Diritto di accesso agli atti amministrativi e rilevanza ai fini della difesa giudiziale

L’interesse all'accesso di atti amministrativi e la sua rilevanza ai fini della difesa giudiziale deve essere inteso in senso ampio in quanto la documentazione richiesta costituisce uno mezzo utile per la difesa di interesse giuridicamente rilevanti nonché quale strumento di prova diretta della lesione di tale interesse .

Così il TAR Lazio con sentenza n. 6899/18, depositata il 20 giugno. Il caso. I documenti richiesti non sono detenuti da questa agenzia in quanto la finalità delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni è unicamente quella di semplificare il processo di fatturazione di registrazione delle operazioni imponibili all’Agenzia delle entrate, quale gestore del sistema di interscambio è attribuito il compito di gestire i dati in forma aggregatasi informativi delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni inoltrandoli alla ragioneria generale dello Stato ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica . Così l’Agenzia dell’Entrate aveva negato il diritto di accesso, promosso dall’interessato, alle copie della fatture elettroniche emesse da un terzo, in qualità di CTU per accertamenti sanitari volti ad accertare il diritto all’assegno di invalidità per l’interessato, nei confronti dell’INPS. Per questo motivo l’interessato chiede al Tribunale amministrativo l’accertamento dell’illegittimità del diniego espresso dall’Agenzia delle Entrate. Secondo il ricorrente l’istanza di accesso, limitata alla presa visione, era motivata in ragione del presupposto procedimento promosso nei riguardi dell’INPS ex art. 445- bis c.p.c. Accertamento tecnico preventivo obbligatorio per l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegno mensile di invalidità civile ed il riconoscimento del requisito sanitario per l’iscrizione alle liste speciali del collocamento nel cui ambito la controinteressata è stata nominata CTU ai fini degli accertamenti sanitari in questione. Diritto di accesso. Per risolvere la controversia il TAR Lazio ha richiamato il constante orientamento giurisprudenziale della Sezione in materia. Rilevano i Giudici che il ricorrente censura la normativa in materia di accesso per il diniego dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di visione della documentazione citata al fine di evidenziare in un altro giudizio la sussistenza dei presupposti di legge per la ricusazione della controinteressata CTU . Ciò posto, ricorda il TAR che ai sensi dell’art. 22 l. n. 241/1990 il diritto di accesso è il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi comma 1, lett. a , intendendosi per interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso comma 1, lett. b . Ed inoltre, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza . In conformità del citato articolo, secondo i Giudici, è evidente che l’interessato abbia titolo ad accedere ai documenti richiesti per tutelare al sua situazione pienamente rilevante sul piano giuridico, caratterizzata dalla esistenza di un collegamento diretto, concreto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce . Rilevanza in sede giudiziale. Continua il TAR sostenendo che l’interesse all'accesso e la sua rilevanza ai fini della difesa giudiziale deve essere inteso in senso ampio, costituendo in particolare la documentazione richiesta uno mezzo utile per la difesa di interesse giuridicamente rilevanti nonché quale strumento di prova diretta della lesione di tale interesse . L’art. 22 citato da un lato individua come documenti amministrativi quelli detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale comma 1, lett. d e dall’altro, quali pubbliche amministrazioni tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario . Da ciò consegue, nel caso di specie, l’interesse del ricorrente alla visione dei documenti richiesti la cui conoscenza è strumentale ai fini della redigenda istanza di sostituzione/ricusazione del nominato CTU per l’esistenza di un rapporto di credito attuale vantato nei confronti dell’altra parte del giudizio . In conclusione il TAR Lazio ha accertato il diritto dell’interessato ad accedere ai documenti richiesti.

TAR Lazio, sez. II ter , sentenza 30 maggio – 20 giugno 2018, numero 6899 numero 6899 Presidente Morabito – Estensore Mattei Fatto e diritto Con atto numero 2559/2018 il sig. omissis ha adito questo Tribunale per l’accertamento dell’illegittimità del diniego espresso dall’Agenzia delle entrate con nota del 27 febbraio 2018, in qualità di gestore del sistema di interscambio e di elaborazione dei flussi informativi materia di fatturazione elettronica, sull’istanza di accesso agli atti amministrativi, da lui inoltrata a mezzo di posta elettronica certificata in data 2 febbraio 2017 anche alla odierna controinteressata sig.ra omissis -, avente ad oggetto copia delle fatture elettroniche emesse dalla sig.ra omissis nei confronti dell’INPS dall’entrata in vigore dell’obbligo delle fatture elettroniche 1 marzo 2015 sino alla data di inoltro dell’istanza di accesso ex lege numero 241 del 1990. Il ricorrente afferma che la sua istanza di accesso, limitata alla presa visione, risulta esser motivata in ragione del presupposto procedimento di A.T.P.O omissis promosso nei riguardi dell’INPS ex art. 445 bis c.p.c. per l’accertamento del suo diritto ad ottenere l’assegno mensile ex lege 118 del 1971 di invalidità civile ed il riconoscimento del requisito sanitario per l’iscrizione alle liste speciali del collocamento dinanzi al omissis -, nel cui ambito la controinteressata è stata nominata c.t.u. ai fini degli accertamenti sanitari in questione, tenuto conto di presupposti per una sua ricusazione, ex art. 51, comma 3 c.p.c. in quanto titolare di crediti nei confronti dell’INPS medesimo, ossia di una delle parti del giudizio ora citato. Afferma che l’Agenzia delle entrate con la gravata nota del 27 febbraio 2018 ha negato l’accesso avendo rappresentato che i documenti richiesti non sono detenuti da questa agenzia in quanto la finalità delle disposizioni in tema di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni è unicamente quella di semplificare il processo di fatturazione di registrazione delle operazioni imponibili all’Agenzia delle entrate, quale gestore del sistema di interscambio è attribuito il compito di gestire i dati in forma aggregatasi informativi delle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni inoltrandoli alla ragioneria generale dello Stato ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”. Il sig. omissis deduce l’illegittimità del diniego a lui opposto sulla sua istanza di accesso agli atti, tenuto conto della riscontrata disponibilità, in ambiente informatico, dei dati richiesti da parte dell’Agenzia delle entrate, all’uopo lamentando a violazione falsa applicazione degli articoli 22, 24 25 della legge 241 del 1990, attesa la sussistenza di un suo interesse concreto ed effettivo a prendere visione e ad estrarre copia di tutta la documentazione richiesta quale prova della sussistenza di un rapporto di credito tra il succitato consulente e l’ente previdenziale. L’Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio. Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto in ragione di un costante insegnamento giurisprudenziale della Sezione in materia. Parte ricorrente censura la violazione della normativa in materia di accesso per il diniego opposto dell’Agenzia delle Entrate riguardo alla documentazione fatture elettroniche innanzi citate, al fine di evidenziare in sede di altro giudizio la sussistenza dei presupposti ex lege previsti per la ricusazione dell’odierna controinteressata. Occorre rilevare che ai sensi dell’art. 22 della l. 7 agosto 1990, numero 241 il diritto di accesso costituisce il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi” comma 1, lett. a , intendendosi per interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” comma 1, lett. b . Il successivo comma 2 afferma che l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurare l’imparzialità e la trasparenza”. Quanto all’oggetto dell’accesso, e cioè al documento amministrativo, l’ordinamento presenta almeno due definizioni la prima, contenuta nell’art. 22, comma 1, lett. d della l. numero 241/1990, secondo la quale si intende per tale ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale” la seconda, contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. a del dPR 28 dicembre 2000, numero 445, secondo il quale costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministrativa”. Nel caso di specie, analogo ad altro già deciso dalla Sezione sentenza 4 dicembre 2017, numero 11946 , appare evidente che la parte ricorrente, ai sensi del richiamato art. 22 della legge numero 241 del 1990, abbia titolo ad accedere ai documenti richiesti per la tutela di una situazione, nel caso in esame, pienamente rilevante sul piano giuridico, caratterizzata dalla esistenza di un collegamento diretto, concreto e attuale con il procedimento amministrativo cui la richiesta di accesso si riferisce cfr. Cons. Stato, Ad. Plenumero 18 