Consumatore correttamente informato, produttore non multato

Ogni pubblicità, per non risultare ingannevole ed una pratica commerciale scorretta e/o aggressiva, sin dal primo contatto col consumatore deve fornirgli in modo completo, chiaro e trasparente tutti gli elementi essenziali dell’offerta per consentirgli di effettuare una libera e consapevole scelta commerciale. Ciò rientra anche nei doveri di diligenza del professionista.

L’uso dei suoi dati per fini commerciali è lecito se è esplicitato nell’informativa della privacy accettata dallo stesso non è, perciò, una pratica commerciale scorretta. È quanto deciso dal TAR Lazio, sez. I, n. 5043 depositata il 7 maggio 2018. Il caso. La Samsung lanciava una campagna promozionale, volta a premiare i propri clienti con altri prodotti o rimborsi, denominata Samsung people . Su segnalazione di alcune associazioni di tutela dei consumatori, l’AGCM apriva un’istruttoria per presunte deroghe agli artt. 20, 21 lett. a e b , 23 lett. u , 24, 25 e 26 lett. h , del Codice del Consumo c.d.c. . Si contestavano due distinte condotte a la diffusione di messaggi pubblicitari carenti di informazioni sulla natura, su condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere i premi/vantaggi promessi, nonché la predisposizione di procedure complesse, tali da ostacolare all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del medesimo premio/vantaggio b l’acquisizione, per finalità di marketing, del consenso all’utilizzo dei dati personali dei consumatori necessario per richiedere i suddetti premi . Venivano inflitte alla ditta due esose multe prontamente impugnate per una pluralità di motivi meglio descritti in sentenza il TAR, accogliendo parzialmente il ricorso, confermava solo la prima sanzione, malgrado le correzioni adottate spontaneamente. Il consumatore deve essere sempre informato. Gli art. 2 e 5 § .3 c.d.c. impongono all’offerente precisi oneri le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore . Questi principi sono mutuati dalla direttiva 2005/29/ CE sulle pratiche commerciali scorrette. Come rilevato dalla prassi nostra e della CGUE il messaggio pubblicitario ed i vari claims , agganciando l’attenzione del consumatore sin dal primo contatto, deve indicare tutti gli elementi essenziali, anche relativi ai singoli aspetti dello stesso ed alle specifiche modalità di presentazione del prodotto, in modo chiaro, corretto e trasparente. È irrilevante che il consumatore possa ricavarli in un secondo momento e, laddove sono previsti premi, le modalità di ricezione devono essere semplici e chiare e non prevedere alcun altro corrispettivo TAR Lazio 994 e 8253/15 ed EU C 2014 211, 2012 651 e 2010 660 . Il carattere usato deve essere tale da rendere leggibile e comprensibile il messaggio. Il consumatore deve poter effettuare una scelta commerciale libera e consapevole. Nella fattispecie le informazioni rilevanti sulla validità ed i limiti della promozione erano inserite anche negli spot televisivi in uno spazio di dimensioni minori redatto con un carattere estremamente piccolo ed illeggibile c.d. footer era valida solo per i rivenditori autorizzati, ma non per gli acquisti online, non si applicava ai soggetti che avessero acquistato il prodotto con partita IVA, non era cumulabile con altre iniziative, prevedeva un numero massimo di prodotti acquistabili, imponeva la registrazione entro un termine perentorio e l'invito alla lettura del Regolamento. È palese, perciò, che questa è una pratica commerciale scorretta lascia supporre al consumatore di ottenere subito e facilmente un premio connesso all’acquisto di un prodotto, anziché in un secondo tempo e dopo una complessa procedura, falsandone la libera e consapevole scelta sull’acquisto dei beni pubblicizzati. Stop a procedure farraginose per ottenere il premio. Come detto è una pratica commerciale scorretta ed aggressiva perché limita eccessivamente l’esercizio del suo diritto contrattuale all’ottenimento del premio. Dal provvedimento impugnato, che riporta molte segnalazioni di consumatori, si evince come le modalità per ottenere il premio ed i relativi limiti non fossero chiari e trasparenti. Infatti gli stessi sono stati obbligati a iscriversi, registrandosi sull’apposito sito online, al programma Samsung people , a comunicare, entro termini stringenti, numerosi dati e informazioni, spesso non strettamente connessi all’ottenimento del beneficio ed a produrre anche documenti in originale. Talvolta, pur avendo seguito questa complessa procedura, non hanno ricevuto il premio.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 11 aprile – 7 maggio 2018, n. 5043 Presidente Volpe – Relatore Brancatelli Fatto 1. Sulla base delle segnalazioni di alcuni consumatori e delle associazioni Federconsumatori Palermo e Unione Nazionale Consumatori, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di seguito, Agcm” o anche Autorità” comunicava l’avvio di un procedimento istruttorio avente ad oggetto una presunta pratica commerciale scorretta posta in essere dalla società Samsung Electronics Italia in avanti, Samsung” relativa alla possibile violazione degli arti. 20, 21, lettere a e b , 23, lettera u , 24, 25 e 26 lettera h , del Codice del Consumo. Le condotte contestate avevano ad oggetto a la diffusione di messaggi pubblicitari carenti di informazioni sulla natura, su condizioni, limitazioni e modalità da seguire per ottenere i premi/vantaggi promessi, nonché la predisposizione di procedure complesse, tali da ostacolare all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori nella richiesta e nell’ottenimento del medesimo premio/vantaggio b l’acquisizione, per finalità di marketing, del consenso all’utilizzo dei dati personali dei consumatori necessario per richiedere i suddetti premi. 2. All’esito del procedimento istruttorio, veniva adottato il provvedimento impugnato, con il quale l’Autorità riteneva la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette quanto alla condotta sopra riportata alla lett. a , per violazione degli artt. 20, 21, 24 e 25, del Codice del Consumo quanto alla condotta sub b , perché contraria agli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Irrogava, quindi, a Samsung una sanzione pari a 2.125.000 euro per la prima pratica e a 975.000 euro in relazione alla seconda. 3. Il provvedimento è stato impugnato da Samsung, che ne ha sostenuto l’illegittimità per i seguenti motivi I – Quanto alla pratica A Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5-9 della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 20-22 e 24-25 del codice del consumo violazione del d.P.R. 430/2001 eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria. Samsung contesta l’omessa valutazione delle varie attività pubblicitarie poste in essere, caso per caso e alla luce delle peculiarità delle iniziative promozionali e delle caratteristiche dei mezzi utilizzati. Inoltre, si duole della mancata considerazione delle disposizioni dettate dal d.P.R. n. 430/2001, disciplinante i concorsi e le operazioni a premio, e della circostanza che la comunicazione pubblicitaria della manifestazione a premio può essere anche ‘ridotta all’essenziale’, qualora il promotore assolva all’obbligo di rinvio specifico al regolamento dell’iniziativa. Sostiene, inoltre, che la tesi dell’eccessiva gravosità della procedura di richiesta dei premi tramite registrazione sulla piattaforma Samsung People sarebbe smentita nei fatti e comunque non sarebbe idonea a configurare una pratica commerciale aggressiva. Motivo II – Quanto alla pratica B Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5-9 della direttiva 2005/29/CE, nonché degli artt. 19 e 24-25 del codice del consumo violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 1 bis, del codice del consumo violazione del d. lgs. 30.6.2003, n. 196 eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria. L’affermazione dell’Autorità secondo cui Samsung avrebbe indebitamente condizionato i consumatori ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali a fini di marketing sarebbe affetta da travisamento dei fatti e comporterebbe un’artificiosa e illogica moltiplicazione degli illeciti contestati. Inoltre, sanzionando tale condotta il provvedimento si sarebbe sovrapposto in un ambito presidiato dalla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al d. lgs. n. 196/2003. Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo, in parte qua, per essere stato adottato in assenza del previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, in violazione di quanto prescritto all’art. 27, comma 1 bis, del Codice del Consumo. III – Quanto al rigetto degli impegni violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 7, del codice del consumo eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria. L’autorità avrebbe illegittimamente rigettato le misure oggetto della proposta di impegni presentate da Samsung durante l’istruttoria nonostante queste rispondessero a tutte le preoccupazioni manifestate dall’Autorità in sede di avvio del procedimento. Motivo IV – Sulle sanzioni violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 9 e 13, del codice del consumo e dell’art. 11 della legge 24.11.1981, n. 689 eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, difetto di istruttoria. Per quanto riguarda la determinazione della sanzione relativa alla pratica a , Samsung sostiene che essa sarebbe priva del requisito della gravità e che la durata sarebbe pari a circa la metà di quella indicata dall’Autorità, avendo avuto inizio non nel 2014, ma soltanto dal marzo 2015, data di attivazione della piattaforma Samsung People, ed essendo cessata del tutto nell’agosto 2016. In generale, poi, Samsung sostiene che le misure attuate avrebbero giustificato una riduzione delle sanzioni superiore a quella concessa e che mancherebbe qualsiasi valutazione in merito alla personalità dell’agente, ed in particolare modo al comportamento di fattiva collaborazione tenuto nel corso del procedimento. 4. Si è costituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato per resistere al ricorso in epigrafe, chiedendone il rigetto siccome infondato nel merito. 5. Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1. Il provvedimento sanzionatorio impugnato ha ad oggetto due pratiche commerciali poste in essere da Samsung, poste in essere nell’ambito di manifestazioni promozionali caratterizzate dalla promessa di ulteriori prodotti e/o rimborsi sul prezzo, nel caso di acquisto dei beni pubblicizzati. 2. La prima delle condotte sanzionate riguarda la carenza di informazioni sulla natura di tali promozioni ovvero sulle limitazioni ad esse connesse, nonché la presenza di procedure complesse, tali da ostacolare l’attività del consumatore di richiesta ed ottenimento del premio. 3. Il primo dei motivi di impugnazione formulati nel gravame concerne questa condotta, che secondo la ricorrente non presenterebbe elementi in grado di qualificarla come pratica commerciale scorretta e aggressiva. Le censure sul punto non sono fondate. Occorre rammentare che il Codice del consumo, all’art. 2, comma 2, lett. c , prevede il diritto dei consumatori ad essere correttamente informati, stabilendo espressamente che essi hanno diritto ad un'adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” ed ancora, alla lettera e , alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali”. Inoltre, ancor più nel dettaglio, l’art. 5, comma 3, prevede che le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto conto anche delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. L'onere di completezza e chiarezza informativa imposto dalla normativa di settore ai professionisti richiede, in sostanza, alla stregua del canone di diligenza, che ogni comunicazione ai consumatori rappresenti i caratteri essenziali di quanto la stessa mira a reclamizzare. La giurisprudenza di questo Tar ha sempre evidenziato che rileva il messaggio che prende l’attenzione” al primo contatto, che i relativi claims” pubblicitari devono sempre essere connotati da tutti gli elementi essenziali per un corretto e obiettivo discernimento Tar Lazio, Sez. I, 12.6.15, n. 8253 e che la decettività del messaggio promozionale può anche riguardare singoli aspetti dello stesso e le specifiche modalità di presentazione del prodotto al fine di agganciare” l’attenzione de il consumatore al primo contatto, senza che possa rilevare in senso contrario la circostanza per la quale, in altri momenti, lo stesso consumatore potesse approfondire la modalità di fruizione del prodotto stesso e le sue effettive qualità in relazione a quanto enfatizzato al primo contatto con evidenza grafica primaria Tar Lazio, Sez. I, 21.1.15, n. 994 e 16.11.15, n. 12979 . Il provvedimento impugnato, dopo aver fornito una esaustiva catalogazione delle iniziative promozionali attivate dal professionista e della loro modalità di gestione, ha indicato, in maniera puntuale, le omissioni informative riscontrate, quali la mancata indicazione che la promozione non si applicava ai soggetti che avessero acquistato il prodotto con partita IVA o la circostanza che la promozione era limitata agli acquisti effettuati presso rivenditori autorizzati. Il provvedimento, inoltre, contiene una stampa delle schermate relative alle promozioni oggetto di contestazione, dalle quali emerge come le limitazioni agli sconti e premi non erano di immediata percezione e la facilità di consultazione del Regolamento era ostacolata dal suo posizionamento in un punto poco visibile del sito. Significativa, in proposito, è l’allegazione di alcuni messaggi pubblicitari a stampa, rispetto ai quali l’Autorità nota come solo a margine, in uno spazio di dimensione minore c.d. footer , con carattere tipografico estremamente piccolo e di non agevole lettura, sono indicate alcune informazioni che pure rivestono significativa importanza si tratta in particolare delle condizioni riguardanti il periodo di validità della promozione, la limitazione relativa ai punti vendita aderenti all'iniziativa o all'esclusione dei venditori on-line, la non cumulabilità con altre iniziative promozionali, il numero massimo di prodotti acquistabili ai fini dell'ottenimento del premio, la necessità di effettuare la registrazione entro un termine perentorio, l'invito alla lettura del Regolamento” cfr. il par. 35 del provvedimento . Analoghe carenze informative relative alle condizioni per ottenere il premio o rimborso sono state riscontrate anche negli spot pubblicitari diffusi via radio o video cfr. il par. 38 del provv. . La condotta descritta è stata correttamente qualificata dall’Autorità quale pratica commerciale ingannevole poiché le informazioni rese al consumatore al primo contatto”, lungi dal contenere le informazioni essenziali per comprendere le condizioni e i limiti della promozione, lasciano supporre che è possibile ottenere immediatamente e facilmente il vantaggio immediatamente collegato all’acquisto del prodotto, e non soltanto in un secondo momento e seguendo la procedura prevista per l’operazione a premio. 