Patente di guida: chi va a piedi per scelta non deve essere penalizzato

Non è scontato che un autista debba per forza perdere l’idoneità alla guida se non circola con un veicolo a motore per qualche anno. Quindi un provvedimento di revisione della patente basato esclusivamente su questa scelta personale non regge al vaglio di legittimità.

Lo ha chiarito il TAR Bolzano, con la sentenza n. 194 del 9 giugno 2018. Il fatto. Un conducente è stato sanzionato per guida alterata con conseguente sospensione della licenza di guida per due anni. Al termine del periodo di sospensione l’interessato però non ha ritirato la patente e solo dopo qualche anno ha richiesto la riclassificazione della sua licenza professionale in una normale patente di categoria B. Contro il conseguente successivo provvedimento di revisione della licenza di guida l’utente ha proposto con successo censure al collegio. Revisione della patente. La revisione di una patente di guida ai sensi dell’art. 128 c.d.s. non può poggiare solo sul mancato utilizzo del documento per più di tre anni. L’esistenza di dubbi sull’idoneità alla guida di un soggetto, infatti, non può essere desunta in via meccanica dal fatto che il ricorrente non abbia chiesto il rinnovo della sua patente di guida per un periodo più o meno lungo, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione . Anche le stesse circolari della motorizzazione specificano che la revisione non va necessariamente disposta dopo un mancato utilizzo triennale della licenza ma va effettuata una valutazione personalizzata, caso per caso, sui motivi del mancato rinnovo. E’ vero che la pubblica amministrazione gode di ampia discrezionalità per disporre la revisione della patente ai sensi dell’art. 128 del codice stradale. Ma questo impone comunque una adeguata ponderazione degli interessi coinvolti, conclude la sentenza.

TAR Bolzano, sentenza 29 maggio – 9 giugno 2018, n. 194 Presidente Engl – Estensore Pirrone Fatto e diritto 1. In data 19.01.17 il sig. M. J. presentava all’Ufficio patenti della Ripartizione Mobilità della Provincia autonoma di Bolzano istanza di riclassificazione della patente di guida, da categoria C a categoria B docomma 2 PAB . 2. Contestualmente, il sig. M. chiedeva il rilascio di un duplicato del documento di guida, producendo a tal fine un certificato di idoneità psico-fisica emesso dalla Commissione medica patenti di Bolzano in data del 20.10.2016. 3. In occasione dell’istruttoria esperita in relazione alle predette istanze, gli uffici provinciali della Ripartizione 38 Mobilità della Provincia accertavano che l’originale del titolo di guida del richiedente era custodito agli atti del Commissario del Governo di Bolzano in seguito all’adozione, in data 08.11.2011, di provvedimento di sospensione della patente di durata di 24 mesi. 4. La sospensione era stata irrogata a carico dell’odierno ricorrente in seguito all’accertamento effettuato dai Carabinieri di Rasun/Anterselva in data 22.10.2011 di infrazione all’art. 186, comma 2, lett. c del codice della strada, per guida in stato di ebbrezza alcolica docomma 1 PAB . 5. La Ripartizione Mobilità della Provincia poteva altresì constatare che la patente di guida era rimasta presso il Commissariato del Governo di Bolzano anche dopo la scadenza del periodo di sospensione biennale terminato l’ 08.11.2013 fino al 19.01.2017 data di presentazione delle istanze di cui ai par. 1 e 2 . 6. Avendo rilevato che l’odierno ricorrente non aveva guidato – ovvero che era rimasto privo di valido titolo abilitativo alla guida - per oltre cinque anni, l’Ufficio patenti della Provincia di Bolzano riteneva che tale circostanza giustificasse di per sé l’insorgenza di dubbi sulla perdurante idoneità alla guida. 7. Preceduto da comunicazione di avvio del procedimento del 17.02.2017 veniva così adottato il provvedimento di data 30.06.2017, di revisione della patente di guida ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs n. 285/1992. 8. Avverso il suddetto provvedimento l’interessato proponeva, in data 28.08.2017, ricorso gerarchico alla Ripartizione Mobilità, che lo rigettava con decreto direttoriale del 19.02.2018, docomma 11 PAB . A supporto della decisione di rigetto la Direttrice di Ripartizione adduceva la circostanza che il sig. M. per un lungo periodo di tempo non è stato in possesso della sua patente”, rilevando altresì che illegislatore presuppone infatti che il mancato esercizio della guida, fissato a livello amministrativo in 3 anni, possa deteriorare la capacità di guida del soggetto”. 9. Con ricorso giurisdizionale notificato il 20.04.2017, introduttivo del presente giudizio, il sig. M. impugnava il provvedimento di rigetto del gravame gerarchico facendo valere vizi di carattere formale attinenti alla presunta nullità della disposta revisione, di cui contestava, altresì nel merito, la fondatezza e legittimità sotto svariati profili. 10. Si costituiva in giudizio la Provincia Autonoma di Bolzano eccependo il difetto di legittimazione passiva del Direttore della Ripartizione di Mobilità e dell’Ufficio patenti, illustrando le ragioni per cui riteneva che i provvedimenti gravati resistessero alle censure sollevate da parte ricorrente. 11. Alla camera di consiglio del 29.05.2018, fissata per la decisone sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, il Presidente del Collegio avvisava le parti della possibilità di definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata. 12. Il ricorso giunge così all’esame del Collegio. 13. Va preliminarmente accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla resistente Provincia autonoma di Bolzano con riferimento all’evocazione in giudizio del Direttore della Ripartizione Mobilità e dell’Ufficio patenti, trattandosi, rispettivamente, di organi o di uffici legati da rapporto organico all’ente provinciale di appartenenza e, pertanto, sprovvisti di autonoma soggettività giuridica. 14. Devono, per contro, essere disattese le eccezioni di nullità degli atti oggetto di gravame sollevate da parte ricorrente con riferimento al provvedimento di revisione per mancata sottoscrizione dello stesso, ovvero, con riguardo alla delibera di rigetto del ricorso gerarchico, in quanto sottoscritta da funzionario privo di qualifica dirigenziale. 15. Quanto alla sottoscrizione, il Collegio rileva che, in difetto di espresso disconoscimento della copia analogica di un documento informatico originale, lo stesso dispiega piena efficacia probatoria art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005 , essendo altresì la firma autografa validamente sostituita dall’indicazione sul documento analogico del nominativo del soggetto firmatario art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 . 16. La legittimazione del funzionario che ha sottoscritto il provvedimento di rigetto del ricorso deriva invece dalle norme provinciali art. 9 L.P. n. 17/1993, nella versione vigente ratione temporis che demandano alla Giunta provinciale la decisione dei gravami amministrativi, ben potendo detto organo delegare tale compito ad un direttore di Ripartizione, come previsto dall’art. 19 della L.P. n. 10/1992 e come, nella specie, avvenuto v. delibera 02.05.2017 n. 463, citata nelle premesse del decreto decisorio impugnato . 17. Nel merito, parte ricorrente fa valere motivi di doglianza che si sostanziano nella censura di violazione dell’art. 128 c.s., ovvero di eccesso di potere, per aver l’amministrazione ritenuto che il mancato rinnovo della patente di guida per oltre tre anni successivi alla scadenza del periodo biennale di sospensione costituisse valido motivo per dubitare della persistenza dell’idoneità alla guida e per disporre la revisione del titolo abilitativo. 18. Nel contesto del suddetto mezzo di gravame parte ricorrente deduce altresì il vizio funzionale in cui l’amministrazione sarebbe incorsa per contraddittorietà tra la disposta revisione e l’immediatamente precedente rinnovo della patente di guida, rilasciata il 24.012017 con validità sino al 18.01.2018. 19. Le censure sopra riassunte sono fondate nei limiti che in appresso si espongono. 20. Il provvedimento di revisione oggetto di contestazione appare motivato esclusivamente con riferimento al presunto mancato utilizzo della patente per un periodo superiore ai tre anni. Le censure sollevate in sede giustiziale – volte a denunciare l’incongruenza di tale motivazione in quanto inidonea ad evidenziare, da sola, oggettive ragioni di dubbio in ordine al possesso dei requisiti tecnici in capo al ricorrente – sono rimaste inconfutate. 21. La circostanza che il sig. M. avesse atteso più di tre anni per rientrare in possesso di un documento di guida valido” è l’unica ragione giustificativa su cui poggia la disposta revisione. 22. Al riguardo il Collegio – allineandosi alla prevalente e più recente giurisprudenza TAR Venezia, sent. n. 480/2018 TAR Brescia, Sez. I. sent. n. 338/2018 TAR Trieste, sent. n. 38/2018 TAR Firenze, sent. n. 26/2018 TAR Catanzaro, sent. n. 734/2018 TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 834/2018 , reputa che l’esistenza di dubbi sull’idoneità alla guida non possa essere desunta, in via meccanica, dal fatto che la ricorrente non abbia chiesto il rinnovo della sua patente di guida per un periodo più o meno lungo, senza che venga compiuta una valutazione specifica di altri elementi giustificativi della disposta revisione. 23. La stessa circolare n. 7053 del 26 gennaio 2009, richiamata dalle difese della Provincia convenuta, è chiara nello stabilire che la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta sia superato il limite dei tre anni dall’ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma”. 24. La necessità della considerazione di elementi di valutazione ulteriori rispetto al mero ritardo nella riattivazione della patente trova altresì riscontro, sul piano normativo, nel chiaro dettato dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 285 del 1992, il quale stabilisce che gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri possono disporre che siano sottoposti ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica”. 25. La menzionata disposizione normativa legittima la convinzione che l’Amministrazione, allorché ritenga di esercitare il potere come sopra conferito, debba offrire adeguata ed esaustiva esplicitazione degli elementi che inducono a dubitare della persistenza, in capo al titolare di patente di guida scaduta, come nel caso in esame, da più di tre anni, dei requisiti di carattere tecnico/attitudinale richiesti per il suo mantenimento, non potendo limitarsi ad affermare, apoditticamente, la necessità della revisione, con riveniente traslazione sull’interessato dell’onere dimostrativo circa la persistenza dei requisiti di che trattasi TAR Brescia, Sez. I, sent. n. 338/18 . 26. Una motivazione che, come quella degli atti qui gravati, si limiti a dare conto del decorso del termine di tre anni dalla scadenza del titolo termine convenzionalmente individuato dalle circolari citate nelle difesa della Provincia, n. 16/1971 e n. 7053/2009 come presupposto di opportunità” della revisione della patente , non integra i requisiti motivazionali di cui sopra, esponendo l’operato dell’amministrazione a fondati rilievi di illegittimità. 27. Né l’omissione di queste valutazioni può essere colmata dalla produzione effettuata dall’amministrazione resistente nell’ambito del presente giudizio di estratto dell’”archivio ostativo patenti”, docomma 15 della PAB , con l’evidente scopo di giustificare la disposta revisione alla luce di pregresse violazioni del codice della strada commesse dall’odierno ricorrente, sia perché si tratta di precedenti attinenti alla sospensioni sanzionatorie” ex art. 186 del c.s., sia perché dette giustificazioni integrano un’inammissibile motivazione postuma del provvedimento impugnato. 28. La distinta ipotesi di sospensione cautelare”, disposta in funzione della sicurezza della circolazione stradale e di prevenzione degli incidenti può fondarsi su qualunque circostanza ritenuta tale da ingenerare nell’autorità competente, sulla base di una valutazione discrezionale, dubbi sull’idoneità alla guida. 29. La discrezionalità del potere esercitato esige tuttavia che la ponderazione degli interessi coinvolti trovi adeguata ricaduta sul piano motivazionale mediante specificazione degli elementi di valutazione che giustificano in concreto la rinnovazione della verifica dei requisiti di idoneità tecnica alla guida. 30. L’onere motivazionale assume poi connotazione ancora più pregnante nel caso di specie ove si consideri la vicinanza temporale tra il provvedimento di revisione ed il precedente di 12 mesi provvedimento di rinnovo della patente concesso in data 19.01.2017 v. punto 4 della motivazione dell’impugnato decreto decisorio del ricorso gerarchico , presupponendo, quest’ultimo, il positivo accertamento dei requisiti tecnici d’idoneità alla guida in capo al richiedente e l’insussistenza di rischi per la sicurezza della circolazione. 31.Va quindi affermata - anche sotto il cennato profilo - l’illegittimità del provvedimento impugnato che, in conclusione, deve essere annullato. 32. Le spese di lite, vengono poste a carico della convenuta Provincia autonoma di Bolzano in considerazione delle sostanziale e comunque prevalente soccombenza della stessa. P.Q.M. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano - immediatamente ritenuto per la decisione nel merito, ai sensi dell’artt. 60 c.p.a., il ricorso indicato in epigrafe - dichiara il difetto di legittimazione passiva della Ripartizione Mobilità della Provincia e dell’Ufficio patenti della medesima Amministrazione - accoglie il ricorso per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato. Condanna la resistente Provincia Autonoma di Bolzano ut supra rappresentata al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente in ragione di € 2.000 Euro duemila/00 , oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato, ove versato. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.