Incarico pubblico (nel caso specifico mediatore interculturale) e limiti di età

Illegittimo l’avviso pubblico dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro col quale viene annunciata la costituzione di una lista di mediatori interculturali, se lo stesso richiede, tra i requisiti di ammissione, un’età non inferiore ai 25 anni compiuti.

Il Tribunale Amministrativo per la Sardegna, con la sentenza 768 depositata il 5 dicembre 2017, ha ricordato che con l’art. 3, comma 6, legge n. 127/1997, è stato stabilito che la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione. Ed ha, peraltro, sottolineato che con l’aggiunta della locuzione salvo deroghe il legislatore, a fronte dell’affermazione del principio generale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età, legittimava il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi ad una larga fetta di concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza. Inoltre, anche in sede comunitaria si è affermato che discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionate all’attività per la quale si concorre sentenza Corte di Giustizia del 13 novembre 2014 nella causa C-416/13 . 25 anni già compiuti. In relazione alla condizione partecipativa imposta dall’Agenzia sarda, con riferimento alla necessità di aver già compiuto i 25 anni, la Sezione ha ritenuto illegittimo l’avviso pubblico perché è eccessivo se rapportato all’attività alla quale è finalizzata la selezione, in relazione alla quale non appaiono rinvenibili esigenze di particolare limitazione alla partecipazione dei più giovani. Sotto altro punto di vista, inoltre, precisa la sentenza, non è stato considerato il fatto che il percorso di formazione scolastica finalizzato all’espletamento dell’attività di mediatore interculturale culmina con il conseguimento del diploma di laurea che può essere conseguito anche ad un’età inferiore. Di conseguenza, non è apparso ragionevole prescrivere per l’inserimento della lista di cui all’avviso impugnato un limite d’età che di fatto pregiudicherebbe i più meritevoli che hanno conseguito nei termini previsti il loro titolo di studio.

TAR Sardegna, sez. II, sentenza 29 novembre – 5 dicembre 2017, n. 768 Presidente Scano – Estensore Aru Fatto In data 11 gennaio 2016 la Regione Sardegna – Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro pubblicava un avviso pubblico col quale annunciava la costituzione di una lista di mediatori interculturali all’interno dei quali procedere, mediante successivi bandi pubblici, alla selezione di operatori da impegnare nella realizzazione di un progetto di servizi sociali innovativi. Tale avviso richiedeva, all’articolo 4 lett. b , tra i requisiti di ammissione, un’età non inferiore ai 25 anni compiuti. Inoltre, all’articolo 4.1, tra i requisiti specifici, richiedeva alla lett. a il possesso di un diploma di laurea specifica Classe L12 DM 270/2004. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 31.12.2016 articolo 6 . In data 14 luglio 2016 la ricorrente conseguiva il titolo di studio richiesto laurea in Lingue e culture per la mediazione linguistica” indirizzo Linguistico interculturale” presso la Facoltà degli studi Umanistici dell’Università di Cagliari . Il successivo 5 settembre 2016 presentava domanda di ammissione alla liste dei mediatori di cui all’avviso sopra richiamato. Sennonché, col provvedimento impugnato, l’ASPAL la dichiarava non idonea all’inserimento nella lista dei mediatori interculturali perché non risulta in possesso del requisito dell’età minima 25 anni previsto dall’articolo 4 dell’Avviso Pubblico” . Avverso tale provvedimento negativo la dott.ssa Giardino ha proposto il ricorso in esame affidato ai seguenti motivi Violazione dell’articolo 3, commi 6 e 7 della legge n. 127/1997 – Violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della Direttiva 2000/78/CE – Violazione degli articolo 9, punto 8,18,96 PAR. 1, lett. b,c,d del Regolamento UE n. 1303/2013 – Violazione dei CONS. 2,5,11,12,19, paragrafi 3 lett. a , 16 e all. 1, par. 1 Regolamento UE n. 1304/2013 – Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza in quanto in violazione della normativa in materia di partecipazione ai concorsi indetti dalla pubblica amministrazione sarebbe stata introdotta un elevato limite di età minima in mancanza di obiettive e d imprescindibili esigenze correlate all’attività lavorativa oggetto della selezione. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensiva, l’annullamento del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’ASPAL che, dopo averne eccepito l’irricevibilità per tardività con riguardo all’impugnativa dell’avviso nella parte in cui richiede per l’ammissione il requisito dell’età minima di 25 anni, e l’inammissibilità per la mancata notifica dell’impugnazione ad almeno uno dei controinteressati, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese. Con ordinanza n. 285 del 22 novembre 2016 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare di sospensione. Con memorie depositate in vista dell’udienza di trattazione le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione. Diritto Occorre preliminarmente esaminare l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività. Sostiene infatti la difesa dell’ASPAL che l’impugnazione dell’avviso di selezione, nel quale è inserita la clausola limitativa dell’età posta dall’Agenzia a fondamento del provvedimento di non ammissione, sarebbe avvenuto oltre il termine decadenziale di 60 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’atto. L’eccezione è infondata. Per i partecipanti ad una selezione pubblica l’onere di immediata impugnazione di una clausola del bando di concorso si pone nel momento in cui questo contenga delle prescrizioni immediatamente lesive, incidenti in modo diretto, attuale e concreto sul loro interesse alla partecipazione alla procedura concorsuale. Diversamente il candidato non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione fino al momento in cui l’astratta e potenziale illegittimità della clausola del bando si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale. Ed invero, solo ove l’esito negativo della procedura concorsuale dovesse effettivamente verificarsi, l’atto conclusivo, facendo applicazione della clausola o della disposizione del bando, non opererà nel senso di rinnovare con l’atto applicativo una lesione già effettivamente prodottasi, ma renderà concreta ed attuale ed in questo senso, la provocherà per la prima volta una lesione che solo astrattamente e potenzialmente si era manifestata, ma che non aveva ancora attitudine per mancanza del provvedimento conclusivo del procedimento a trasformarsi in una lesione concreta ed effettiva. Orbene, con riguardo al caso di specie occorre anzitutto rilevare che la selezione per cui è causa è stata pubblicata dall’ASPAL on line l’11 gennaio 2016 e fissava il 31.12.2016 quale termine per la presentazione delle domande di ammissione alla lista dei mediatori interculturali. A tale data la dott.ssa Giardino non era neppure in possesso del diploma di laurea richiesto per la partecipazione alla selezione. Non vi era dunque una immediata lesione della clausola prescrittiva del limite d’età proprio per il mancato possesso di un altro requisito di partecipazione che, se non conseguito entro l’anno, avrebbe comunque precluso la sua domanda di ammissione. In data 14 luglio 2017 la dott.ssa Giardino ha conseguito il necessario diploma di laurea. A questo punto, il 1° settembre 2016 ha presentato la domanda per l’inserimento nella lista. Il 14 settembre 2016 le è stato comunicato il provvedimento di non ammissione per l’età inferiore ai 25 anni. Il 12 ottobre 2016 il ricorso è stato avviato alla notifica. L’anzidetta scansione temporale evidenzia che dal 14 luglio 2016, ossia dal momento in cui la clausola del limite d’età è diventata l’unica preclusione alla partecipazione della dott.ssa Giardino alla selezione, rendendo così attuale il suo interesse ad impugnarla, al momento in cui il ricorso è stato avviato alla notifica 12 ottobre 2016 , tenendo conto della sospensione feriale dei termini, sono passati 59 giorni, con conseguente tempestività dell’impugnazione in esame. Con la memoria depositata il 27 ottobre 2017 la difesa dell’ASPAL insiste nella sua eccezione argomentando che in realtà la ricorrente avrebbe potuto immediatamente presentare la domanda di partecipazione facendo valere, quale requisito di ammissione, quello di cui all’articolo 4.1, lett. c , dell’avviso titolo di studio diploma superiore e quattro anni di esperienza documentata per un volume di ore di servizio non inferiore a 1000 ore nel campo della mediazione culturale”, del quale, come si ricava dal curriculum vitae, era in possesso. L’argomento non ha pregio. Resta infatti affidata alle scelte insindacabili dei candidati l’indicazione dei titoli da utilizzare ai fini della partecipazione ad una selezione pubblica, ben potendo questi ritenere di avvalersi, purché acquisito in termini, del titolo di livello più elevato anziché di un altro che pur posseduto rendeva comunque meno qualificata la sua iscrizione alla lista. Sotto questo profilo l’astratta possibilità di poter presentare comunque la domanda senza attendere l’imminente conseguimento della laurea non può valere a determinare un onere di immediata impugnazione del bando con riferimento alla lesività di altra clausola limitativa della partecipazione. La difesa dell’ASPAL eccepisce inoltre l’inammissibilità del ricorso per la mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati, individuati nei soggetti inseriti nella lista pubblicata. L’eccezione è palesemente infondata. E’ invero evidente che in relazione alla posizione della dott.ssa Giardino non vi sono controinteressati individuati o individuabili perché la selezione in esame non tendeva alla copertura di uno o più posti disponibili da assegnare ai partecipanti utilmente inseriti in graduatoria bensì alla formazione di una lista di mediatori interculturali, in continuo aggiornamento fino al 31.12.2016, in relazione alla quale alcun pregiudizio potrebbe scaturire agli altri soggetti ammessi per effetto dell’accoglimento dell’impugnazione avverso la disposta esclusione della ricorrente. Nel merito il ricorso è fondato. Il punto di partenza è l’articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione”. Con l’aggiunta della locuzione salvo deroghe” il legislatore, a fronte dell’affermazione del principio generale per cui tutti possono partecipare ai concorsi pubblici, a prescindere dall’età, legittimava il mantenimento di specifici vincoli anagrafici per essere ammessi ad una larga fetta di concorsi, in particolare quelli nelle forze armate e nel comparto sicurezza. Anche in sede comunitaria si è recentemente affermato che discriminazioni possono essere tollerate solo se proporzionate all’attività per la quale si concorre sentenza Corte di Giustizia del 13 novembre 2014 nella causa C-416/13 . Orbene, nel caso di specie l’avviso dell’ASPAL conteneva una clausola limitativa che indicava in 25 anni l’età minima per l’ammissione alla selezione. Come già evidenziato in sede cautelare l’inserimento di tale clausola non solo è privo di un riscontro normativo, non risultando applicativo di norme speciali o regolamentari, ma viola anche il principio della ragionevolezza sotto un duplice profilo. Da un lato perché è eccessivo se rapportato all’attività alla quale è finalizzata la selezione, in relazione alla quale non appaiono rinvenibili esigenze di particolare limitazione alla partecipazione dei più giovani. Dall’altro lato perché non considera che il percorso di formazione scolastica finalizzato all’espletamento dell’attività di mediatore interculturale culmina con il conseguimento del diploma di laurea che può essere conseguito anche ad un’età inferiore, non apparendo quindi ragionevole prescrivere per l’inserimento della lista di cui all’avviso impugnato un limite d’età che di fatto pregiudicherebbe i più meritevoli che hanno conseguito nei termini previsti il loro titolo di studio. In conclusione quindi il ricorso si rivela fondato con annullamento, per l’effetto, del provvedimento di non ammissione impugnato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna l’ASPAL al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida in euro 3000,00 tremila//00 , oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se assolto. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.