Mezzi agricoli fuori gioco sulle strade dissestate

Il Comune che vieta la circolazione dei mezzi pesanti su una strada di campagna deve documentare adeguatamente la sua scelta. Specialmente se unisce al divieto di passaggio anche un limite dimensionale di altezza per tutti i veicoli a motore.

Lo ha chiarito il TAR Lombardia, sez. II, con la sentenza n. 297 del 2 febbraio 2018. Il caso. Un piccolo Comune lombardo ha adottato un'ordinanza di divieto di circolazione dei mezzi pesanti, superiori a 3,5 tonnellate, su una strada locale. E successivamente ha introdotto sulla stessa strada anche un divieto di circolazione per i mezzi di altezza superiore a m. 3,10. Contro queste determinazioni un agricoltore ha proposto con parziale successo ricorso al Collegio. Siccome l'amministrazione comunale ha adeguatamente motivato il divieto di circolazione dedicato ai mezzi pesanti, in relazione al pericolo reale di cedimenti strutturali del piano viabile, questa scelta non può essere messa in discussione. Ciò in quanto è evidente l'assoluta prevalenza dei beni giuridici tutelati nell'ordinanza comunale, ovvero la sicurezza della circolazione e delle persone. Diverso invece, a parere del Collegio, il riferimento al divieto di circolazione per i mezzi troppo alti. Siccome un divieto generico riferito anche ai mezzi leggeri interferisce con l'attività agricola degli interessati questa censura deve essere accolta, conclude la sentenza. E l'ordinanza sul divieto di circolazione per motivi dimensionali annullata.

TAR Lombardia, sez. II, sentenza 30 gennaio – 2 febbraio 2018, n. 297 Presidente/Estensore Cozzi Fatto e diritto Con il ricorso in esame vengono impugnate le ordinanza n. 06/2005 e 08/2005 emesse dal Comune di Colturano con cui si è disposto, rispettivamente a il divieto di traffico in Via Grandi per i mezzi aventi una massa superiore alle 3,5 tonnellate b il divieto di transito in Via Grandi per i mezzi di altezza superiore a m. 3,10. I ricorrenti sono proprietari di un fondo agricolo il cui accesso può avvenire solo attraversando la Via Grandi. Essi lamentano che i divieti imposti con le due ordinanze impugnate impedirebbero loro di introdurre nel fondo i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività agricola pertanto con il ricorso in esame chiedono l’annullamento dei due provvedimenti. Oltre alla domanda di annullamento è stata proposta domanda risarcitoria. Il Comune di Colturano non si è costituito in giudizio. La Sezione, con ordinanza n. 2689 del 27 ottobre 2005, ha parzialmente accolto l’istanza cautelare, sospendendo gli effetti dell’ordinanza n. 08/2005. In prossimità dell’udienza di discussione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni. Tenutasi la pubblica udienza in data 30 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta in decisone. Con l’unico articolato motivo di ricorso, gli interessati deducono la violazione dell’art. 5, comma 3, del codice della strada nonché il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Ritiene il Collegio che il motivo sia fondato solo parzialmente. Come anticipato, con l’ordinanza n. 06/2005, il Comune di Colturano ha imposto il divieto di transito in Via Grandi dei mezzi aventi una massa superiore a 3,5 tonnellate. Il provvedimento richiama il verbale di sopralluogo effettuato in data 19 maggio 2005, nel corso del quale si sono riscontrate diverse problematicità riguardanti la strada di cui si discute. In particolare, è stato rilevato che il tratto viario presenta pericoli di cedimento causati dalla instabilità delle sponde del sottostante Colatore Addetta”. Aggiunge il verbale che si notano numerosi cedimenti dell’asfalto che denotano smottamenti della sponda lungo l’Addetta e crepe nei fabbricati siti in fregio sud Ovest della strada”. Ritiene il Collegio che questi elementi offrano una adeguata giustificazione per imporre il divieto di circolazione di mezzi pesanti, posto che il pericolo di cedimento stradale porta con sé il pericolo di gravi incidenti che potrebbero a loro volta causare ingenti danni alle persone. In questo quadro, la mancata valutazione della posizione dei proprietari dei fondi agricoli serviti dalla strada in questione non assume rilievo decisivo, e ciò in quanto l’assoluta prevalenza dei beni giuridici tutelati dall’ordinanza rende superflua ogni attività di comparazione degli interessi contrastanti. Né, a giudizio del Collegio, il fatto che in passato la strada sia stata interessata da divieti meno stringenti con precedente ordinanza era stato fissato il più ampio limite di 10 tonnellate costituisce sicuro indice di irrazionalità della decisione assunta dal Comune, atteso che il trascorrere del tempo può aver ragionevolmente peggiorato la situazione ed imposto, quindi, l’apprestamento di misure più restrittive. A questo proposito si osserva che, trattandosi di scelta discrezionale che riguarda il merito dell’azione amministrativa, il sindacato che questo giudice può compiere su di essa è limitato alle ipotesi di manifesta irragionevolezza ipotesi che tuttavia, per le ragioni poc’anzi illustrate, non ricorrono nel caso in esame. Infine, non assume rilievo decisivo la circostanza che, in tempi recenti, siano stati effettuati lavori di consolidamento che, a dire dei ricorrenti, avrebbero eliminato ogni pericolo di cedimento stradale. Va difatti osservato che la legittimità degli atti amministrativi deve essere valutata con riferimento alla situazione di fatto e diritto esistente al momento della loro adozione ferma restando per i ricorrenti la possibilità di proporre al Comune istanza di revoca del divieto avversato. Tutte queste argomentazioni valgono – come detto – per l’ordinanza n. 06/2005. Con riferimento all’ordinanza n. 08/2005, si deve invece rilevare come essa sia effettivamente priva di adeguata giustificazione, non essendo dato comprendere come il superamento del limite di altezza ivi sancito possa da solo incidere sull’aggravamento del pericolo di cedimento stradale. Si deve pertanto ritenere che il divieto imposto con questa ordinanza sia illegittimo in quanto preclusivo della circolazione dei mezzi leggeri anche se aventi altezza superiore a 3,10 m. necessari per l’espletamento dell’attività agricola, con inutile sacrificio dell’interesse dei ricorrenti. In conclusione, per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere accolto in parte e, per l’effetto, deve essere annullata l’ordinanza n. 08/2005. L’azione risarcitoria va invece respinta in quanto priva di adeguata specificità i ricorrenti non hanno neppure quantificato i danni che lamentano di aver subito . La soccombenza reciproca induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi e nei termini indicati in motivazione. Per il resto lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.