Legge Pinto: il giudizio di ottemperanza alla luce delle nuove norme sull’equo indennizzo

La sentenza annotata risolve i dubbi relativi alla successione di leggi ed alle norme applicabili al giudizio di ottemperanza delle condanne all’equo indennizzo dopo la riforma introdotta dalla l. n. 208/15.

È quanto chiarito dal TAR Napoli con la sentenza n. 37/18 depositata il 3 gennaio. Il caso. Nel novembre 2015 il ricorrente ed i suoi avvocati agivano per l’ottemperanza ad un decreto decisorio, emesso nel 2009 dalla CDA di Napoli, con cui, in accoglimento dell’istanza ex legge Pinto, venivano liquidate un equo indennizzo al ricorrente e le spese di lite agli avvocati antistatari, mai pagate, però, dal MEF. Si noti che questo decreto, in base alla prassi costante, è equiparato al giudicato avendo natura decisoria in materia di diritti soggettivi art. 112 c.p.a. e Cons. Stato n. 1484/12 . Il ricorrente chiedeva anche la condanna all’astreinte. Successione di leggi ed equo indennizzo dopo la l. n. 208/15. La successione di leggi è risolta dagli artt. 5- sexies , comma 11 e 12, l. n. 208/15 disciplinano i termini di applicabilità di questa novella a tutti i processi, come la fattispecie, pendenti all’1/1/16, data di vigenza della riforma, risolvendo la problematica degli oneri di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione . Dal riferimento al commissario ad acta , contenuto nell’art. 12, comma 11, si desume che è valida anche per i giudizi di ottemperanza e le esecuzioni processualcivilistiche . In breve l’art. 5- sexies ha mutato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della stessa legge Pinto, introducendo delle disposizioni che incidono anche sulla proponibilità dei processi di esecuzione di tali pronunce, e, pertanto, anche dei giudizi di ottemperanza il creditore, pena l’impossibilità del pagamento e di agire in via esecutiva, deve rilasciare un’autocertificazione sostituiva di notorietà in cui dichiarare l’ammontare del credito, di non aver ricevuto alcun saldo e tutti i dati relativi allo stesso modalità di pagamento prescelta etc. depositando tutta la documentazione necessaria ex comma 3. La dichiarazione vale per 6 mesi e può essere rinnovata su richiesta della P.A. entro tale termine la P.A. deve effettuare il saldo e prima dello spirare dello stesso il creditore non può agire per l’esecuzione coatta, notificare il precetto né agire in ottemperanza. Questi oneri sono immediatamente cogenti anche in attesa dell’emissione dei relativi decreti attuativi. Quando si può proporre un’esecuzione coatta? Per il giudice amministrativo la richiesta di ottemperanza, per quanto sopra, è accoglibile, tanto più che ritiene che per le esecuzioni pendenti alla vigenza della l. n. 208/15 l’onere di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione, non anche al rispetto del termine semestrale, esulante dagli stessi. La disposizione del comma 11 si richiama, infatti, ai soli obblighi di comunicazione e non all’intera procedura di liquidazione, e il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva - quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile - fa venir meno l’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria . Ciò trova conferma nei principi di pienezza della tutela giurisdizionale, dell’equo processo e dell’effettività della tutela ex artt. 24 Cost., 6 e 13 Cedu. Infine la prassi costante evidenzia come il giudice od il commissario ad acta possano adottare azioni sostitutive per ottenere l’ottemperanza al giudicato che possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l’amministrazione nell’ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro ex multis Cons. Stato nn. 3124/13 e 1194/12 TAR Lazio n. 7987/15 e Milano n. 1763/12 . Quali spese sono liquidabili? Oltre all’indennizzo, alle spese legali richieste dagli antistatari, per quelle successive al decreto spettano gli interessi e le spese accessorie sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. c.p.c. , o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore Cons. Stato n. 2490/01, TAR Catania nn. 1268 e 1798/09 e Catanzaro n. 699/01 . Tutto ciò è dovuto alla libera scelta del creditore circa il mezzo di riscossione del credito verso la P.A. ottemperanza, esecuzione coatta in sede civile , ma una volta decisa la via amministrativa non potrà chiedere la refusione delle spese di notifica del precetto o dei precetti, essendo liquidabili solo le suddette voci.

TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 20 dicembre 2017 – 3 gennaio 2018, n. 37 Presidente Caso – Estensore Liguori Fatto 1. La Corte di appello di Napoli, col decreto decisorio del 17 giugno 2009, depositato il 23 giugno successivo n. cron. 5657/2009 R.G. n. 6476/2008 VG , come corretto con successivo provvedimento del 28.5.2013, depositato il seguente 31 maggio, concernente l’equa riparazione ex artt. 2 e segg. della l. n. 89/2001, ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare in favore di N. C., a titolo di indennizzo l’importo di €10.670,00, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo nonché, a titolo di 1/2 delle spese legali, la somma complessiva di € 305,00 di cui € 15,00 per esborsi , attribuita agli antistatari avvocati A. D’A. e P. D’A Il citato decreto è divenuto definitivo per non essere stata proposta impugnazione, e, a tutt’oggi, l’amministrazione non ha effettuato il pagamento dovuto. 2. A fronte di tale situazione, N. C., nonché gli avvocati A. e P. D’A. in proprio, hanno proposto ricorso in ottemperanza notificato a mezzo posta l’11/12 novembre 2015, e depositato il successivo 19 novembre nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale di disporre l’esecuzione del decreto in epigrafe, dichiarando l’obbligo di provvedere al pagamento in proprio favore, secondo la rispettiva spettanza, delle suindicate somme di € 10.6700,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione del decreto al saldo, a titolo di indennizzo per N. C. e di €305,00, a titolo di rifusione delle spese legali per gli avvocati A. e P. D’A. , ed altresì nominando, per il caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta che provvedesse al pagamento, a cura e spese dell’Amministrazione. La parte ricorrente, contestualmente, ha richiesto anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato c.d. astreinte o penalità di mora . 3. L’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, per l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è costituita in giudizio con memoria di mero stile. 4. Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione. Diritto 1 Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei termini che seguono. 2 Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento, essendo il decreto in questione come corretto con successivo provvedimento divenuto definitivo, in seguito alla mancata proposizione di impugnazione avverso lo stesso, come da attestazione della competente cancelleria prodotta in giudizio, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, senza che il Ministero dell’Economia e delle Finanze abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile. In tal senso, l’art. 112, comma 2 c.p.a., ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484 Cons. Stato, Sez. IV, 16.3.2012, n. 1484 . 2.1 Nelle more della presente decisione è, tuttavia, sopravvenuta la legge 28 dicembre 2015, n. 208 cosiddetta legge di stabilità 2016 , che, nel comma 777, in vigore dall’1 gennaio 2016, al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi”, ha provveduto a inserire l’art. 5-sexies Modalità di pagamento nella legge 24 marzo 2001, n. 89. Quest’ultimo articolo ha mutato le modalità di pagamento delle somme dovute per condanne ai sensi della stessa legge Pinto, introducendo delle disposizioni che incidono anche sulla proponibilità dei processi di esecuzione di tali pronunce, e, pertanto, anche dei giudizi di ottemperanza. Viene, infatti, richiesto al creditore di rilasciare una dichiarazione di autocertificazione e sostitutiva di notorietà, attestante la non avvenuta riscossione di quanto dovuto e altri dati e documenti inerenti al pagamento, pena l’impossibilità di ottenere dalla p.a. debitrice il pagamento e di agire in via esecutiva. Nello specifico, ai sensi del comma 1 dell’indicato art. 5-sexies, al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate, il creditore deve rilasciare all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta”, nonché deve a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3”. L’indicato comma 3, prevede che con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all’amministrazione debitrice Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente”. La dichiarazione in questione ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione comma 2 . Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso comma 4 . L’amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione indicata comma 5 . La norma dispone, ancora, che prima del decorso di quest’ultimo termine, i creditori non possano procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento comma 7 . Per quanto riguarda i processi di ottemperanza già instaurati alla data dell’1 gennaio 2016 - momento di entrata in vigore della legge di stabilità 2016 - la disposizione del comma 11 dell’indicato art. 5-sexies, disciplina i termini di applicabilità della normativa in questione, mentre il comma 12 dello stesso articolo risolve la problematica del contenuto degli obblighi rectius oneri di comunicazione anche nelle more di adozione dei decreti ministeriali che approveranno i modelli di dichiarazione. Il comma 11 prevede, infatti, che nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l’assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta”. Il riferimento al commissario ad acta comporta la sicura applicabilità della norma in questione anche al giudizio di ottemperanza oltre che alle esecuzioni processualcivilistiche . Il comma 12 del medesimo art. 5-sexies, risolve la questione” dell’immediata operatività degli obblighi di comunicazione anche in assenza dei decreti attuativi, prevedendo che i creditori di provvedimenti notificati anteriormente all’emanazione dei decreti di cui al comma 3 quelli del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia che approveranno i modelli di dichiarazione trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10”. La disposizione in questione stabilisce, quindi, l’immediata operatività degli obblighi di comunicazione trattati e indica quali sono i modelli, presenti sui siti dei Ministeri, a cui fare temporaneo riferimento in attesa dei decreti ministeriali di approvazione dei decreti sulla modulistica finale” previsti entro il 30.10.2016 , ammettendo la validità delle dichiarazioni trasmesse prima dell’entrata della legge in esame e conformi ai requisiti previsti. Orbene, ritiene il Collegio che la normativa in esame non precluda la decisione sulla domanda di ottemperanza. Non introduce, infatti, profili di inammissibilità della domanda giudiziaria per carenza dei presupposti - in quanto per questi ultimi si deve fare riferimento al regime vigente al momento della sua proposizione - né una condizione sopravvenuta di improcedibilità. Le disposizioni in questione, tuttavia, comportano l’esigenza che il pagamento intervenga solo a seguito della verifica, da parte dell’amministrazione compulsata o del commissario ad acta, dell’intervenuta esecuzione degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge. In particolare, tenendosi conto delle disposizioni di cui al comma 11 dell’emendato art. 5-sexies della legge Pinto, la domanda di ottemperanza proposta prima dell’entrata in vigore della novella legislativa può essere accolta, ma l’ordine giudiziale susseguente, volto a disporre le misure necessarie ad assicurare l’esecuzione del giudicato, deve essere emesso nel rispetto delle modalità legali attualmente vigenti, ovverosia considerando il comma 11 che, per i processi di esecuzione in corso, prevede l’assolvimento degli obblighi di comunicazione, e cioè il rilascio da parte dei creditori, anche in assenza dei decreti attuativi, di una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l’esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l’ammontare degli importi che l’amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo”. Il Collegio ritiene, inoltre, che, per le esecuzioni in corso, come quella del caso di specie, il riferimento all’assolvimento degli obblighi di comunicazione sia riferibile solo alla presentazione della dichiarazione e non anche al decorso dei sei mesi. Quest’ultimo termine dilatorio esula del tutto dagli obblighi di comunicazione imposti al creditore. La disposizione del comma 11 si richiama, infatti, ai soli obblighi di comunicazione e non all’intera procedura di liquidazione, e il riferimento della disposizione a una fase giudiziaria prettamente esecutiva - quale quella del giudizio di ottemperanza o di esecuzione forzata nel processo civile - fa venir meno l’esigenza di garantire uno spatium deliberandi all’amministrazione per pagare, mentre fa salva quella di evitare duplicazioni di pagamento e, in ogni caso, di avere una chiara situazione debitoria. Tale interpretazione è, peraltro, conforme all’esigenza che il giudicato trovi pronta esecuzione, in linea con il principio costituzionale di pienezza della tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 Cost., così come con i principi in tema di equità del processo ed effettività della tutela, di cui agli artt. 6 e 13 della Convenzione CEDU. Inoltre, anche in giurisprudenza è stato da tempo affermato che, in sede di giudizio di ottemperanza, le azioni sostitutive poste in essere dal giudice o, per esso, dal commissario ad acta per eseguire il giudicato, possono anche esulare dal rispetto delle ordinarie procedure cui è tenuta l’amministrazione nell’ambito della sua azione, anche in ipotesi riguardanti il pagamento di somme di denaro T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 8 giugno 2015, n. 7987 T.A.R. Molise, 17 aprile 2015, n. 147 Cons. Stato, sez. III, 7 giugno 2013, n. 3124 Cons. Stato, sez. V, 1 marzo 2012, n. 1194 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 21 giugno 2012, n. 1763 . La domanda attorea va, quindi, accolta e, per l’effetto, va ordinato all’amministrazione convenuta di eseguire la statuizione giudiziale innanzi riportata e, quindi, di far luogo al pagamento di quanto dovuto agli odierni ricorrenti, secondo quanto rispettivamente spettante, nel termine di trenta giorni dall’assolvimento da parte di questi ultimi degli obblighi di comunicazione dinanzi indicati, costituenti inderogabile presupposto per potersi conseguire il ripetuto pagamento. Quanto all’oggetto dell’accoglimento, il Collegio rileva come, nel caso di specie, il ricorso per l’ottemperanza riguardi sia l’importo liquidato nel decreto decisorio in favore del ricorrente a titolo di indennizzo, sia quello liquidato in favore degli avvocati antistatari a titolo di spese legali del giudizio con detto mezzo definito. 3 Per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso, il Collegio specifica che in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798 T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094 . Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c. , o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699 T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348 Tar Campania – Napoli n. 9145/05 T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03 C.d.S. sez. IV n. 2490/01 C.d.S. sez. IV n. 175/87 . Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268 . Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono quindi dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidati, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite. 4 Va altresì accolta, anche alla luce della cennata novella legislativa, la domanda circa la corresponsione della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lettera e , c.p.a Quest’ultima disposizione, nel disciplinare i poteri del giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a , del comma 781, dell’art. 1, della più volte richiamata legge n. 208/2015, ha aggiunto a quest’ultima disposizione dell’art. 114 c.p.a. il seguente periodo Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha, quindi, espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15 , secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l'istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento. Ha, altresì, indicato come non possa considerarsi manifestamente iniqua un’astreinte qualora sia stabilita in misura pari agli interessi legali. La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale circa la configurabilità dell’iniquità della debenza dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’Amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico. La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014 n. 12739 T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15/01/2015, n. 629 . L’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna, in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o, come in questo caso, disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa e non compensativa del danno subito , che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte la novella introdotta dall' art. 1, L. 28 dicembre 2015, n. 208, all'art. 114, comma 4, lett. e , c.p.a. ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Nel caso di specie, tuttavia, come suindicato, la medesima legge di stabilità ha subordinato, anche per i giudizi di ottemperanza in corso, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalle pronunzie di condanna ex legge Pinto al previo assolvimento, da parte del creditore, degli obblighi di comunicazione prima indicati, contestualmente stabilendo che l’Amministrazione non possa procedere al pagamento prima che sia intervenuto tale adempimento, con espresso divieto di legge. A fronte di tale specifico divieto legislativo va però osservato che l’amministrazione, nelle more dell’adempimento degli oneri di comunicazione da parte del privato, non potrebbe considerarsi ulteriormente inadempiente all’obbligo di ottemperare al giudicato di pagamento, con conseguente venir meno della funzione sanzionatoria dell’inerzia della p.a. nell’adempiere e di coazione indiretta all’esecuzione connaturale all’istituto dell’astreinte. Sarebbero inconfigurabili le stesse violazioni, inosservanze e ritardi che invece proprio l’art. 114, comma 4, lettera e , c.p.a. pone quali condizioni necessarie per la concessione dell’astreinte. Anzi, in questi casi, fissare l’operatività della penalità nelle more dell’adempimento da parte del ricorrente degli oneri di comunicazione, significherebbe rigirare” a scapito della p.a. un adempimento a cui è tenuto il ricorrente, con l’effetto che lo stesso verrebbe a lucrare” un’astreinte per effetto di un suo ritardo, verificandosi una situazione di manifesta iniquità in presenza della quale non sono dovute le astreinte, ai sensi della stessa disposizione dell’art. 114 c.p.a. In questo caso specifico, allora, la norma in questione deve essere interpretata nel senso che l’astreinte sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza, solo qualora siano già stati integralmente ottemperati gli obblighi di comunicazione suindicati in caso contrario sarà dovuta dal momento in cui i suddetti obblighi saranno stati adempiuti. Quanto alla data di decorrenza finale dell’astreinte, la stessa, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà dovuta fino all'effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015 n. 5014 T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 18 gennaio 2016, n. 464 . 5 Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento in favore di N. C. e degli avvocati A. D’A. e P. D’A. degli importi liquidati in loro favore rispettivamente riconosciuti nel medesimo decreto, ovvero quello a titolo di indennizzo con maggiorazione di interessi legali dalla data di decorrenza indicata nel decreto stesso e sino al soddisfo, nonché quelli a titolo di spese legali con maggiorazione degli accessori di legge ma, per questi soli ultimi, senza maggiorazione di interessi legali compensativi, non essendo stata in questa sede formulata alcuna domanda in proposito, come sarebbe stato invece necessario – cfr. Cass. Civ. n. 23603 del 22.11.2010 , previo tuttavia integrale adempimento da parte dei medesimi ricorrenti degli obblighi di comunicazione previsti ex lege e dianzi indicati. 6 L’Amministrazione darà quindi esecuzione al predetto decreto entro trenta giorni dall’integrale adempimento da parte dei ricorrenti degli obblighi di comunicazione suindicati e ciò a decorrere dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che entro l’ulteriore termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente e previa verifica dell’effettivo intervenuto integrale assolvimento degli obblighi di comunicazione, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Il compenso del Commissario ad acta rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, ai sensi del comma 8 dell’art. 5-sexies Modalità di pagamento della legge n. 89/2001, così come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l , della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico del Ministero dell’Economia e Delle Finanze, e si liquidano come da dispositivo, in considerazione della linearità della controversia. A quest’ultimo riguardo il Collegio precisa che, come già indicato, tra le spese di lite liquidate in dispositivo per il presente giudizio di ottemperanza rientrano, in modo omnicomprensivo, le spese, i diritti e gli onorari relativi ad atti successivi al decreto decisorio e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, fatte salve le eventuali spese di registrazione del decreto azionato non ricomprese in detta quantificazione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Ottava , accoglie il proposto ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione in favore della parte ricorrente al decreto azionato. Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio X della Direzione dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto decreto. Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 800,00 ottocento , oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.