4. Parimenti, sono infondate le censure avverso la qualificazione della pratica come descritta come aggressiva. L’art. 24 del Codice del Consumo descrive come aggressiva” una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta e tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso all’indebito condizionamento, limita - o è idonea a limitare - considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce - o è idonea ad indurlo - ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il provvedimento descrive, al paragrafo 105 e ss., i numerosi passaggi procedurali cui il consumatore era obbligato al fine di richiedere il premio l’iscrizione al programma Samsung people” previa registrazione allo specifico sito, la comunicazione entro termini stringenti di numerosi dati e informazioni, taluni dei quali non strettamente connessi all’ottenimento del beneficio ed esprime un giudizio di gravosità e non proporzionalità tra le attività richieste e il beneficio offerto che appare immune dai vizi prospettati nel ricorso. Riporta, inoltre, talune segnalazioni di consumatori che nonostante il compimento del complesso iter procedurale richiesto, non riuscivano comunque ad ottenere il premio, per la presenza di limitazioni non immediatamente chiare al momento dell’acquisto ovvero per la richiesta di ulteriore documentazione da produrre in originale. Si tratta di circostanze sufficienti a dimostrare la presenza di una condotta volta a condizionare indebitamente la scelta del consumatore, attraverso la frapposizione di ostacoli eccessivi all’esercizio del proprio diritto contrattuale all’ottenimento del premio. Dunque, anche in relazione alla identificazione della condotta sub a quale pratica commerciale aggressiva, il provvedimento risulta immune dai vizi prospettati. 5. Con il secondo motivo di impugnazione, Samsun contesta la sussistenza della seconda condotta sanzionata e consistente nella acquisizione, attraverso la registrazione al sito Samsung people”, obbligatoria per la richiesta dei benefici connessi alle vari promozioni, di una serie di dati a fini di marketing, quali quelli della profilazione e fidelizzazione dei consumatori. In relazione a tale motivo, osserva il Collegio che sono fondate le censure della ricorrente, laddove rilevano che la condotta così sanzionata è sotto certi aspetti sovrapponibile a quella già sanzionata in relazione al profilo sub a , con conseguente illegittima duplicazione del medesimo illecito, e che non è comunque raggiunta la prova che l’iscrizione al sito consentisse al professionista di effettuare attività di profilazione dei consumatori, in assenza di un loro specifico consenso. Il provvedimento sanziona la pratica in questione in ragione della seguente motivazione La previsione dell'iscrizione obbligatoria alla piattaforma Samsung People con la richiesta del consenso al trattamento dei dati personali, a prescindere dal rispetto della disciplina di cui al Codice di protezione dei dati personali, appare quindi configurare una pratica commerciale scorretta, nella misura in cui, contrariamente a quanto affermato dalla Parte, l'obbligatorietà dell'adesione a Samsung People, previa registrazione e necessaria espressione del consenso al trattamento dei dati, non risulta strettamente funzionale all'ottenimento del premio o del rimborso oggetto della promozione” par. 124 . La portata decettiva della condotta, intesa in questi termini, è la medesima già oggetto di sanzione in relazione alla pratica sub a , laddove si è contestato al professionista l’incongrua apposizione di eccessivi step procedurali, ivi compresa l’iscrizione obbligatoria a Samsung People”, per la partecipazione alle promozioni, tali da rendere ingiustificatamente difficoltoso l’ottenimento del beneficio promesso par. 110 . Il provvedimento, ai paragrafi 116 e ss. intende dimostrare la scorrettezza e aggressività della condotta in questione perché i dati richiesti, oltre che non strettamente pertinenti alla partecipazione all’iniziativa promozionale, sarebbero in realtà volti a profilare la clientela, in assenza di un puntuale consenso. L’assunto è giustificato dall’Autorità alla stregua delle seguenti considerazioni, riportate ai paragrafi 119 e ss. i dati acquisiti sono utilizzabili dal professionista tra l'altro, anche al fine di inviare comunicazioni promozionali personalizzate ai soci Samsung People” la finalità di marketing è palesata nell'ambito della Privacy Policy di Samsung People adottata dal Professionista, laddove è espressamente prevista la possibilità di inviare agli utenti informazioni su nuovi prodotti e/o servizi, e/o eventi organizzati da Samsung, e promozioni e sconti sui prodotti a marchio Samsung” il professionista ha dichiarato che Samsung People è un programma volto a fidelizzare i clienti con varie iniziative promozioni in primis ”. L’interesse del professionista ad un potenziale sfruttamento, per finalità di marketing, dei dati acquisiti attraverso la piattaforma Samsung People sarebbe anche dimostrato dalle elaborazioni effettuate su tali dati e da un documento, acquisito in fase istruttoria, denominato Proposed approach for Samsung”, predisposto dalla società di consulenza Value Lab Spa, specializzata in marketing. Si tratta, tuttavia, di affermazioni che riguardano la piattaforma Samsung people” nel suo complesso ma che non permettono di risalire ad un uso indebito, al fine di condizionare la clientela, dei dati ivi raccolti per la gestione delle iniziative promozionali. In proposito, va premesso che l’eventuale illegittima raccolta dei dati presenti nella piattaforma o la loro cattiva gestione da parte del professionista costituisce una possibile violazione dei principi in materia di corretto trattamento dei dati personali, il cui accertamento non è di competenza dell’Agcm, trattandosi di una prerogativa rimessa ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 al Garante per la protezione dei dati personali. L’Agcm è, invece, chiamata a verificare se la richiesta dei dati sia avvenuta secondo modalità tali da condizionare la libertà di scelta del consumatore, interessato solo all’ottenimento del premio relativo a una campagna promozionale, obbligandolo anche a partecipare al programma di fidelizzazione della clientela. L’Autorità, nel provvedimento impugnato, sostiene che il consumatore, dopo avere effettuato l’acquisto, non avrebbe potuto fare a meno di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, anche per finalità diverse da quelle necessarie per l’ottenimento del premio, pena il mancato riconoscimento del premio stesso” e fa discendere da ciò la sussistenza di un indebito condizionamento della clientela attraverso l’uso del programma Samsung people” cfr. il par. 127 . Si tratta, tuttavia, di un’affermazione non supportata da un adeguato riscontro probatorio circa l’obbligatorietà di prestare il consenso anche per finalità di marketing. In proposito, il professionista ha fornito evidenze, nel corso dell’istruttoria, che dimostrano come, benché l’iscrizione nella piattaforma fosse obbligatoria per la richiesta del premio, era tuttavia espressamente richiesto un separato consenso per ricevere comunicazioni promozionali cfr. il contenuto della memoria conclusiva presentata da Samsung nel corso del procedimento, pag. 34 e ss. . E’ stata, inoltre, prodotta nel presente giudizio l’informativa sulla privacy relativa alla piattaforma, nella quale si specificava, sotto la sezione finalità del trattamento”, che I dati raccolti saranno utilizzati al fine di permettere la partecipazione degli utenti ad operazioni e concorsi a premio indetti da Samsung Electronics Italia S.p.A Inoltre, con il consenso dell’interessato, i dati saranno utilizzati per inviare agli utenti registrati informazioni su nuovi prodotti e/o servizi e/o eventi organizzati da Samsung, promozioni e sconti sui prodotti a marchio Samsung e comunicazioni di marketing personalizzate sugli interessi degli utenti registrati, anche in base alla combinazione di informazioni pubbliche sull’utente reperite in rete”. Ne consegue che, essendo prevista la richiesta di uno specifico consenso dell’interessato per l’invio di comunicazioni pubblicitarie e per l’attività di profilazione, non risulta provata l’affermazione riportata nel provvedimento al par. 125 secondo la quale il consumatore non poteva esimersi dal fornire una serie di dati personali e dal consentire il trattamento degli stessi, anche per finalità di marketing”. Pertanto, il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha applicato una sanzione pari a 975.000 euro in relazione alla pratica commerciale sub b” ivi descritta, va annullato, non sussistendo i presupposti per ritenere tale condotta autonomamente sanzionabile ai sensi del Codice del Consumo. 6. Alla luce di quanto suesposto, gli ulteriori due motivi di impugnazione presenti nel gravame, relativi al rigetto degli impegni presentati da Samsung nel corso del procedimento e nella quantificazione della sanzione, saranno scrutinati limitatamente alle censure riferibili alla condotta sub a . 7. Per quanto riguarda il rigetto degli impegni, occorre premettere che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Sezione Tar Lazio, Sez. I, 28 luglio 2015, n. 10352 id., 21 gennaio 2015, n. 994 , l’Agcm gode di ampia discrezionalità nell'accogliere o nel respingere le offerte di impegno a cessare il comportamento scorretto da parte dei soggetti che risultano destinatari dell'apertura di una procedura di infrazione. Tale lata discrezionalità si estrinseca in una duplice direzione sia nell'accertare se il caso, per la sua gravità intrinseca e per la natura manifesta della scorrettezza esaminata, merita comunque la finalizzazione del procedimento sanzionatorio, che resterebbe altrimenti inibita dall'accettazione della dichiarazione di impegno, sia nella valutazione dei contenuti specifici della dichiarazione espressiva dello ius poenitendi Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1104 . Nel caso di specie, la motivazione di ritenuta inidoneità degli impegni presentati risulta esaustiva e non illogica, in quanto l’Autorità ha da un lato affermato l’interesse a procedere all’accertamento dell’eventuale infrazione in ragione della natura e dell’ampiezza della pratica e in considerazione del vasto numero di consumatori potenzialmente interessati dalla stessa e ha, inoltre, ritenuto non idonee le misure implementate nella misura in cui non indicano, in maniera esaustiva, la natura e i dettagli delle promozioni, enfatizzando la possibilità di partecipare alle stesse, senza qualsivoglia limitazione” cfr. la comunicazione di rigetto degli impegni, assunta dall’Autorità il 4 ottobre 2016 . 8. Infine, la quantificazione della sanzione relativa alla pratica sub a risulta corretta, essendo stata commisurata sulla base dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, richiamati dall'articolo 27, co. 13, del d.lgs. n. 206/05, e quindi la gravità della violazione, l’opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, la personalità dell'agente e le condizioni economiche dell'impresa stessa. In ordine alla gravità, si è tenuto conto dell’importanza del professionista, del significativo numero di consumatori coinvolti, dalla diffusione di messaggi pubblicitari attraverso tutti i principali canali della comunicazione di massa e dall’imposizione di condizioni particolarmente gravose per l'ottenimento dei premi promessi. Non colgono nel segno, in proposito, le censure della ricorrente laddove sostiene che il giudizio di gravità si sarebbe limitato a considerare quella parte di condotta riferibile alla imposizione della procedura tramite piattaforma Samsung People, in quanto l’Autorità ha fatto riferimento a numerosi altri fattori quali la scarsa intellegibilità delle condizioni e limitazioni di accesso alle promozioni e la richiesta di documenti e dati eccessivi per fruire del beneficio riferibili alla condotta sanzionata nel suo complesso e unitariamente considerata, che ha ritenuto non del tutto superati anche a seguito delle modifiche al meccanismo di accesso delle promozioni apportate dal professionista. Per le medesime ragioni, non sono fondate le censure relative alla individuazione della durata della pratica, che ha avuto inizio nel 2014 data di inizio della diffusione dei messaggi promozionali ed era ancora in corso al momento dell’adozione del provvedimento. Nel determinare la sanzione, infine, l’Autorità ha anche tenuto adeguatamente conto del comportamento propositivo tenuto dal professionista, che ha spontaneamente attenuato, attraverso, l’adozione di misure correttive, talune delle criticità riscontrate nella gestione delle promozioni, e per tale ragione ha diminuito la sanzione dall’importo iniziale di 2.500.000 euro a quello di 2.125.000 euro. La misura finale così determinata della sanzione relativa alla pratica sub a risulta, in definitiva, corretta e adeguata rispetto ai parametri previsti dalla legge. 9. In conclusione, il ricorso va respinto quanto alla contestazione dell’illecito sub a e della relativa sanzione di 2.125.000 euro, mentre merita di essere accolto quanto alla pratica descritta sub b e alla correlata applicazione di una sanzione pari a 975.000 e il provvedimento impugnato va, conseguentemente, annullato limitatamente alla parte ivi considerata. 10. In ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio possono compensarsi. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nella parte in cui accerta che condotta descritta al punto II lett. b costituisce una pratica commerciale scorretta e irroga alla ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di 975.000 euro. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.