Tra il sacro e il profano sulle strade prevale il primo cittadino

Il Comune che interferisce con l'accesso al santuario mariano rischia di essere trascinato in tribunale. Ma se l'istruttoria per l'adozione di una zona a traffico limitato per gli autobus in prossimità dell'istituto religioso risulta adeguatamente strutturata risulterà prevalente l'interesse pubblico alla circolazione.

E i pellegrini dovranno quindi pagare dazio per avvicinarsi al luogo di preghiera comodamente seduti sul mezzo a motore. Lo ha evidenziato il TAR Campania, sez. I, con la sentenza n. 1157/18 del 21 febbraio. La vicenda. Il Comune di Pompei ha adottato un regolamento della zona a traffico limitato particolarmente interferente con l'accesso veicolare dei pellegrini al locale santuario della Beata Vergine e per questo motivo i religiosi hanno proposto senza successo censure al collegio. In pratica il regolamento comunale ha introdotto una tariffazione per l'accesso dei pullman in prossimità del santuario. Ma prima di tutto il Comune ha istituito regolarmente una zona a traffico limitato e adottato un piano urbano del traffico introducendo la tariffazione degli accessi alla ztl all'interno del medesimo provvedimento. Limitazione ragionevole. Risulta assolutamente ragionevole, a parere del collegio, avere posto limitazioni al transito dei veicoli privati anche collettivi nel centro di una città così complessa come Pompei, in ragione degli effetti sulla sicurezza delle circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale presente nel territorio comunale. L'istruttoria municipale risulta particolarmente completa e ben documentata. Nel piano generale del traffico urbano vi sono infatti paragrafi dedicati specificamente alla presenza del santuario nel territorio cittadino e alla mobilità turistica, dalla cui lettura emerge una adeguata considerazione e ponderazione delle diverse esigenze coinvolte nella regolazione del traffico cittadino .

