La guerra tra gli organi di polizia non fa bene a nessuno

Scatta la sanzione disciplinare a carico di un funzionario di polizia che di propria iniziativa, durante un controllo all’interno di una discoteca, sottopone, senza particolari motivi, a verifiche personali un agente di polizia municipale che sta collaborando alla buona riuscita dell’iniziativa. Impiegando, tra l’altro, nell’inusuale controllo, due agenti di Polizia dello Stato e senza informare preventivamente i suoi superiori.

Lo ha confermato il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza n. 5197 del 5 settembre 2018. Il caso. Un ispettore di polizia nel corso di un controllo straordinario notturno in un locale da ballo organizzato dalla questura, con la collaborazione delle altre forze di polizia, compresa la polizia locale, ha proceduto al controllo e all’identificazione di uno degli agenti di polizia municipale intervenuti sul posto, richiedendogli il decreto di autorizzazione al porto d’armi da fuoco e accompagnando l’operatore in divisa presso il comando di polizia locale per ulteriori approfondimenti. A seguito di questo comportamento originale”, il Comando di polizia municipale ha inoltrato doglianze alla Questura che ha adottato un provvedimento disciplinare nei confronti dell’interessato. Contro questa misura sfavorevole l’interessato ha proposto, con successo, censure al TAR, ma il Consiglio di Stato ha ribaltato le sorti della vertenza confermando la sanzione disciplinare. Controlli della PS con la partecipazione della Polizia Locale. La responsabilità dell’ispettore, a parere dei Giudici di Palazzo Spada, è confermata dalla natura personale dell’iniziativa e dalla delicatezza dei controlli organizzati dall’autorità di pubblica sicurezza anche con la partecipazione della polizia locale, a seguito di un efferato episodio di cronaca. L’originalità del comportamento del funzionario che senza motivazioni ha sottoposto ad un controllo sul porto delle armi un agente di polizia locale, a parere del Collegio, deve essere sanzionata. Tra l’altro il medesimo operatore della Polizia di Stato, conclude le sentenza, è già incorso in analoghi spiacevoli episodi con altri colleghi della polizia municipale, sempre in violazione dei doveri di cortesia e correttezza richiesti dall’art. 13 d.P.R. n. 782/1985.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 24 maggio – 5 settembre 2018, n. 5197 Presidente Lipari – Estensore Realfonzo Fatto e diritto Con il presente appello il Ministero chiede l’annullamento della sentenza con cui è stato accolto il ricorso per l’annullamento del provvedimento del 6 maggio 2011, con il quale il Questore della provincia di Bergamo ha irrogato all’ispettore capo una sanzione disciplinare della pena pecuniaria pari ad 1/30º della retribuzione mensile. La sanzione muoveva dal fatto che, in data 5 marzo 2011, nel corso di un controllo straordinario posto in essere sotto il comando del vicequestore, nei confronti di una discoteca al quale partecipava anche il personale del Consorzio di Polizia Locale dell’Isola Bergamasca, si procedeva al controllo ed all’identificazione di uno degli agenti della polizia locale ivi intervenuti constatando che lo stesso risultava sprovvisto del decreto di autorizzazione al porto d’armi da fuoco. Di conseguenza, l’agente della Polizia Locale, che aveva dimenticato il decreto di autorizzazione al porto dell’arma da fuoco veniva accompagnato da due agenti presso il relativo Comando della Polizia Locale, al fine di garantire il corretto espletamento delle procedure di verifica dell’esistenza e della regolarità del porto d’armi. Per il Tar sarebbe stato rilevante, ai fini della illegittimità della sanzione disposta, la circostanza per cui l’appartenente al corpo di polizia locale non aveva rispettato le norme sul porto dell’arma da fuoco non sarebbe comunque all’’ispettore Zanini stato contestato né di avere in qualche modo turbato le operazioni di controllo e né avere adottato comportamenti prevaricatori o vessatori. Senza l’intestazione di specifiche rubriche l’amministrazione appellante assume che la responsabilità disciplinare era collegata soprattutto alla natura del tutto personale dell’iniziativa individuale dell’appellato, che non avrebbe tenuto in alcun conto -- della presenza del suo superiore -- della delicatezza dei controlli svoltisi in orario notturno, tra la mezzanotte e le 6.00, in una discoteca ubicata nelle vicinanze del luogo dov’era stato ritrovato il corpo della giovanissima vittima di un efferato omicidio, che aveva determinato grandissimo allarme sociale, anche in ambito nazionale, in cooperazione tra 18 unità della locale questura, 20 unità di rinforzo, un’unità cinofile antidroga, un equipaggio della polizia stradale, un equipaggio del commissariato di Treviglio nonchè personale del locale consorzio della polizia locale. Con memoria di costituzione in giudizio in data 12 agosto 2014 e con l’ulteriore memoria per la discussione l’interessato -- in linea preliminare ha confutato l’inammissibilità dell’appello per omessa o inesistente notificazione in base ai criteri dell’articolo 93 del d.lgs. n. 104/2010 perché l’Amministrazione non avrebbe effettuato la notificazione nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dalla parte nell’atto di notificazione della sentenza o, in difetto, presso il difensore o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio e risultante dalla sentenza -- nel merito ha confutato le argomentazioni dell’appellante ed ha sottolineato le tesi a sostegno dell’esattezza della decisione impugnata. Chiamata all’Udienza pubblica di discussione, su richiesta della Difesa Erariale, l’appello è stato ritenuto in decisione dal Collegio. 