aprile 2006, numero 6 Tar Lazio, Roma, sez. I, 7 luglio 2017, numero 8056 . Giova, altresì, rammentare che l'interesse all'accesso e la sua rilevanza ai fini della difesa giudiziale deve essere inteso in senso ampio, costituendo in particolare la documentazione richiesta uno mezzo utile per la difesa di interesse giuridicamente rilevanti nonché quale strumento di prova diretta della lesione di tale interesse cfr Cons. Stato, sez.V, 20 gennaio 2015, numero 166 e che la previsione dell’ art. 22 individua da un lato, quali documenti amministrativi quelli detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale comma 1, lett. d e dall’altro, quali pubbliche amministrazioni tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” comma 1, lett.e . In conformità alla predetta norma, l'Ente destinatario dell'esercizio del diritto di accesso va individuato nel soggetto pubblico o privato che, in relazione alla propria attività amministrativa di pubblico interesse detiene o comunque è tenuta a detenere i documenti amministrativi che ineriscono alle predette attività ad essa riconducibili. Del resto, diversamente opinando, il diritto di accesso, riconosciuto dalla legge come posizione strumentale alla partecipazione procedimentale e alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, risulterebbe facilmente vanificato nel suo esercizio concreto da quanto indicato dall’Agenzia nell’atto impugnato con ciò contrastando con le finalità innanzi descritte emergenti dal quadro normativo di riferimento. Non risulta dichiarata nell’atto impugnato la irreperibilità dei documenti richiesti presso la stessa l’Agenzia, soggetto che per la tipologia dell’attività esercitata, nella qualificata attività di Gestore del Sistema d’interscambio e della elaborazione dei flussi informativi in materia di fatturazione elettronica, risulta invece avere il compito di gestire i dati in forma aggregata e i flussi informativi delle predette fatture, con la detenzione” dei dati funzionali alla specifica attività dello stesso per di più risulta dimostrato in atti non contestato dall’Amministrazione che all’utente emittente della fattura fornito di credenziali è consentito l’accesso online al campo fatture emesse”, e in ragione del procedimento svolto e in connessione con il trattamento dei dati gestito da ciò emerge in capo all’Agenzia Gestore del S.d.I comunque la disponibilità” e la reperibilità di tali documenti, in connessione al trattamento effettuato, seppur non formalmente archiviati l'istituto dell'accesso trova applicazione nei confronti di ogni tipologia di attività della p.a., compresi gli atti di diritto privato, gli atti posti in essere dai soggetti gestori pubblici cfr. Cons. Stato, Ad. Plenumero numero 4 del 1999 Cons.Stato, sez. VI, 12 gennaio 2011, numero 116 idem, sez. VI, 28 marzo 2013, numero 1835 Tar Calabria, Reggio Calabria, 6 luglio 2011, numero 552 . Sussistendo, dunque, un evidente interesse della parte ricorrente all’ostensione dei richiesti documenti, la cui conoscenza è obiettivamente strumentale alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante per la medesima, alla quale gli stessi documenti si correlano immediatamente ai fini della redigenda istanza di sostituzione/ricusazione del nominato CTU per l’esistenza di un rapporto di credito attuale vantato.nei confronti dell’altra parte del giudizio” il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento, disponendosi, per l’effetto, che l'Agenzia delle entrate provveda a consentire l’accesso richiesto e ad esibire i documenti, anche mediante estrazione di copia in formato elettronico, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, entro 45 quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, con l’osservanza delle particolari cautele riguardo la documentazione per assicurare una adeguata protezione degli interessi degli eventuali soggetti terzi controinteressati, da mantenere riservati, con il ricorso allo strumento dell'oscuramento dei dati e informazioni riguardanti questi ultimi mediante qualsiasi tecnica idonea, ivi compresa l'apposizione di omissis . La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Ter , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti ed alle informazioni indicati nell’istanza di cui in premessa Ordina all’Agenzia delle entrate ad esibire i documenti richiesti con l’istanza, anche mediante estrazione di copia in formato elettronico, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, entro 45 quarantacinque giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ovvero dalla sua notifica se anteriore, con l’osservanza delle particolari cautele, come indicato in motivazione. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente, il controinteressato ed ogni altro dato identificativo delle parti anche con riguardo al giudizio pendente dinanzi al omissis -. Spese del giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.