Quando il camper perde posti sono guai grossi per l'impresa

Se un produttore reclamizza un autocaravan omologato per 5 persone mentre in realtà il mezzo ne può ospitare solo 4, può scattare una sanzione per pratica commerciale scorretta da 300mila euro.

Lo ha evidenziato il TAR Lazio, sez. I, con la sentenza n. 3063 del 19 marzo 2018. Il caso. Un utente ha acquistato un camper che è stato specificamente pubblicizzato nella fiera specializzata di Parma e sul web come omologato per il trasporto di 5 persone scoprendo però, al momento dell'utilizzo in strada, che sulla carta di circolazione del veicolo risultavano indicati solo 4 posti. A seguito della segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato l'impresa è stata sanzionata per esercizio di una pratica commerciale scorretta. Contro questa misura punitiva, confermata anche dal parere dell'Autorità per la Garanzia delle Comunicazioni, l'interessato ha proposto ricorso al Collegio ma senza successo. 4 posti anziché 5 Il comportamento del produttore, a parere dell'Autorità, deve essere censurato per aver fornito informazioni non rispondenti al vero inducendo il consumatore in errore riguardo ad un elemento indubbiamente rilevante del prodotto pubblicizzato – quale la caratteristica tecnica – e tale da indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso . In pratica il produttore non è stato chiaro nell'evidenziare le condizioni di acquisto ed utilizzo del mezzo in questione e pertanto lo stesso deve essere sanzionato per pratica commerciale scorretta. Ovvero per pubblicità ingannevole di un mezzo di trasporto. L'importo della sanzione è stato correttamente correlato alla gravità del fatto e alla dimensione della società, conclude la sentenza. Dunque il ricorso deve essere respinto con la condanna alle spese del proponente.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 28 febbraio – 19 marzo 2018, numero 3063 Presidente Volpe – Estensore Perna Fatto 1. Sulla base della segnalazione proveniente da un consumatore, ed a seguito della acquisizione di informazioni d’ufficio, in data 9 agosto 2016 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di seguito, AGCM” o anche Autorità” comunicava l’avvio di un procedimento istruttorio PS10543 avente ad oggetto una ipotesi di violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, nei confronti della odierna esponente, la società T. s.p.a. di seguito, anche T.” o società” , operatore nel settore della produzione di autocaravanumero 2. Nella comunicazione di avvio si ipotizzava la censurabilità dell’attività promozionale relativa al camper Roller team modello Magnifico 285”, prodotto da T. S.p.A., attuata attraverso il catalogo pubblicizzato sul sito internet http //www.rollerteam.it/IT-it/ ed il materiale pubblicitario ricevuto dal segnalante nell’ambito della fiera del camper di Parma” nel settembre 2015, come idonea ad ingannare la collettività in particolare, nella scheda tecnica di carattere pubblicitario relativa al camper suddetto, veniva espressamente indicata l’omologazione a 5 posti, nell’apposito riquadro dedicato all’indicazione dei posti omologati per singolo veicolo”, mentre il consumatore, successivamente all’acquisto del veicolo avvenuto nell’ottobre 2015 presso il rivenditore Alfacaravan, aveva appreso che il veicolo era stato omologato per 4 posti, come indicato nella carta di circolazione. 3. Poiché la pratica commerciale era stata diffusa a mezzo internet, veniva richiesto il parere all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Agcom” , ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo. Con parere reso in data 14 dicembre 2016, quest’ultima riteneva che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie il mezzo internet fosse uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale in questione. 4. Alla luce della documentazione acquisita e dei rilievi istruttori emersi, AGCM, all’adunanza del 21 dicembre 2016, deliberava che la condotta contestata costituiva una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21 del Codice del Consumo, e ne vietava la diffusione o continuazione irrogava alla società T. S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria di 300.000 € trecentomila euro . 5. Avverso il suddetto provvedimento la società si gravava con il ricorso in epigrafe e ne chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi 1 VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 20 E 21 CODICE DEL CONSUMO, ANCHE IN RELAZIONE ALL’ART. 3 L. numero 689/1981 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANIFESTA ILLOGICITÀ - MANCANZA DI MOTIVAZIONE. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo sia per aver ritenuto sussistente una pratica commerciale scorretta posta in essere dalla ricorrente, sia per aver quantificato la sanzione nell’importo posto a carico di T. spa. Il giudizio espresso da AGCM circa la sussistenza nella specie di una pratica commerciale scorretta” sarebbe erroneo e illegittimo per insanabile contrasto con le risultanze istruttorie, e quindi manifestamente irrazionale, non avendo l’Autorità effettuato una congrua istruttoria circa l’esistenza dell’elemento soggettivo della violazione e, di conseguenza, riconosciuto la buona fede della ricorrente o, quanto meno, l’esistenza di un mero errore. Il dato tecnico oggetto di segnalazione all’Autorità i.e. la caratteristica del prodotto contenuta nel catalogo e nella scheda tecnica presenti alla Fiera di Parma, relativa a 5 posti omologati sarebbe stato un dato provvisorio, in quanto, al momento della predisposizione del materiale pubblicitario, non sarebbero stati disponibili i dati definitivi relativi alle versioni ancora da realizzare tanto è vero che il catalogo presentato in fiera e poi incluso sul sito web avrebbe precisato chiaramente che i dati ivi riportati sono provvisori e devono essere confermati” e che i consumatori avrebbero dovuto prima dell’acquisto chiedere conferma delle caratteristiche del prodotto ai concessionari. In ogni caso, dopo la produzione dei primi pezzi il dato provvisorio sarebbe stato rettificato dicembre 2015 dalla società attraverso comunicazione a tutti i concessionari mentre nelle pagine specifiche del sito internet di T. sarebbe stato indicato che i posti omologati erano 4 e non 5. 2 VIOLAZIONE DELL’ART. 27 CODICE DEL CONSUMO E DELL’ART. 16 DELIBERA AGCM 1.4.2015 numero 25411 – VIOLAZIONE DELLE NORME E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI PARERI – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANCANZA DI MOTIVAZIONE – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. Il parere dell’AGCOM sarebbe illegittimo in quanto standard e generico e non rispondente allo scopo delle norme che richiedono tale parere dell’AGCOM sugli effetti dell’utilizzo dello specifico mezzo internet nei singoli casi specifici, oltre che per carenza di istruttoria. La decisione finale dell’AGCM sarebbe illegittima sia in via derivata sia in via autonoma, per avere l’Autorità recepito il parere dell’AGCOM acriticamente e senza effettuare alcuna istruttoria volta a corroborarne il contenuto. Entrambe le Autorità avrebbero errato nel ritenere il mezzo internet idoneo a influenzare effettivamente la realizzazione della pratica commerciale, soprattutto trattandosi, nella specie, di caratteristiche tecniche la diffusione a mezzo internet, poi, non sarebbe stata idonea neanche in concreto a influenzare effettivamente la realizzazione della pratica commerciale, come sarebbe dimostrato da taluni dati statistici, relativi al periodo rilevante settembre 2015-luglio 2016 - che la ricorrente riporta - e che le due Autorità illegittimamente avrebbero omesso di acquisire. 3 VIOLAZIONE DELL’ART. 27 CODICE DEL CONSUMO E DEGLI ARTICOLI 6 E 9 DELIBERA AGCM 1.4.2015 numero 25411 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – MANCANZA DI MOTIVAZIONE. Tutti i provvedimenti impugnati sarebbero altresì illegittimi per grave vizio procedurale consistente nel non avere l’ACGM, in alcun momento del procedimento, informato la ricorrente della facoltà di presentare impegni ai sensi degli articoli 27 7 Codice del Consumo e 6 e 9 Delibera AGCM 1.4.2015 numero 25411, e invitato la società a presentare eventuali impegni. 4 VOLAZIONE DELL’ART. 27 CODICE DEL CONSUMO E DELL’ART. 11 L. numero 689/1981 – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA - MANCANZA DI MOTIVAZIONE. La ricorrente contesta l’attività di quantificazione della sanzione amministrativa, nel determinare la quale l’Autorità avrebbe mal apprezzato la gravità della pratica commerciale e la durata della violazione, quest’ultima calcolata senza menzionare che la società aveva fin dal dicembre 2015 avvisato tutti i concessionari, richiamandoli sulla circostanza specifica dell’intervenuta omologazione per 4 anziché 5 posti, e che, in ogni caso, si era registrato un solo caso di reclamo. Inoltre, AGCM avrebbe omesso di applicare tutti i criteri normativamente previsti – come la personalità dell’agente” - e motivare di conseguenza, basandosi in modo praticamente esclusivo sul volume delle vendite del camper in questione nel periodo rilevante 5 camper . Il frutto di queste violazioni di legge sarebbe la comminazione di una sanzione sproporzionata anche rispetto alle sanzioni comminate dalla stessa AGCM in procedimenti analoghi, riguardanti pratiche commerciali, ritenute scorrette dall’Autorità, molto più gravi di quella contestata alla T., incluse pratiche poste in essere nel settore automobilistico, con riferimento a caratteristiche del prodotto e anche attraverso internet, da società multinazionali con fatturato, produzione e commercializzazione ben superiore a quello della ricorrente. 6. Si sono costituite in giudizio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le Garanzie nelle telecomunicazioni, che hanno chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato. 7. Con ordinanza collegiale numero 1741/2017 del 5 aprile 2017 la Sezione ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’atto impugnato proposta dalla ricorrente. 8. All’udienza del 28 febbraio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto Il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale l’Autorità ha accertato che la società T. spa ha realizzato e diffuso messaggi pubblicitari che, con riferimento al camper della tipologia Roller team modello Magnifico 285”, riportavano erroneamente il numero di posti omologati. In particolare, il professionista aveva diffuso nel settembre 2015, nell’ambito della fiera del camper di Parma”, una scheda tecnica di carattere pubblicitario relativa al camper suddetto in cui veniva espressamente indicata l’omologazione a cinque posti, nell’apposito riquadro dedicato, in luogo di quattro posti, come indicato nella carta di circolazione relativa al veicolo in questione. Inoltre, relativamente allo stesso veicolo, sul sito http //www.rollerteam.it/IT-it/ veniva diffuso il catalogo 2016 della T. S.p.A., in cui era riportata l’indicazione di cinque posti omologati per singolo veicolo. Secondo le risultanze dell’Autorità, tale messaggio veniva diffuso almeno fino al 29 luglio 2016. 1. Venendo all’esame del merito, il Collegio, anche ad una non più sommaria delibazione della causa, ritiene il gravame infondato e meritevole di rigetto. 2. Con il primo mezzo l’odierna deducente nega che la condotta di T. spa possa essere ritenuta una pratica commerciale scorretta a dire della ricorrente, erroneamente l'Autorità avrebbe considerato scorretta e contraria alla diligenza professionale la pratica commerciale oggetto del procedimento, omettendo di accertare l’esistenza dell’elemento soggettivo della violazione e di riconoscere che la società era incorsa in un errore, pubblicando un dato ancora provvisorio. 2.1 La censura non è meritevole di adesione. 2.2 Osserva preliminarmente il Collegio che l'Autorità, con il provvedimento gravato, conformemente al parere reso da AGCOM, ha sanzionato la scorrettezza, sub specie di azioni ingannevoli, delle condotte poste in essere da T., in quanto ritenute idonee ad ingenerare nel consumatore falsi affidamenti in ordine ad elementi essenziali della decisione di acquisto di un’autovettura, quale il numero di posti omologati di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione di natura commerciale pienamente consapevole. Dagli accertamenti istruttori è risultato che la società forniva informazioni non rispondenti al vero, inducendo il consumatore in errore riguardo ad un elemento indubbiamente rilevante del prodotto pubblicizzato - quale la caratteristica tecnica costituita dal numero di posti omologati di un veicolo – e tale ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2.3 A tal riguardo, l’art. 21 del d.lgs. numero 206/2005 pone, in capo ai produttori, l’onere di chiarezza e di completezza delle informazioni, che non può non riguardare gli aspetti salienti dell’offerta [nel caso concreto] aspetti attinenti ad una caratteristica incidente sulle modalità di utilizzo, presenti e future, dell’autovettura [ ] tutti elementi di sicuro interesse per effettuare una scelta consapevole da parte del consumatore” TAR Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, numero 5226 . Pertanto, in mancanza di una corretta e veritiera indicazione sugli elementi essenziali della decisione di acquisto, il consumatore non era correttamente reso edotto né dotato degli strumenti informativi necessari per effettuare una compiuta, razionale e consapevole scelta di adesione. Appare infatti evidente che, qualora il professionista avesse indicato con chiarezza e completezza nel messaggio i termini e le condizioni per l’acquisto dell’autovettura in questione, il consumatore sarebbe stato posto nella condizione di apprezzare e valutare l'offerta pubblicitaria per operare con piena consapevolezza la propria decisione commerciale. Correttamente, dunque, l'Autorità ha ritenuto non assolto nel caso di specie l'onere di completezza e chiarezza informativa imposto ai professionisti dalla normativa di settore la quale richiede, anche sulla scorta della consolidata giurisprudenza, alla stregua dello standard di diligenza concretamente pretendibile, che ogni messaggio rappresenti i caratteri essenziali di quanto mira a reclamizzare ogniqualvolta la loro omissione, o l'enfatizzazione di taluni elementi, renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta, così inducendo il consumatore, attraverso il falso convincimento del reale contenuto della stessa, in errore, condizionandolo nell'assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato” Tar Lazio, I, 23 febbraio 2011, numero 1688 . 2.4 In corretta applicazione delle descritte coordinate interpretative, il messaggio sanzionato è stato, quindi, ritenuto ingannevole in ragione del suo concreto atteggiarsi, volto ad enfatizzare elementi di maggiore capacità persuasiva ed attrazione, omettendo di fornire una comunicazione chiara e completa in ordine agli elementi essenziali dell’offerta. Avuto riguardo al contesto fattuale e alla durata della pratica accertata, correttamente AGCM ha ritenuto imputabile non già ad un errore ma alla mancanza di diligenza tenuta dal professionista, la diffusione di informazioni ingannevoli con riferimento al numero di posti omologati. E, invero, la circostanza che le contestazioni rilevate nel settembre 2015 fossero ancora presenti nel catalogo diffuso on line sul sito della società al luglio 2016, al momento dell’avvio del procedimento, risulta idonea, a parere del Collegio, a sconfessare la tesi attorea che vorrebbe ricondurre la diffusione di informazioni non rispondenti al vero ad un erroneo utilizzo di dati provvisori, non tempestivamente rimossi dopo una prima fase della promozione. Deve invece imputarsi al professionista il non essere tempestivamente intervenuto per rimuovere il contenuto decettivo del messaggio, pur nella consapevolezza della sua inesattezza. Ciò in quanto, come la Sezione ha avuto modo di affermare, Grava [dunque] sul soggetto che offre un prodotto o una prestazione l’onere di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore Tar Lazio, sez. I, 8 gennaio 2013, numero 104 , secondo una valutazione ex ante, che prescinde sia dall’idoneità della condotta ingannevole rispetto alle effettive competenze dei soggetti che sono specificamente venuti in contatto con l’operatore, sia dal concreto danno ad essi procurato Tar Lazio, sez. I, 18 settembre 2014, numero 9829 id. 9 settembre 2014, numero 9559 id.12 giugno 2015, numero 8253 id. 10 novembre 2015, numero 12708 . 2.5 Né, come ritenuto dall’Autorità nel provvedimento impugnato, il professionista poteva esimersi dal rispetto dei parametri di diligenza professionale fissati dalla normativa generale di tutela dei consumatori in virtù della clausola di esonero da responsabilità in caso di difformità dalle informazioni e foto contenute nel catalogo, con riserva di apportare successivamente qualsiasi modifica. Infatti, come affermato dalla giurisprudenza, diversamente operando si consentirebbe di disapplicare in via pattizia i criteri legali per la determinazione della responsabilità dell’illecito, che in quanto ascrivibili all’ambito di clausole di ordine pubblico sono sottratti al potere dispositivo dei soggetti privati C.d.S., VI, 25 maggio 2012, numero 3055 24 marzo 2011, numero 1813 24 marzo 2011, numero 1809-1810-1811-1812” Tar Lazio, 13 gennaio 2015, numero 372 . 3. Con il secondo motivo la ricorrente svolge plurime censure avverso il parere di Agcom e la decisione finale di AGCM, tutte nel loro complesso non condivisibili in quanto prive di fondamento. 3.1 Quanto al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la semplice lettura dello stesso appare sufficiente a fugare qualunque dubbio in merito alla asserita illegittimità e genericità. In effetti, il detto parere è rispettoso della previsione dell'articolo 27, comma 6, del medesimo Codice, di tal che Agcom limita[re] le valutazioni [di questa Autorità] all'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione, utilizzato per diffondere la pratica commerciale, a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza e/o scorrettezza della medesima pratica”. Tanto premesso, si osserva che il parere reso da Agcom non ha alcunché di generico, ma ha specifico e peculiare riguardo al caso di specie, laddove considera che per effetto delle informazioni pubblicitarie non rispondenti al vero relative alla commercializzazione del camper Roller team modello Magnifico 285 meccanica Fiat Ducato , contenute sia nella scheda tecnica di carattere pubblicitario sia nel catalogo diffuso tramite internet, il consumatore, potrebbe poi effettivamente fruire delle offerte del professionista e aderire all'acquisto del suddetto autoveicolo camper, così sviluppando in concreto la piena potenzialità promozionale della comunicazione on line, rafforzata anche dalla campagna pubblicitaria resa mediante le schede tecniche esplicative diffuse in fiere specializzate” e conseguentemente conclude che, allo stato della documentazione in atti, nel caso di specie il mezzo internet sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica commerciale rispetto alla quale è richiesto parere a questa Autorità”. E pertanto vanno disattese sia le doglianze dirette avverso il parere di Agcom, sia quelle volte a contestare una illegittimità in via derivata del provvedimento sanzionatorio. 3.2 Quanto alla dedotta carenza istruttoria di entrambi i provvedimenti, che non avrebbero effettuato alcuna indagine sull’effettiva idoneità in concreto del mezzo internet di influenzare effettivamente la realizzazione della pratica commerciale in esame, si osserva quanto segue. 3.3 A tal riguardo va premesso che la valutazione del carattere ingannevole della comunicazione pubblicitaria costituisce una valutazione tecnico-discrezionale compiuta dall'Autorità, che può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di giudizio di legittimità soltanto sotto il profilo della congruenza logica e della razionalità delle deduzioni espresse rispetto al tenore dei messaggi segnalati sicché, per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di corretta e completa acquisizione degli elementi di fatto rilevanti, il convincimento dell'Autorità non è sindacabile se non sul piano della ragionevolezza e della congruità della valutazione, con esclusione di interventi del Giudice di carattere sostitutivo idonei a sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile od il proprio modello logico di attuazione del concetto indeterminato all'operato dell'Autorità, dovendosi reputare, di contro, ragionevole l'esistenza di una riserva di amministrazione in ordine al merito amministrativo, specie laddove vengano in rilievo provvedimenti adottati da un organo posto in posizione di particolare indipendenza, nell'esercizio di poteri neutrali ex multis, Cons. Stato, VI, 25 febbraio 2003, numero 1054 id., 1° ottobre 2002, numero 5156 . 3.4 Tanto premesso, occorre considerare che l’odierna deducente contesta la lettura che nel provvedimento impugnato viene fatta del messaggio pubblicitario, nella sua percepibilità da parte del consumatore medio nel settore di riferimento, senza che tuttavia gli argomenti offerti riescano a scalfire la linearità dell’apparato motivazionale svolto dall’Autorità al fine di pervenire ad un convincimento di complessiva ingannevolezza del messaggio. E, invero, nel caso di specie l'AGCM ha operato una congrua e logica decodifica del messaggio esaminato, tenuto conto delle affermazioni in esso contenute e del contesto complessivo, pervenendo, sulla base della documentazione istruttoria, all’accertamento della scorrettezza del messaggio per la inesattezza delle informazioni relative ad un elemento essenziale della decisione di acquisto di un veicolo, quale il numero dei posti omologati. 