TAR Campania, sez. I, sentenza 31 gennaio – 21 febbraio 2018, numero 1157 Presidente Corciulo – Relatore Raiola Fatto Con ricorso spedito per la notifica in data 17 ottobre 2012 e depositato in 14 novembre, parte ricorrente impugnava gli atti in epigrafe per i seguenti motivi di diritto I. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli articolo 7 e 36 l. numero 285/1992 – Violazione della Dir. Minumero LL.PP. del 12 aprile 1995 – Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Illogicità Irrazionalità – Travisamento – Erroneità nei presupposti di fatto – Violazione dell’articolo 97 Cost Sviamento in quanto la previsione di una tariffa per l’accesso di mezzi alla zona a traffico limitato sarebbe stata lesivi degli interessi del Santuario e delle molteplici strutture e attività che ad esso fanno capo, oltre ad essere frutto di una istruttoria incompleta e di non adeguata valutazione e comparazione degli interessi coinvolti nell’azione amministrativa II. Stesse censure in quanto il nuovo piano di traffico, emanato all’esito di una istruttoria incompleta, avrebbe determinato obiettive difficoltà di accesso al centro e al Santuario Mariano con indiscutibile contrazione del flusso religioso, penalizzato dalla difficoltà di accesso causata dalla progettata ZTL e dalla carenza di infrastrutture III. Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 36 del d.lgs. numero 285/1992 – Violazione della Dir. Minumero LL.PP. 12 aprile 1995 – Eccesso di potere – Difetto di motivazione in quanto non vi sarebbe stata una adeguata giustificazione delle scelte compiute nell’adozione del piano. Si costituiva in resistenza il Comune di Pompei. All’udienza pubblica, fissata nell’ambito del programma straordinario di smaltimento dell’arretrato dei Tribunali Amministrativi Regionali del 31 gennaio 2018, la causa passava in decisione. Diritto Il ricorso è infondato e va rigettato. Il Pontificio Santuario della Beata Vergine di Pompei impugna, facendo valere plurimi profili di illegittimità, l’atto deliberativo consiliare del Comune di Pompei avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento Zona a Traffico Limitato per Autobus”, sul rilievo della lesività di tale atto nei propri confronti, in ragione della omessa o comunque non adeguata considerazione della sua peculiare ubicazione nel territorio comunale e della sua incidenza – in ragione anche dell’introduzione di una tariffa a carico dei mezzi in ingresso nella zona a traffico limitato sul flusso di pellegrini diretto non solo all’edificio centrale del Santuario ma anche alle altre strutture a d esso afferenti esistenti in loco. Il Collegio osserva, in via generale, che i provvedimenti limitativi della circolazione stradale nei centri abitati e istitutivi di zone a traffico limitato sono espressione di scelte latamente discrezionali, devolute all’esclusiva competenza decisionale dell’autorità comunale e non suscettibili di sindacato di merito in sede giurisdizionale in ordine alla congruità delle scelte operate nella composizione e nel bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, a meno che non si palesino vizi di forma o di procedura, ovvero che non emerga una manifesta irragionevolezza inoltre, va rimarcato che la parziale compressione delle libertà di locomozione e di iniziativa economica è sempre giustificata quando scaturisce dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali di assoluto rilievo mondiale o nazionale, tenendo presente che la gravosità delle limitazioni trova comunque giustificazione nel valore primario ed assoluto riconosciuto dalla Costituzione all’ambiente, al paesaggio ed alla salute orientamento consolidato cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. V, 13 febbraio 2009 numero 825 TAR Campania Napoli, Sez. I, 18 marzo 2013 numero 1509 . Non è, perciò, manifestamente irragionevole o ingiusto che i problemi di traffico nel centro di una città di alto profilo archeologico e religioso come Pompei siano affrontati ponendo limitazioni al transito dei veicoli privati anche collettivi, in ragione degli effetti sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale presente nel territorio comunale. Quanto, poi, alla previsione di una tariffa per l’accesso alla zona a traffico limitato, il giudice amministrativo ne ha riconosciuto già da tempo la legittimità sempre che sussistano le seguenti condizioni a l'istituzione di una ZTL zona a traffico limitato ai sensi dell'articolo 7, comma 9 del Codice della strada b l'adozione del Piano urbano del traffico ai sensi dell'articolo 36 del Codice della Strada c l'introduzione della tariffazione degli accessi alla ZTL all'interno del Piano urbano del traffico, avendo verificato che tale provvedimento che costituisce una ulteriore misura di selezione rispetto alla limitazione dell'accesso ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli a motore si rende effettivamente necessario per il raggiungimento degli obiettivi del Piano urbano del traffico Cons. Stato, sez. V, 12/05/2015 numero 2359 TAR Lombardia, Milano, sez. II, 28/03/2013 numero 802 . Venendo, ora, alla disamina della situazione particolare posta all’attenzione di questo Giudice e all’esame di quelle censure con le quali la difesa del Santuario lamenta la carente istruttoria posta in essere dal Comune di Pompei in relazione al traffico veicolare facente capo al Santuario, il Collegio rileva che la relativa istruttoria risulta, invece, ben documentata – come ha puntualmente evidenziato la difesa dell’ente – nelle previsioni del Piano Generale del Traffico Urbano PGTU approvato con delibera consiliare numero 2/2012 e costituente atto presupposto, espressamente richiamato nella premessa, della delibera qui impugnata. Ora, non solo nel Piano in parola vi sono dei paragrafi dedicati specificamente alla presenza del Santuario nel territorio cittadino e alla mobilità turistica, dalla cui lettura emerge una adeguata considerazione e ponderazione delle diverse esigenze coinvolte nella regolazione del traffico cittadino in particolare, il paragrafo 2.5 denominato L’Accessibilità veicolare e pedonale agli Scavi e al Santuario” e il paragrafo 2.6 denominato La mobilità turistica con trasporto collettivo privato” cfr. copia del Piano è stata prodotta in giudizio dal Comune di Pompei all’atto della costituzione in data 06/12/2012 e delle specifiche esigenze di traffico veicolare facenti capo al Santuario e alle diverse strutture ad esso afferenti, ma la relativa delibera di approvazione è stata oggetto di altra impugnativa, respinta da questa Sezione con sentenza del 07/10/2015 numero 4704. La circostanza da ultimo enunciata, unitamente agli altri rilievi formulati in premessa dal Collegio, conducono, pertanto, al rigetto del gravame. Avuto riguardo alla peculiarità della vicenda, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa