La strada trasformata in un disco bar diventa un problema generale

Se il Comune trascura di inibire l'uso smodato delle strade da parte degli avventori di alcuni locali notturni possono sorgere guai grossi anche per il sindaco. Ma di certo i primi responsabili dovranno essere individuati tra i gestori dei pubblici esercizi che somministrano alcolici creando disturbo ai residenti e alla circolazione stradale.

Lo ha chiarito il TAR Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 188 del 26 febbraio 2018. La vicenda. Il Comune di Bologna ha adottato un'ordinanza per evitare che un pubblico esercizio perduri nell'attività di gestione inadeguata del locale creando disturbo alla civile convivenza in relazione al comportamento degli avventori abituati ad occupare la sede stradale e a fare rumore. Contro questa determinazione l'interessato ha proposto censure al collegio ma senza successo. I gestori dei pubblici esercizi sono tenuti a prevenire le situazioni di disturbo della quiete pubblica. Gli assembramenti di persone e l'uso negligente delle aree circostanti ai locali denotano lo scarso rispetto del titolare dell'attività degli interessi pubblici protetti dalle norme e dal regolamento urbano, specifica il Collegio. La polizia locale ha ripetutamente accertato gravi violazioni in tal senso da parte dei gestori, con persone intente a consumare bevande occupando il marciapiede e parte della strada. L'ordinanza del sindaco è stata adottata ai sensi dell'art. 50 TUEL, aggiornato dal d.l. n. 14/2017, prosegue la sentenza. La formazione di assembramenti di persone dedite al consumo di alcol in prossimità del locale ha determinato un evidente degrado della zona e anche impedimenti alla circolazione stradale. Durante l'osservazione dei vigili urbani in borghese nessun addetto alla mescita si è preoccupato di richiamare all'ordine gli avventori e neppure ha effettuato una richiesta di intervento telefonico alle forze dell'ordine. Le doglianza sono quindi manifestamente infondate. Ma non basta. A parere del collegio la gravità dei fatti descritti merita un approfondimento in materia di ispettorato del lavoro, in relazione all'elevato fatturato dichiarato dall'interessato e l'esiguo numero di operatori in regola occupati nel locale. Inoltre, stante l'evidente inottemperanza da parte dell'esercente, a parere del TAR andrà anche segnalata alla procura la violazione dell'art. 650 c.p Ma anche il primo cittadino rischia grosso se gli assembramenti continuano non essendo comprovato in atti che l'ufficio dell'amministrazione municipale di Bologna abbia già autonomamente provveduto con lo sgombero coercitivo. Per questo motivo a parere dei giudici amministrativi andrà relazionato alla procura circa la possibilità di un potenziale concorso dell'amministrazione comunale con il reato di violenza privata. Un'ultima segnalazione sarà infine inviata pure alla prefettura per il seguito di competenza. Previo pagamento delle spese di ricorso da parte del ricorrente.

TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza 28 novembre 2017 – 26 febbraio 2018, numero 188 Presidente/Estensore Mozzarelli Fatto e diritto Rilevato che il ricorso è –ad avviso del Collegio manifestamente infondato in quanto a l’impugnata ordinanza sindacale risulta congruamente motivata con riferimento alla circostanza che -alcuni residenti hanno segnalato all’Amministrazione Comunale problematiche di disturbo alla quiete pubblica e degrado urbano, dovute alle violazioni delle normali regole di convivenza civile da parte di frequentatori del locale le segnalazioni riguardano i comportamenti pregiudizievoli alla quiete pubblica tenuti dagli avventori ed in particolare affollamenti, schiamazzi e urla i controlli effettuati dalla Polizia Municipale hanno confermato l’esistenza di problematiche di sicurezza urbana, attribuibili ad alcune azioni ed omissioni poste in essere dai gestori dell’attività quali la promozione di bevande da parte degli avventori che stazionano davanti al locale ed utilizzano anche i veicoli regolarmente in sosta quali piani d’appoggio dei bicchieri e delle bottiglie che dopo vengono li abbandonati presenza, ai bordi del marciapiede antistante il pubblico esercizio, di liquido organico maleodorante, presumibilmente vomito l’assenza di qualunque efficace attività di sensibilizzazione nei confronti della propria clientela ad evitare lo stazionamento nei pressi del locale, fonte di notevole disturbo e intralcio, tanto che gli avventori del pubblico esercizio, occupando la strada, ostacolano il transito dei veicoli ed il passaggio dei pedoni. Dato atto che il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede all’articolo 15 l’obbligo per i gestori di pubblico esercizio di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e disturbo alla quiete, anche sensibilizzando gli avventori affinché evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, all’igiene ed al decoro degli spazi pubblici Considerato che gli obblighi in capo ai gestori previsti dalle vigenti disposizioni comunali in materia di orari e di polizia urbana sono posti anche al fine di prevenire situazioni di disturbo alla quiete pubblica e, comunque, al fine di promuovere comportamenti tesi al rispetto della convivenza civile e per migliorare la vivibilità nei centri urbani gli assembramenti dei numerosi avventori all’esterno del locale non solo costituiscono situazioni che agevolano comportamenti pregiudizievoli la pubblica quiete e l’igiene, ma altresì impediscono la fruibilità dei luoghi, ostacolando il passaggio dei pedoni e l’accesso alle abitazioni l’inosservanza delle disposizioni comunali richiamate comprova l’oggettivo scarso rispetto da parte del titolare dell’attività, delle disposizioni con conseguente rischio per gli interessi pubblici tutelati.” b con due verbali della Polizia municipale di Bologna in data 12 e 13 ottobre 2017 di accertata violazione degli artt. 15 e 29 del Regolamento di Polizia urbana – che non risulta in atti siano stati specificamente impugnati dai destinatari dei medesimi – è stato acclarato rispettivamente che il sig. M. I. quale gestore del pubblico esercizio denominato l’osteria Cucchiaio d’oro” ometteva di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e disturbo alla quiete pubblica. In particolare, erano presenti davanti alle vetrine del locale circa 50 persone intente a consumare bevande occupando tutto il marciapiede e parte della strada arrecando altresì disturbo con toni di voce molto elevati –effettuato appostamento dalle ore 0,50 alle ore 1,10” e che la signumero ra R. E.” quale responsabile del pubblico esercizio denominato Cucchiaio d’oro” ometteva di adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di degrado e di disturbo alla quiete pubblica, in particolare, in seguito ad osservazione effettuata dalle ore 22,50 alle ore 23,05, si accertava che numerose persone stazionavano lungo il marciapiede compreso tra i civici 4° e 6B della via , impedendo il passaggio dei pedoni. Alcune persone erano sedute a terra sul marciapiede ed altre invadevano la carreggiata antistante ostacolando il regolare transito dei veicoli. Complessivamente le persone presenti all’esterno del locale erano circa una cinquantina” c l’attestazione dei fatti di gravissimo degrado urbano dianzi indicata è pienamente probante sino a querela di falso, trattandosi di due atti pubblici aventi fede privilegiata d l’impugnata ordinanza sindacale è stata espressamente adottata sulla base della norma di cui all’articolo 50, quinto comma, D.lgs 18.8.2000 numero 567, così come modificato dalla legge 18.4.2017 numero 48 che al quinto comma dell’articolo 50 dianzi indicato, dopo il primo periodo ha aggiunto il seguente le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche” per modo che le considerazioni di legittimità delineate in ricorso sulla base di una giurisprudenza e dottrina anteriori a tale rilevante modifica legislativa pag. 5 e ss. risultano conseguentemente inappropriate alla fattispecie in oggetto e pertanto palesemente inaccoglibili e la censura di asserita disparità di trattamento delineata in ricorso nell’assunto che l’amministrazione convenuta avrebbe preordinatamente individuato un solo locale da sanzionare” ricorso, pag. 15, secondo periodo è da un lato inammissibile in quanto, a fronte della acclarata necessarietà funzionale e fondatezza dell’impugnata ordinanza sindacale, la società ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità processuale dall’eventuale estensione di applicazione della medesima ordinanza sindacale ad altre situazioni asseritamene consimili poiché la sua condizione giuridica di legittima destinataria dell’ordinanza predetta comunque non muterebbe dall’altro, tale asserita disparità di trattamento è contraddetta dagli atti di causa v. memoria di costituzione del Comune di Bologna, pag. 7 secondo periodo ed allegate relazioni del competente Ufficio della Polizia municipale e degli agenti di P.M. operanti. docomma 5 e 13 ai quali nulla ha specificamente e documentalmente opposto la società ricorrente f il concorso causale diretto non solo omissivo, ma anche commissivo dei gestori dell’esercizio pubblico in oggetto al determinarsi della gravissima situazione di degrado accertata nei due verbali dianzi indicati e definita come agghiacciante dal difensore del Comune resistente consegue anche alla mescita di bevande da parte dei medesimi non limitata ai soli avventori che potessero trovar posto all’interno del locale fornito di sedie e tavoli , ma estesa indistintamente a qualsiasi richiedente con la ovvia ed assolutamente prevedibile formazione di assembramenti illegali di avventori fuori dal locale sul marciapiedi ed addirittura sulla carreggiata stradale antistanti ed il conseguente intralcio non solo alla circolazione pedonale, ma addirittura alla stessa circolazione stradale in tal senso, si veda la richiamata relazione in data 16.10.2017 degli agenti di P.M. operanti -doc.5 – che attesta tra l’altro come gli stessi decidevano, alle ore 23,05, di accedere all’interno dell’attività dall’ingresso posto al civico 4C, dove numerosi avventori occupavano tutta l’area di somministrazione fino al banco di mescita raggiungibile a fatica e come nel lasso di tempo trascorso durante l’osservazione, nessun appartenente ai P.E. in questione si attivava per adottare tutte le misure idonee a contenere il fenomeno di disturbo e degrado, così come previsto dal regolamento di P.M. del Comune di Bologna”, con riguardo agli assembramenti illegali sul marciapiedi e sulla carreggiata stradale di numerosi avventori intenti a consumare bevande né risulta in atti che – nelle circostanze di fatto accertate nei due verbali della P.M. di Bologna i gestori dell’esercizio commerciale in oggetto avessero anticipatamente richiesto l’intervento della forza pubblica in via telefonica o in altro modo al fine di disperdere gli assembramenti illegali antistanti il locale e causalmente determinati dalle loro stesse scelte imprenditoriali dianzi richiamate un’omissione verosimilmente ovvia sotto il profilo meramente commerciale, ma non anche sotto il profilo dell’esercizio del dovere civico di concorrere alla tutela del decoro urbano rilevato che pertanto il ricorso deve essere rigettato, in quanto manifestamente infondato, e che gli onorari di giudizio seguono –come di norma la soccombenza -rilevato altresì che questo Tribunale –in sede cautelare monocratica ha già motivato con riferimento alla gravissima situazione di degrado persistente e sostanzialmente irrisolta da numerosi anni nell’area di Via , situata nel pieno centro storico della città di Bologna” d.p. 7 novembre 2017 numero 301 e ritiene conseguentemente di dover ulteriormente rilevare d’ufficio 1 che –a fronte dell’asserito fatturato di oltre quattrocentomila/00 Euro annui da parte dell’esercizio commerciale in oggetto v. ricorso, pag. 17, quinto periodo il monte ore di lavoro dipendente presso l’esercizio commerciale predetto documentato per il solo mese di settembre 2017 all 11 al ricorso risulta particolarmente contenuto e pari a 384 ore mensili//90 ore circa settimanali per undici lavoratori part-time ed un tirocinante, per modo che appare opportuno comunicare copia della presente decisione, del ricorso e della documentazione di cui all’allegato numero 11 al ricorso medesimo alla Direzione provinciale del Lavoro di Bologna per le eventuali verifiche di competenza in ordine all’effettiva osservanza delle normative vigenti a tutela del lavoro privato dipendente 2 che a fronte dell’accertata inottemperanza da parte dell’esercizio commerciale in oggetto all’impugnata ordinanza sindacale in data 27 e 28 ottobre 2017 all.9 alla memoria di costituzione del Comune di Bologna e non essendo comprovato in atti che l’ufficio competente della amministrazione municipale di Bologna abbia già autonomamente provveduto in tal senso appare necessario comunicare copia della presente decisione, del ricorso e degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per le eventuali valutazioni di competenza in ordine all’eventuale sussistenza, in ipotesi ,di una conseguente responsabilità penale per il reato di cui all’articolo 650 c.p. ed altro 3 che – a fronte degli assembramenti illegali di numerosi avventori una cinquantina sul marciapiedi ed addirittura sulla carreggiata antistanti l’esercizio commerciale in oggetto e tali da impedire o comunque intralciare gravemente la fondamentale liberta di transito pedonale e veicolare lungo via e di situazioni illegali simili davanti ad altri esercizi commerciali, come accertate nei due verbali e nelle relazioni della Polizia Municipale di Bologna in atti che non chiariscono peraltro se sia stato provveduto allo sgombero, eventualmente anche coercitivo, dell’area interessata, e non essendo comprovato in atti che l’ufficio competente dell’Amministrazione municipale di Bologna abbia già autonomamente provveduto in tal senso – appare dunque necessario comunicare copia della presente decisione, del ricorso e degli atti di causa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per le eventuali valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza, in ipotesi, di una responsabilità penale sia in forma commissiva che a titolo di concorso eventualmente anche omissivo per il reato di cui all’articolo 610 cp in connessione con la prescrizione di cui all’articolo 40, I e II comma cp ed altro 4 che – a fronte della acclarata, ”gravissima situazione di degrado persistente e sostanzialmente irrisolta da numerosi anni nell’area di via , situata nel pieno centro storico della città di Bologna d.p. 7 novembre 2017 numero 301 e della documentazione in atti attestante l’abituale formazione di grandi assembramenti illegali di avventori lungo i marciapiedi, sotto i portici ed addirittura sulla carreggiata antistanti diversi esercizi commerciali situati lungo la predetta via appare opportuno comunicare copia della presente decisione, del ricorso e degli atti di causa al Prefetto di Bologna per le valutazioni anche organizzative di competenza a tutela dell’interesse pubblico alla salvaguardia della elementare libertà di transito pedonale e veicolare lungo via senza ulteriori impedimenti o intralci, con particolare riferimento alle ore serali e notturne peraltro non dei soli giorni di fine settimana uno dei due verbali della Polizia municipale di Bologna dianzi indicati, è stato redatto la notte di giovedì 12 ottobre 2017 P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna Sezione Seconda rigetta il ricorso, in quanto manifestamente infondato Condanna la società ricorrente al pagamento degli onorari di giudizio a favore del Comune resistente, che liquida in Euro quattromila/00, oltre accessori di legge. Dà mandato alla Segreteria della Sezione per le comunicazioni di cui in motivazione