Compiti in classe e pagelle non possono essere rifiutati al genitore separato che ne chieda visione

I genitori, anche dopo la separazione, mantengono il diritto di conseguire visione e copia dei documenti relativi allo scrutinio scolastico del figlio sia ove ineriscano a compiti in classe, che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che alle pagelle.

Il caso. Lo ha affermato il TAR Lazio che, con la sentenza n. 6849/18, depositata il 19 giugno, ha accolto il ricorso di una madre che si era vista opporre il rifiuto del dirigente scolastico del liceo classico frequentato dalla figlia alla sua domanda di visione delle prove svolte dalla ragazzina. La madre ha dunque presentato ricorso dinanzi ai giudici amministrativi onde ottenere il riconoscimento del suo diritto, in quanto genitore separato, di accesso ai documenti inerenti al percorso scolastico della figlia in funzione del suo perdurante diritto - dovere di seguire il minore nella crescita e nello sviluppo scolastico . Deduce inoltre l’illegittimità del diniego di accesso non potendosi configurare alcuna delle ipotesi tassative che di cui all'art. 24 l. n. 241/1990. Genitori separati e diritto di accesso ai documenti scolastici dei figli. Il TAR ribadisce in primo luogo il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi c.d. pagelle . Sul tema la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che è pacifico l’interesse dei genitore a prendere visione degli atti relativi alla vita scolastica dei figli, in funzione dell’obiettivo educativo degli stessi anche nell’ottica di prendere cognizione dell’andamento del processo cognitivo ed eventualmente riscontrare la necessità di intraprendere percorsi di sostegno e/o recupero scolastico. Tali affermazioni devono essere necessariamente riferite anche al genitore separato non affidatario, che può dunque chiedere di prendere visione ed estrarre copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli indipendentemente da provvedimenti di autorizzazione o assenso del Tribunale dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata TAR Lazio – Latina n. 753/2002 . In conclusione, il TAR accoglie il ricorso e ordina al dirigente scolastico di accogliere la richiesta di accesso della ricorrente fornendole copia degli atti richiesti.

