Città d'arte: difficile distinguere tra storia e progresso

Anche l'insegna di uno storico hotel di Venezia può essere considerato un elemento ornamentale come il tappeto e le sue sculture che da tempo immemorabile accolgono i visitatori.

Per questo motivo il Comune non può decretarne l'improvvisa rimozione senza un'approfondita istruttoria e una adeguata motivazione. Lo ha chiarito il TAR Veneto, sez. III, con la sentenza n. 414 del 18 aprile 2018. Il caso. Il titolare di un hotel tipico posizionato nel centro della Serenissima ha ricevuto dal Comune di Venezia l'ordine di immediata copertura e rimozione di alcuni mezzi pubblicitari posizionati all'ingresso della struttura. Ovvero una incisione con il nome dell'hotel, due sculture raffiguranti il tipico leone di Venezia, un tappeto pubblicitario e una insegna bifacciale installati senza alcun titolo. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto con successo censure al Collegio. 2 leoni seduti all'ingresso dell’hotel Molti degli elementi decorativi e pubblicitari individuati dal provvedimento comunale hanno oltre un secolo di vita, specifica la sentenza. Altre installazioni sono risalenti agli anni 60 del secolo scorso, ovvero ben prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuali in materia di pubblicità e tutela degli ambiti urbani. Peraltro, prosegue la difesa del ricorrente, tutti gli elementi pubblicitari ed ornamentali sono perfettamente integrati con il contesto urbano della città di Venezia. Siccome al Comune sono state fornite puntuali indicazioni anche fotografiche che attestano la presenza di queste installazioni in periodi storici non sospetti a parere del Collegio l'ordine di rimozione deve essere annullato. Anche perché, 2 leoni seduti all'ingresso di un hotel non possono certo essere classificati come impianti pubblicitari.

TAR Veneto, sez. III, sentenza 11 – 18 aprile 2018, n. 414 Presidente Rovis – Estensore Rinaldi Fatto e diritto La società ricorrente, titolare di un’attività alberghiera esercitata nell’immobile sito in Venezia, San Marco 2283/a, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, con i quali il Comune di Venezia le ha ordinato l’immediata copertura e rimozione di alcuni mezzi pubblicitari quali un’incisione con dicitura Hotel Flora” su pensilina, due sculture raffiguranti un leone seduto posti all’esterno dell’entrata, un tappeto con dicitura Hotel Flora”, una insegna bifacciale con illuminazione interna e dicitura Hotel Flora” , che si assumono installati in assenza della necessaria autorizzazione, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, contrastando nel merito le avverse pretese. All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione. Il provvedimento impugnato, con cui il Comune di Venezia ha ordinato alla ricorrente di procedere all’immediata copertura e rimozione dei mezzi pubblicitari ivi indicati, è illegittimo poiché viziato da eccesso di potere, sotto i profili del difetto d‘istruttoria e di motivazione, per le ragioni di seguito sinteticamente esposte. Secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non specificamente contestato dal Comune, alcuni degli elementi pubblicitari e/o decorativi che formano oggetto del gravato provvedimento di rimozione in particolare, la pensilina realizzata in ferro battuto e vetri piombati policromi e le due sculture raffiguranti un leone seduto risalgono ai primi del Novecento altri elementi pubblicitari erano già presenti negli anni ‘60 del secolo scorso, ben prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 446/1997 e del Regolamento Comunale CIMP del 1999, asseritamente violati tutti gli elementi pubblicitari od ornamentali sono, inoltre, perfettamente integrati nella città storica. Il Comune, pur a fronte del materiale fotografico inviato dall’interessata all’organo accertatore e delle deduzioni svolte dalla ricorrente in ordine alla compatibilità degli elementi pubblicitari con la disciplina legislativa e regolamentare vigente al momento della loro installazione, non ha indicato la normativa che, all’epoca, richiedeva il possesso di uno specifico titolo abilitativo per l’installazione di detti mezzi pubblicitari e/o decorativi né risulta aver in alcun modo valutato il carattere storico di detti elementi e la loro integrazione nel tessuto urbano, omettendo ogni considerazione al riguardo. Il Comune, oltre a muovere dal presupposto non dimostrato circa il carattere abusivo degli elementi pubblicitari installati presso l’Hotel Flora, ha, altresì, assimilato ai mezzi pubblicitari tradizionali es. insegna, tappeto con la dicitura aziendale anche elementi, quali le due sculture raffiguranti un leone seduto poste all’ingresso dell’albergo, che obiettivamente non possiedono tali caratteristiche, rivestendo un mero carattere ornamentale. Alla luce dei suesposti rilievi, ritenuto che, nel particolarissimo caso di specie, il provvedimento repressivo dovesse essere sorretto da un’adeguata istruttoria e da una più approfondita motivazione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento prot. 298118 del 15 luglio 2011, salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A Le spese di lite possono essere compensate in ragione della particolarità della vicenda scrutinata e della controvertibilità delle questioni trattate. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.