Limiti alla possibilità di modificare il proprio cognome

In tema di elementi identificativi della persona la possibilità di mutare il proprio cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela.

Con sentenza n. 16 del 3 gennaio 2018, il TAR Umbria – Perugia, sez. I, si pronuncia sul ricorso proposto da una persona fisica avverso il diniego espresso sull’istanza tesa ad ottenere la modifica del proprio cognome. Adempimenti procedimentali. Il procedimento, disciplinato dall’art. 89, comma 1, d.P.R. n. 396/2000, come modificato dal d.P.R. n. 54/2012, stabilisce che chiunque intenda modificare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero cambiare cognome deve presentare apposita istanza al Prefetto del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita. La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il suddetto pubblico interesse, sebbene non possa essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome TAR Lombardia Milano, sez. I, 13 marzo 2013, n. 676 . La vicenda. Nel caso di specie, dopo aver ottenuto il riconoscimento giudiziale della paternità naturale, la ricorrente propone apposita istanza al fine di aggiungere al proprio cognome quello della madre del padre. Il Collegio ritiene che la posizione sottesa all’istanza di mutamento del cognome così azionata sia recessiva rispetto all’interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona, dal momento che l’attribuzione del cognome aggiuntivo determinerebbe un’ingiustificata lesione del diritto al nome e all’identità personale della titolare del predetto cognome, con conseguente violazione dell’art. 2 Cost. anche nei confronti dei suoi eredi legittimi. Il TAR conclude affermando che la modifica del cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela dei soggetti istanti, nel caso di specie cedevoli rispetto all’interesse pubblico coincidente con la stabilità e la certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale Cons. Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515 , non venendo d’altro canto meno l’identificazione della ricorrente con la propria famiglia naturale.

TAR Umbria, sez. I – Perugia, sentenza 21 novembre 2017 – 3 gennaio 2018, n. 16 Presidente Potenza – Estensore Amovilli Fatto 1.-Espone l’odierna ricorrente di aver ottenuto dal Tribunale civile di - omissis -- omissis -. Essendo il padre riconosciuto nella vita professionale e pubblica con il doppio cognome di - omissis -” e - omissis - - omissis -”, con istanza del - omissis - di aggiungere al proprio cognome - omissis -” il nome - omissis -”. Con Decreto - omissis -, previa comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis L. 241/90, ha respinto la suddetta istanza, non riconoscendo gli eccezionali presupposti previsti dalla normativa vigente, richiamandosi anche al parere n. 1919/2003 del Consiglio di Stato, e non essendovi peraltro prova del doppio cognome. La ricorrente ha impugnato il suddetto decreto, deducendo motivi così riassumibili I.Eccesso di potere per insufficienza della motivazione, irrazionalità, illogicità e contraddittorietà non vi sarebbero ragioni per non accogliere l’istanza trovando essa fondamento in ragioni più che meritevoli di tutela legate al desiderio della ricorrente di far riconoscere pubblicamente la propria appartenenza alla famiglia naturale II. eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcuna valutazione della documentazione prodotta dalla ricorrente idonea a comprovare l’identificazione del padre della ricorrente con il doppio cognome di - omissis -” e - omissis - - omissis -”. Si è costituito il Ministero dell’Interno, evidenziando l’infondatezza della pretesa azionata, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità in capo all’Amministrazione in merito al mutamento del cognome. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2016 con ordinanza n. - omissis -è stata respinta la domanda incidentale cautelare attesa la carenza del periculum in mora”. All’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 2.-E’ materia del contendere la legittimità del provvedimento del - omissis -ha respinto l’istanza della ricorrente volta al mutamento del proprio cognome - omissis -” in - omissis - - omissis -”. L’Amministrazione in buona sostanza non ha ritenuto meritevole di tutela l’esigenza prospettata dall’interessata di carattere morale - affettivo di essere identificata con il padre, a suo dire generalmente conosciuto nella vita pubblica sia con il cognome - omissis - che - omissis - - omissis - . 3. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 3.1. - Giova evidenziare, in punto di fatto, come l’odierna istante, nata - omissis -, abbia ottenuto in sede giudiziale il riconoscimento della paternità naturale del - omissis -- omissis -, di professione - omissis - e come il cognome - omissis -” fosse collegato a quello della madre del dott. - omissis -. La ricorrente ha fornito, specie nell’ambito del presente giudizio, elementi idonei a dimostrare in effetti come il padre fosse riconosciuto con tal doppio cognome, quali contratti, articoli di giornale e dichiarazioni di terzi. 3.2. - Ciò premesso, ritiene il Collegio che la posizione sottesa all’istanza di mutamento del cognome azionata sia recessiva rispetto all’interesse pubblico alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona. Ai sensi dell’articolo 89 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 come sostituito dal d.P.R. 13 marzo 2012 n. 54 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. . La domanda di mutamento del cognome, oltre che per le cause tassative indicate dalla legge, può essere motivata anche da intenti soggettivi ed atipici, purché meritevoli di tutela e non contrastanti con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo status giuridico e sociale e non può essere respinta per il solo fatto che non vi sia un rapporto di parentela o similare tra l'interessato alla modificazione del cognome e il titolare del cognome T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 13 marzo 2013, n. 676 . Nel caso di specie, l’ambito cognome aggiuntivo - omissis -” deriva dal cognome della madre del dott. - omissis -, si che l’attribuzione ne determinerebbe una ingiustificata lesione dei diritti della personalità art. 2 Cost. sub specie di diritto al nome e all’identità personale e, per essa, degli eredi legittimi, unitamente al contrasto con il pubblico interesse alla stabilità e certezza degli elementi identificativi della persona e del suo statusgiuridico e sociale Consiglio di Stato, sez. I, 17 marzo 2004, n. 515 . D’altronde, come evidenziato dall’Amministrazione, la modifica del cognome riveste carattere eccezionale ed è ammissibile soltanto in presenza di particolari situazioni collegate ad interessi meritevoli di tutela dei soggetti istanti, nel caso di specie cedevoli rispetto al suesposto interesse pubblico, non venendo comunque meno l’identificazione della ricorrente con la propria famiglia naturale. 4. - Per i suesposti motivi il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della particolarità della materia trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.