3.5 Né poteva valere ad escludere l’ingannevolezza del messaggio la circostanza che il consumatore potesse acquisire da contatti ulteriori più precise informazioni sull’iniziativa ai fini dell’adozione di una scelta consapevole. E, invero, secondo il costante orientamento della Sezione, è irrilevante la possibilità che informazioni più dettagliate siano fornite o rese comunque disponibili in un contesto diverso o in una fase successiva a quella in cui la condotta si realizza, dovendo la correttezza della stessa essere verificata nell'ambito del medesimo contesto di comunicazione in cui la pratica commerciale oggetto di indagine viene integrata, e non già sulla base di ulteriori informazioni caratterizzanti diverse condotte o sulla base di informazioni che il professionista renda disponibili a contatto già avvenuto” Tar Lazio, Sez. I, 21 luglio 2011, numero 6563 23 febbraio 2011, numero 1688 20 settembre 2010 numero 32371 24 giugno 2010 numero 20910 21 luglio 2010 numero 27458 3 marzo 2010, numero 3287 8 settembre 2009 numero 8395, numero 9743 del 2009 14 settembre 2009, numero 8670 numero 276 del 2008 . E, infatti, l'omissione informativa in ordine alla reale consistenza dell'offerta non viene sanata dalla circostanza della possibilità di ottenere ulteriori dettagli informativi non contestuali al messaggio promozionale che risulti idoneo, nella sua decettività, ad agganciare il consumatore, risultato questo che costituisce, in definitiva, lo scopo del messaggio stesso e che viene raggiunto attraverso la sua ingannevolezza, determinata dalle modalità della sua presentazione complessiva che non consente una precisa ed immediata percezione dell'offerta reale scopo della disciplina dettata a tutela del consumatore essendo, appunto, quello di salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore sin dal primo contatto pubblicitario, imponendo al professionista un particolare onere di chiarezza nella propria strategia comunicativa Tar Lazio, I, 4 febbraio 2013 numero 1177 8 gennaio 2013 numero 106 8 gennaio 2013, numero 104 . D’altra parte, come il costante orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, ha evidenziato, la particolare competenza dei destinatari del messaggio pubblicitario e la consequenziale maggiore attitudine a decifrare in maniera più penetrante e meglio documentata i messaggi diffusi dal professionista non sono idonei ad elidere gli obblighi di correttezza informativa gravanti sull’operatore economico, atteso che l’oggettiva parzialità ed omissività del messaggio integrano, anche in tali casi, quelle caratteristiche di decettività che la normativa applicata intende contrastare cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I, 7 giugno 2016, numero 6521 . 3.6 Ne consegue che il provvedimento risulta congruamente e correttamente motivato nella parte in cui individua i profili di ingannevolezza dei messaggi pubblicizzati, tenuto conto, per quanto sopra precisato, che la portata ingannevole delle informazioni veicolate al consumatore era accentuata dalla circostanza che, nella specie, esse riguardavano un elemento essenziale della decisione di acquisto del veicolo. 3.7 Quanto al rilievo per cui l’Autorità avrebbe ricevuto una sola segnalazione al riguardo, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, ai fini della configurazione dell’illecito consumeristico non rileva l’esiguità delle segnalazioni, mentre il carattere episodico e occasionale del fenomeno, oltre ad essere contraddetto dalle evidenze istruttorie, risulta irrilevante ai fini che ne occupano, anche alla luce dell’orientamento della Sezione il quale esclude che la significatività statistica del dato percentuale dei consumatori o clienti destinatari della pratica possa assurgere ad elemento negativo ostativo all'integrazione della fattispecie di una pratica commerciale scorretta” Tar Lazio, I, 8 aprile 2009, numero 3722 - PS91- Enel Energia, conf. da C.d.S., VI, 17 aprile 2012, numero 4753 - PS91 Enel Energia . Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, Per configurare una pratica commerciale è sufficiente che si tratti di una prassi - tale essendo il significato di pratica” - e che questa sia rivolta in incertam personam, sicché l’elemento materiale della pratica commerciale scorretta può estrinsecarsi anche in condotte che nei fatti poi risultano soggettivamente identificabili, senza necessità che la stessa debba dirigersi, numericamente, contro una consistente percentuale di consumatori, o clienti, dell’impresa, ovvero concretarsi in condotte reiterate nel tempo, potendo tale dato tutt’al più rilevare quale criterio di valutazione della gravità oggettiva della condotta e del grado di colpevolezza in sede di determinazione dell’entità della sanzione” Consiglio di Stato, 22 luglio 2014, numero 3896 7 settembre 2012, numero 4753 TAR Lazio, sez. I, 5 maggio 2016, numero 5220 . 4. Nessun pregio riveste, poi, la censura di ordine procedimentale relativa alla circostanza che l’Autorità avrebbe mancato di invitare la ricorrente a presentare impegni. A termini dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo, l'Autorità può ottenere dal professionista responsabile l'assunzione dell'impegno di porre fine all'infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità, sempre che non si versi in ipotesi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale. La norma tuttavia non prevede alcun onere né tantomeno obbligo da parte di AGCM di informare il professionista della facoltà di presentare impegni né di invitarlo a presentarli, come si pretenderebbe da parte ricorrente. Diversamente, si porrebbe una prescrizione in contraddizione con l’istituto degli impegni, caratterizzati dalla valutazione, rimessa all’Autorità, della idoneità degli stessi, valutazione che ha un carattere ampiamente discrezionale TAR Lazio, I, 8 settembre 2009, numero 8394 , in quanto impinge nell'autonomia di cui AGCM dispone relativamente alla determinazione delle proprie priorità di intervento TAR Lazio, I, 25 febbraio 2010, numero 3077 24 febbraio 2010, numero 2974 . 5. Con il quarto e ultimo motivo di impugnazione, la società T. contesta la quantificazione della sanzione irrogata, pari a € 300.000, che non terrebbe correttamente conto dei parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge numero 689/81. L’Autorità avrebbe mal apprezzato la gravità della pratica commerciale e la durata della violazione, e trascurato di considerare i criteri normativamente previsti, come la personalità dell’agente”, basandosi esclusivamente sul volume delle vendite del camper in questione nel periodo rilevante 5 camper , dando luogo ad una sanzione sproporzionata. 5.1 Deve osservarsi come nella determinazione della sanzione l’Autorità si sia attenuta ai parametri di riferimento individuati dall’art. 11 della legge numero 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del d.lgs. numero 206/05, sicché la quantificazione è, in concreto, avvenuta sulla base della gravità della violazione, dell’opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente e delle condizioni economiche dell'impresa stessa. 5.2 In tale quadro di riferimento, di particolare rilievo è la valutazione della dimensione economica e dell'importanza del professionista che risponde a due diverse finalità in quanto, da un lato, è volta a garantire l'effettiva efficacia deterrente della sanzione pecuniaria, dall'altro, concorre a delineare la gravità della condotta nella considerazione che la dimensione economica del professionista, la sua notorietà - e conseguente credibilità - e la sua posizione nel mercato rendono più efficace la comunicazione pubblicitaria aggravandone la valenza lesiva della condotta. L’Autorità ha, quindi, correttamente correlato la gravità della violazione alle dimensioni della società e all'ampiezza della pratica. 5.2.1 Quanto al primo profilo, ha considerato che il professionista era un operatore nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di veicoli, in particolare della tipologia di camper, autocaravan e furgoni allestiti, nonché di relativi accessori e parti di ricambio, con un fatturato, nel 2015, da bilancio di esercizio chiuso al 31 agosto 2015, pari a 113.559.409 euro, e tale riferimento al fatturato appare corretto, atteso che in materia di pratiche commerciali scorrette le sanzioni devono essere adeguate ed efficaci e dunque assolvere ad una concreta funzione dissuasiva, mentre non assume altrettanto rilievo significativo l’utile o la perdita conseguiti cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I, 11 marzo 2016, numero 3101, che richiama pure l’orientamento della Corte di Giustizia UE, 16 aprile 2015, C-388/13 Cons. Stato, sez. VI, 11 maggio 2017, nnumero 2177 e 2178 . 