Vaccini: il TAR Lombardia sospende l’esclusione di un bimbo dal nido

A pochi giorni dallo spirare della scadenza del 10 marzo prevista per la presentazione della documentazione attestante l’osservanza dell’obbligo vaccinale di cui all’art. 3 l. n. 119/2017, giunge dinanzi al TAR Lombardia il caso di due genitori che si sono visti negare l’accesso al nido al loro bimbo, regolarmente iscritto nel mese di settembre.

Scenario della vicenda il Comune di Lovere dove i genitori di un bimbo iscritto all’asilo nido comunale si vedono negare l’accesso del minore a scuola per il mancato adempimento all’obbligo vaccinale di cui all’art. 3 l. n. 119/2017. Obbligo vaccinale. La norma impone ai dirigenti scolastici di richiedere ai genitori, all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra 0 e 16 anni, la presentazione di idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni previste dal precedente art. 1, ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o, ancora, la presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente. Per l’anno scolastico in corso, il termine per la presentazione di tale documentazione era il 10 marzo 2018. Ora, nel caso di specie, il giudice prende atto che il minore era stato regolarmente iscritto dai genitori al nido comunale nel mese di settembre 2017, con contestuale consegna alla direzione scolastica della richiesta inoltrata a mezzo lettera racc. A/R in data [] all’ASL di competenza al fine di sostenere un colloquio inerente l’obbligo vaccinale introdotto dal d.l. n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2017 . Sospensione cautelare. Il 12 marzo i genitori si sono trovati di fronte al rifiuto della struttura di consentire l’accesso al bimbo e hanno dunque chiesto l’intervento del TAR impugnando l’atto sulla base del pregiudizio subito del figlio che si trovava ora nell’impossibilità di frequentare l’asilo, da quale è stato escluso dopo 8 mesi di frequenza e ad inserimento intervenuto a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2017 . In virtù di tali considerazioni e della previsione di cui all’art. 56, comma 1, c.p.a. che consente l’adozione di misure cautelari monocratiche prima della trattazione della domanda cautelare da parte del collegio in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio , il giudice ha accolto la domanda dei genitori sospendendo l’esecuzione del provvedimento impugnato fino alla seduta della Camera di Consiglio fissata per il prossimo 4 aprile.

TAR Lombardia, sez. Brescia, decreto 14 marzo 2018, n. 112 Giudice Politi Fatto e diritto Rilevato come, anteriormente alla trattazione della domanda cautelare da parte del collegio, l’adozione di misure cautelari monocratiche sia consentita, ai sensi dell’art. 56, comma 1, c.p.a., in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio” Preso atto che, in data 12 marzo 2018, il Comune di Lovere, attraverso il provvedimento impugnato, comunicava ai ricorrenti il diniego all’accesso del minore all’asilo nido comunale, attraverso il richiamo alla normativa violata art. 3 della legge 119/2017 , nonché a mente delle circolari congiunte MIUR e Ministero della Salute del 27 febbraio 2018, della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia del 1° marzo 2018, aventi ad oggetto le indicazioni operative di applicazione delle norme di cui si richiamava l’applicazione Ulteriormente osservato come il fondamento giustificativo dell’avversata determinazione risieda nella mancata presentazione entro il termine del 10 marzo della documentazione rilasciata dalla Azienda Sanitaria Locale, attestante di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge, in base al piano vaccinale, e che la somministrazione di queste sia stata fissata successivamente al 10 marzo 2018 ovvero mancata presentazione della documentazione attestante l’esonero della stessa” Preso atto che, secondo quanto nel ricorso affermato – e con riserva, necessariamente, di una compiuta verifica di siffatta asserzione, che deve necessariamente essere demandata alla sede collegiale di disamina della formulata istanza cautelare – il minore è stato iscritto dai genitori alla frequenza dell’asilo nido comunale di Lovere” ed in data 7 settembre 2017 i ricorrenti, al fine di ottemperare alla normativa vigente in tema di copertura vaccinale e di consentire pertanto al proprio figlio di poter frequentare l’asilo nido, consegnavano alla direzione scolastica la richiesta inoltrata a mezzo lettera racc. A/R in data [] all’ASL di competenza al fine di sostenere un colloquio inerente l’obbligo vaccinale introdotto dal DL n. 73/2017 convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2017” Valutate le ragioni del pregiudizio allegato dalla parte ricorrente a fondamento della formulata istanza di provvedimento monocratico, rappresentate dall’ impossibilità per il minore - omissis -, - omissis -, di frequentare l’asilo, da quale è stato escluso dopo 8 mesi di frequenza e ad inserimento intervenuto a far data dall’inizio dell’anno scolastico 2017” Dato atto della sussistenza dei presupposti indicati dalla sopra citata disposizione ai fini dell’adozione delle richieste misure cautelari provvisorie Per l’effetto, positivamente valutata l’accoglibilità della richiesta all’esame, alla quale accede la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati con l’atto introduttivo del giudizio, fino alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2018, alla quale viene fin da ora differita – ai sensi del comma 4 del citato art. 56 e nel rispetto della previsione di cui al precedente art. 55, comma 5 c.p.a. – la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente P.Q.M. ACCOGLIE l’istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, SOSPENDE l’esecuzione degli atti impugnati fino alla Camera di Consiglio del 4 aprile 2018, per la quale viene fin da ora fissata la trattazione in sede collegiale dell’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare.