Sindaci sorvegliati speciali sulle politiche anti-camper

I Comuni non possono genericamente vietare la sosta dei camper sul proprio territorio. Specialmente se non risultano problematiche di ordine tecnico circa la dimensione di questi veicoli.

Lo ha ribadito il TAR Calabria, sez. I, con la sentenza n. 2093 del 20 dicembre 2017. Il caso. Un Comune ha adottato misure limitative della sosta degli autocaravan sull’intero territorio di competenza. Ovvero vietando la sosta fuori dalle aree attrezzate e nel piazzale antistante al palazzetto dello sport, in origine destinato proprio a questo tipo di attività. Contro questa determinazione un utente stradale ha proposto censure evidenziando l’illegittimità della scelta locale. L'art. 185 d.lgs. n. 285/1992, specifica il Collegio, stabilisce che i veicoli di cui al precedente art. 54, comma 1, lett. m e cioè gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Divieto di sosta? La disciplina imposta dall’ordinanza impugnata, però, contiene una forze limitazione all’uso degli autocaravan, in violazione dell’art. 185 citato e, per come lamentato, non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni, individuate genericamente nella necessità di regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il palazzetto dello sport. Come confermato dal Ministero dei Trasporti anche se gli spazi di sosta sono limitati non è possibile discriminare questi mezzi da vacanza rispetto a tutti gli altri. Fin tanto che il camper poggia sulle ruote e non impegna spazi in attività di campeggio infatti non c’è alcuna differenza tra un autocaravan ed un altro veicolo. L’adozione di un divieto di sosta riservato ad una determinata categoria di utenti, pur se teoricamente sostenibile, deve essere adeguatamente motivato. L’intera questione degli autocaravan è stata affrontata dal Ministero dei Trasporti anche con una corposa circolare del 2 aprile 2007.

TAR Calabria, sez. I – Catanzaro, sentenza 15 – 20 dicembre 2017, n. 2093 Presidente Iannini – Estensore Tallaro Fatto e diritto 1. – Con l’ordinanza meglio indicato in epigrafe, il Sindaco di Soverato ha a revocato la precedente ordinanza del 21 luglio 1997, n. 640, con la quale era stato individuato il piazzale antistante il palazzetto dello sport come area pubblica idonea al parcheggio di roulotte e autocaravan b vietato la sota di roulotte e autocaravan fuori dalle aree attrezzate c vietato la sosta e il parcheggio di roulotte, autocaravan, autobus di linea e autocarri nel piazzale antistante il palazzetto dello sport. 2. – Con ricorso notificato in data 14 novembre 2008, Vincenzo Giovanni Simonetta ha impugnato l’ordinanza d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, deducendone l’illegittimità e domandandone l’annullamento. Si è costituito per resistere il Comune di Soverato. 3. – Concessa, con ordinanza del 12 dicembre 2008, n. 988, la tutela cautelare invocata, il ricorso è stato trattato nel merito e spedito in decisione all’udienza pubblica del 15 dicembre 2017. 4. – Il Comune di Soverato ha dedotto l’irricevibilità del ricorso, proposto a distanza di più di sei anni dall’adozione dell’ordinanza. Rileva il Collegio, però, che mentre parte ricorrente ha dimostrato che l’ordinanza gli è stata notificata a mani in data 26 agosto 2008, il Comune intimato non ha dato dimostrazione che il provvedimento sia stato regolarmente pubblicato sull’albo pretorio del comune. Dunque, gli elementi in possesso del Collegio giudicante impongono di ritenere tempestiva l’impugnazione proposta. 5. – Con l’unico motivo di ricorso Vincenzo Giovanni Simonetta lamenta la violazione dell’art. 185 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 codice della strada e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto le restrizione imposte alla sosta degli autocaravan sarebbero ingiustificate e immotivate. Il motivo è fondato. L’art. 185 del d.lgs. n. 285 del 1992 stabilisce che i veicoli di cui al precedente art. 54, comma 1, lettera m e cioè gli autocaravan , ai fini della circolazione stradale in genere sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle autocaravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. La disciplina imposta dall’ordinanza impugnata, però, contiene una forze limitazione all’uso degli autocaravan, in violazione dell’art. 185 citato e, per come lamentato, non è adeguatamente motivata circa le sue ragioni, individuate genericamente nella necessità di regolamentare la sosta e il parcheggio nello spiazzo antistante il Palazzetto dello Sport”. 6. – Il ricorso deve dunque trovare accoglimento, limitatamente alle previsioni relativa agli autocaravan. Le spese di lite vanno regolate secondo il principio della soccombenza P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, Lo accoglie per quanto di ragione e, per l’effetto a annulla l’ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Soverato in data 12 marzo 2002, n. 13, limitatamente alla parte in cui si riferisce agli autocaravan b condanna il Comune di Soverato, in persona del suo sindaco in carica, alla rifusione, in favore di Vincenzo Giovanni Simonetta delle spese e competenze di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del, nonché oltre a IVA e CPA come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.