un apprezzamento immediato del pericolo per la sicurezza della circolazione e l'incolumità pubblica della condotta di guida del destinatario. 6.2.2. Non vale a inficiare la legittimità del provvedimento, poi, la circostanza che esso troverà applicazione - con l'ordine ivi contenuto di sottoporsi ad un nuovo esame di idoneità - a distanza di tempo dalla sua emanazione. L'interesse pubblico a verificare l'idoneità alla guida del Sig. G., apprezzato dall'amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento di revisione, non è superato dal decorso del tempo e dal fatto che, in detto periodo, l'appellante ha continuato a condurre autoveicoli. Non può infatti condividersi la tesi secondo cui la revisione della patente abbia natura strictu sensu cautelare, i cui effetti sarebbero necessariamente circoscritti ad un lasso di tempo limitato e immediatamente seguente ai fatti che ne hanno determinato l'adozione. Natura cautelare ha quel provvedimento amministrativo che incide in maniera immediata e diretta nella sfera del suo destinatario producendo un impedimento allo svolgimento delle sue attività, senza un accertamento completo e definitivo dell'esistenza delle preclusioni solo sospettate lo è, dunque, nel settore che rileva nel presente giudizio, il provvedimento di sospensione della patente di guida Cass. civ., sez II, 18 aprile 2018 n. 9538 sez. VI, 15 dicembre 2016, n. 25870 sez. II, 12 novembre 2014, n. 24111 non lo è, invece, il provvedimento di revisione della patente che costituisce atto dovuto di avvio di un procedimento che potrà concludersi con a la sospensione a tempo indeterminato della patente di guida se il titolare non si sottopone al nuovo esame, b la restituzione della patente nel caso in cui l'esame abbia avuto esito positivo, c la revoca della patente nel caso in cui abbia avuto esito negativo. Ne segue che l'interesse pubblico all'accertamento dell'idoneità alla guida del Sig. G., come misura a garanzia della sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, non è certo venuto meno per il passare del tempo dall'adozione del provvedimento, i cui effetti sono definitivi e non temporanei e si consolidano all'esito del procedimento come descritto. 7. Con il secondo motivo di appello il Sig. G. ha incentrato la sua censura Sulla violazione dell'articolo della legge n. 241/1990 e s.m.i. violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Violazione del principio del legittimo affidamento . Assume l'appellante che il provvedimento di revisione della patente di guida sarebbe viziato anche per violazione del legittimo affidamento, maturato negli anni successivi al ricevimento dell'avviso di avvio del procedimento, di avvenuta archiviazione del procedimento senza assunzione di alcun provvedimento a suo carico legittimo affidamento vieppiù confermato, aggiunge l'appellante, dal fatto di essere stato sottoposto a numerosi controlli da parte degli organi di polizia stradale senza che mai gli fosse contestata l'esistenza di un ordine di revisione e dalla circostanza che fino alla pubblicazione della sentenza appellata sul sito www.ilportaledellautomobilista.it non risultava inibitoria a suo carico. 7.1. Anche tale censura è infondata e va respinta. L'appellante sostiene di aver maturato legittimo affidamento a che non sarebbe stato adottato nei suoi confronti un provvedimento sfavorevole - nel caso, l'ordine di sottoporsi a nuovo esame di idoneità alla guida - per non aver ricevuto nei tempi di legge il provvedimento di revisione della patente di guida. La giurisprudenza ha chiarito che non può esservi legittimo affidamento in caso di inerzia dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico cfr. Cons. Stato, sez. VI, 26 marzo 2018, n. 1893 Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9 . In ogni caso, peraltro, nella vicenda in esame, neppure può parlarsi di inerzia dell'Amministrazione che ha tempestivamente adottato il provvedimento di revisione della patente di guida, senza solamente completare correttamente il procedimento di notificazione dello stesso. 8. In conclusione, l'appello proposto deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata. 9. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti in cause le spese del presente grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.