1.§ . In linea preliminare, del tutto inconsistente è l’eccezione di inammissibilità del gravame, perché contrariamente a quanto afferma la difesa della parte appellata, l’atto di appello dell’Avvocatura Generale risulta essere stato ritualmente notificato presso la segreteria del TAR, Sezione Staccata di Brescia, in via Zima, 3. Infatti, risultano evidenti, dalla stessa ripetuta dinamica degli episodi, che viene solo genericamente ed apoditticamente contestata dall’appellato, le seguenti circostanze -- l’astratta liceità delle motivazioni addotte dal ricorrente in primo grado viene del tutto elisa dall’inopportunità e dalla inusualità del comportamento assunto nei riguardi di un appartenente ad un altro corpo di polizia -- proprio le modalità dell’intervento del ricorrente hanno costituito in un caso la violazione dei doveri di cortesia e di correttezza di cui all’articolo 13 articolo del d.p.r. n. 782/1985 e nel secondo caso, nel quale era presente il vicequestore che coordinava l’operazione, oltre al mancato rispetto della gerarchia, anche il disturbo alle operazioni in corso derivante dall’esigenza di sottrarre due agenti per accompagnare il vigile urbano presso il suo comando al fine di verificare il decreto prefettizio al porto delle armi. -- l’assenza di un qualsiasi comportamento degli agenti di polizia locale che fosse tale da poter giustificare il plateale ed eccessivo travalicamento dei rapporti di collaborazione istituzionale, correttezza e di cortesia. 2.§ . Nel merito, il Ministero assume che, proprio dalle modalità con cui, al termine di un intervento di servizio in data 24 settembre 2010, nel contestare a due agenti della polizia locale il porto di un manganello costituito da un bastone con incorporato segnalatore luminoso aveva violato i doveri di correttezza e cortesia di cui all’articolo 13 del d.p.r. n. 782/1985. La rilevanza dell’incidente è stata tale da provocare l’intervento formale del sindaco dell’assessore alla sicurezza del comune di Bergamo sia per la mancanza di tatto e sia per l’inosservanza di canali ufficiali per la contestazione relativa all’impiego, asseritamente indebito, della c.d. mazzetta di segnalazione”. L’appello è fondato. Infatti è evidente, dalla stessa dinamica degli episodi, che la decisione del TAR non ha tenuto adeguatamente conto dei seguenti elementi -- l’asserita correttezza delle motivazioni addotte dal ricorrente in primo grado risulta del tutto elisa dall’inopportunità e dall’assoluta inusualità del comportamento serbato nei riguardi di un appartenente ad un altro corpo di polizia -- nel caso in esame, le modalità del suo intervento non solo erano contrarie ai doveri di cortesia e di correttezza di cui all’articolo 13 articolo del d.p.r. n. 782/1985 ma, essendo presente il vicequestore che coordinava l’intervento, l’appellato non aveva serbato il doveroso rispetto della gerarchia ed aveva altresì anche arrecato disturbo all’attività per la sottrazione di due agenti per accompagnare il vigile urbano presso il suo comando al fine di verificare il decreto prefettizio al porto delle armi -- l’assenza di una provocazione o comunque di un qualsiasi comportamento degli agenti di polizia locale che potesse esser ritenuto tale da poter giustificare il plateale ed eccessivo travalicamento dei rapporti di collaborazione istituzionale, correttezza e di cortesia. Del resto, si deve ricordare che nel relativo periodo, l’odierno controinteressato, ispettore capo della polizia di Stato si era reso protagonista di una svariata serie di contrasti ed incidenti con i Corpi della polizia municipale che avevano suscitato le proteste dei sindaci della provincia bergamasca, e dato luogo a diversi e distinti procedimenti disciplinari, dei quali tre vengono in decisione in data odierna mentre presso la Sez. IV° pende il ricorso n. 8526/2017 concernente l’appello avverso la sentenza n. 606/2017 con cui il Tar Lombardia ha respinto l’impugnativa avverso la destituzione . Le vicende precedenti e successive, se complessivamente considerate, depongono quindi per la piena legittimità del provvedimento impugnato in primo grado. In definitiva, l’appello deve essere accolto, e per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata. Le spese tuttavia, in considerazione della natura opinabile delle questioni, possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando 1. Accoglie l'appello, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. 2. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.