5.2.2 Quanto al secondo aspetto, essa ha adeguatamente tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, l’obbligo di completezza e chiarezza delle informazioni veicolate si presentava particolarmente stringente, anche in considerazione del fatto che la pratica commerciale contestata aveva ad oggetto un elemento indubbiamente rilevante del prodotto pubblicizzato - quale la caratteristica tecnica costituita dal numero di posti omologati del veicolo - tale da indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Sempre con riguardo alla gravità, l’Autorità ha considerato altresì la portata decettiva della campagna pubblicitaria realizzata anche tramite un mezzo, quale Internet, potenzialmente idoneo a raggiungere un numero considerevole di consumatori, trattandosi, nella specie, di una fattispecie di pericolo” Tar Lazio, sez. I, 11 marzo 2016 numero 3101 . 5.3 Quanto alla durata della violazione, correttamente è stato ritenuto che la pratica commerciale fosse stata posta in essere dal settembre 2015 alla fine di luglio 2016, atteso che la segnalazione del consumatore relativa al camper Roller team modello Magnifico 285 risaliva al settembre 2015, e che in data 29 luglio 2016, sul sito http //www.rollerteam.it/IT-it/, ancora risultava diffuso un messaggio, relativo al medesimo veicolo, riportante la stessa indicazione non corretta sul numero dei posti omologati per singola vettura. Pertanto, la pratica scorretta, da un lato, era ancora in essere allorquando l’Autorità comunicava alla società T. l’avvio del procedimento istruttorio, dall’altro, si prolungava per un arco di tempo sufficientemente lungo ad esercitare un condizionamento sulle decisioni di natura commerciale del consumatore o, comunque, idoneo a sconfessare la tesi attorea volta a ricondurre la non correttezza delle informazioni a un mero errore del professionista, il quale, in ogni caso, non interveniva con tempestività a rimuovere il contenuto decettivo del messaggio in questione. Ne discende l’inconferenza, ai fini del computo della durata della pratica sanzionata, della circostanza, riportata dalla società, di avere, fin dal dicembre 2015, avvisato tutti i concessionari, richiamandoli sulla circostanza specifica dell’intervenuta omologazione per 4 anziché 5 posti” su cui, v. anche par. 2.4 mentre, per le ragioni già espresse par. 3.7 , nessun rilievo poteva assumere il fatto che si fosse registrato un solo caso di reclamo. 5.4 Sulla base di tali elementi, l’importo base della sanzione pecuniaria applicabile alla società è stato determinato nella misura di 400.000 euro. Cionondimeno, in considerazione del fatto che il professionista, dopo la vendita del veicolo al consumatore segnalante, aveva posto in essere una trasformazione del camper in questione che ne aveva consentito l’omologazione per cinque posti, l’Autorità ha concesso a T. il riconoscimento di tale circostanza attenuante, riducendo l’importo della sanzione applicata a 300.000 euro. Vanno, pertanto, respinte le doglianze relative al difetto di proporzionalità della sanzione, altresì considerato che l’importo dell’ammenda inflitta alla società rappresenta assai meno di 1/5 rispetto al massimo edittale 5.000.000 euro previsto dall’art. 27, co. 9, del Codice del Consumo ciò che, secondo l’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, vale di per sé a qualificare in termini di congruità la sanzione irrogata in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2016, numero 38 la sanzione infine irrogata all’appellante risulta di per sé congrua in termini assoluti, essendosi comunque attestata su un importo pari a meno di un quinto rispetto a quello della sanzione massima” . 5.5 Conclusivamente, la valutazione effettuata da AGCM, tenuto conto dei parametri normativi volti alla quantificazione della sanzione, appare corretta e proporzionata e pertanto vanno disattese le ulteriori censure relative alla pretesa disparità di trattamento della ricorrente rispetto a quanto operato dall’Autorità in analoghi procedimenti, promossi nel settore automobilistico nei confronti di professionisti con fatturato molto più elevato di T., trattandosi di vicende del tutto estranee al caso all’odierno esame e, dunque, irrilevanti. 6. Dunque, anche in relazione all’attività di quantificazione della sanzione, il provvedimento impugnato risulta immune dai prospettati vizi e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento nei confronti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente e forfetariamente in euro 3.000,00 = tremila/00 , oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.