TAR Lazio, sez. III – bis, sentenza 12 – 19 giugno 2018, n. 6849 Presidente Savoia – Estensore Graziano Fatto e diritto 1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente, madre collocatati e coaffidataria della figlia minore, alunna del Liceo Ginnasio Statale Giulio Cesare di Roma, impugna il diniego della istanza di acceso del 24.1.2018, espresso con nota del dirigente scolastico del 8.2.2018 docomma 4 del ricorso . La richiesta ineriva alle prove in classe e relative annotazioni svolte dalla figlia in varie discipline nelle quali aveva riportato insufficienze nei giudizi lingua e cultura italiana, lingua e cultura latina, matematica etc. e il diniego è stato fondamentalmente ancorato alle seguenti motivazioni l'accesso ai documenti è consentito solo a conclusione del processo di valutazione gli elaborati degli studenti vengono offerti in visione ai genitori dagli insegnanti nel corso dei colloqui infra annuali l'esito dei compiti è visionabile sul sito web della scuola mediante impiego delle credenziali d'accesso. Il gravame veniva notificato anche all'insegnante di italiano, che costituitasi in giudizio ha domandato l'oscuramento delle generalità e l'estromissione dal giudizio. Alla Camera di consiglio del 12 giugno 2018 udita la discussione dei difensori delle parti il ricorso è stato ritenuto in decisione. 2. Con un unico motivo di diritto la ricorrente anzitutto disquisisce in ordine alla spettanza del diritto d'accesso al genitore separato, in funzione del suo perdurante diritto dovere di seguire il minore nella crescita e nello sviluppo scolastico. Successivamente deduce illegittimità del diniego di accesso sostenendo non potersi configurare alcuna delle ipotesi tassative che al lume dell'art. 24, L. n. 241/1990 legittimano il rifiuto di ostensione degli atti, facendo anche leva sulle pertinenti norme del regolamento di Istituto. 3. Ritiene la Sezione che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. In primis va affermato il diritto dei genitori, ancorché separati, di conseguire visione e copia dei documenti di scrutinio dei figli, sia ove ineriscano a compiti in classe che ad attestazioni ufficiali tratte dai registri di classe, che ai documenti valutativi di sintesi c.d. pagelle . Non può invero essere denegata in siffatta ipotesi la spettanza di un interesse qualificato all'accesso, giuridicamente rilevante e più ampio dell'interesse a ricorrere in sede giurisdizionale. Condivisibilmente infatti la giurisprudenza si è pronunciata in tal senso, avendo puntualizzato che è pacifico che i genitori di alunni minori siano titolari di un interesse qualificato a prendere visione degli atti relativi alle varie fasi di svolgimento dell'attività scolastica dei figli, purché aventi una diretta relazione con gli studi da questi compiuti e suscettibili di produrre effetti nella loro sfera di interessi. T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 13.2.2017, n. 230 T.A.R Campania Napoli, Sez. V, 12.10.2003, n. 12996 . Non va al riguardo obliterato che la pretesa di un genitore di ottenere copia dei compiti svolti dal figlio e delle relative annotazioni valutative operate dai docenti, è funzionale all'obiettivo educativo di prendere contezza delle carenze nell'apprendimento e nel processo cognitivo del figlio, constatare quali possano essere le lacune culturali onde predisporre eventuali percorsi privati di sostegno e recupero scolastico. More solito gli stessi docenti privati di recupero domandano di poter visionare i compiti svolti dall'allievo al fine di appurare quali siano le faglie nella preparazione relativa alle singole materie di studio 3.1. Parallelamente va altresì affermato il diritto del genitore separato, quantunque in ipotesi non affidatario dei figli, di prendere visione ed estrare copia degli atti concernenti il percorso scolastico dei figli, senza che la spettanza di tale diritto sia subordinata ad autorizzazione o altro atto di assenso del Tribunale ordinario competente in sede id adozione di provvedimenti riguardanti i figli. Si è invero condivisibilmente affermato che La qualità di genitore, anche se non affidatario del figlio in seguito alla separazione con l'altro coniuge, conferisce il diritto ad accedere alle informazioni relative alla frequenza del proprio figlio nella scuola riguardanti, nella specie, il numero ed i motivi delle assenze, il numero dei pasti consumati e l'avvenuta o meno preiscrizione all'anno scolastico successivo tale diritto non è condizionato ad un'eventuale autorizzazione da parte del tribunale, dal momento che la stessa veste di genitore legittima ad esercitare il diritto-dovere di vigilanza sull'educazione, sull'istruzione e sulle condizioni di vita del figlio anche attraverso la verifica delle concrete modalità d'inserimento nella scuola dallo stesso frequentata. T.A.R. Lazio Latina, 9.7.2002 n. 753 . 4. Venendo alle ipotesi di esclusione del diritto d'accesso, vanno richiamate le due fattispecie, apparentemente pertinenti, nelle quali il diritto di accesso è escluso, contemplate all'art. 24, comma 1, lett.d e comma 3 della L. 7.8.1990, n. 241. La prima concerne i procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinali relativi a terzi . È evidente l'inapplicabilità di siffatta previsione al caso di specie, considerando che gli scrutini degli studenti nelle scuole di ogni ordine e grado non hanno carattere e natura selettivi, non consistendo in una selezione a merito comparativo ma in un vaglio della loro preparazione in senso assoluto, ovverosia senza il confronto con altre posizioni. Tranne che nell'ipotesi nella quale una certa forma di confronto venga in rilevo in via indiretta, ovverosia laddove si debba operare una comparazione tra situazioni di merito consimili nell'ipotesi in cui sorgano dubbi sull'approvazione di uno studente. Purtuttavia, anche in tal caso l'esclusione del diritto di accesso è circoscritta ai soli casi in cui i documenti richiesti rechino informazioni di carattere psicoattitudinale concernenti non la sfera soggettiva del richiedente ma quella di terzi. L'altra fattispecie di cui si faceva cenno è quella definita dalla generale norma in ossequio alla quale non sono ammissibili istanza di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni , norma che com'è noto esclude che l'azione di accesso possa rivestire i connotati della actio popularis, disancorata al radicamento di un interesse personale e qualificato dell'istante. È agevole osservare che nemmeno tale situazione ricorre nel caso all'esame, avendo la ricorrente domandato l'accesso dei compiti e delle relative annotazioni riguardanti la figlia minore. 4.1.Più in dettaglio ritiene la Sezione che le argomentazioni esternate dalla dirigente scolastica nella nota di diniego dell'8.2.2018 non siano giustificate alla luce del vigente prisma normativo di riferimento. Anzitutto non può condividersi l'assunto secondo il quale l'accesso è consentito a conclusione del processo di valutazione. La ricorrente ha infatti chiesto copia dei compiti e delle relative annotazioni a gennaio di quest'anno, ovverosia relativamente a scrutini intermedi. Né potrebbe essere addotta la disposizione di cui all'art. 8 del Regolamento di Istituto, a stare al quale Per quanto attiene all'accesso ai documenti degli esami, esso è possibile soltanto dopo la pubblicazione dei risultati . Nel caso al vaglio del Collegio, invero, non si è al cospetto di documenti concernenti gli esami, atteso che la ricorrente ha domandato l'estrazione di copia dei soli compiti della figlia e delle relative annotazioni apposte dagli insegnanti e non certo di documenti relativi agli esami. Ulteriormente giova evidenziare che non può costituire valida esimente dall'obbligo di ostensione dei richiesti elaborati, l'affermazione secondo cui in sede di colloqui con i genitori gli insegnanti consentono loro la visione degli elaborati. Non si intravede infatti il perché l'accesso debba essere limitato alla sola visione e non anche all'estrazione di copia degli elaborati stessi, facoltà nella quale si sostanzia maggiormente il diritto d'accesso. In definitiva, alla luce di quanto osservato il ricorso si profila fondato e va dunque accolto dovendosi ordinare alla dirigente dell'istituto scolastico di accogliere la richiesta di accesso della ricorrente fornendole copia degli atti che ne forano 'oggetto. Va parimenti accolta la richiesta della docente G.M. di essere estromessa dal presente giudizio, non possedendo la medesima alcuna legittimazione processuale al presente giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla la nota della dirigente scolastica recante diniego del diritto di accesso e per l'effetto Ordina all'Amministrazione di fornire alla ricorrente copia dei compiti in classe della figlia e delle relative annotazioni entro giorni 7 sette dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica, se anteriore della presente Sentenza. Condanna l'amministrazione a corrispondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.500,00 millecinquecento oltre accesosi di legge e rimborso del contributo unificato. Estromette dal giudizio l'insegnate Mo. Gr Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.