L'incidente in moto non mette in dubbio la licenza per l'auto

Il conducente di un veicolo a due ruote che resta coinvolto in un sinistro stradale con lesioni può essere sottoposto alla revisione della patente di categoria A, necessaria alla conduzione dei motoveicoli. Ma non alla revisione della normale licenza di guida utile per la guida delle autovetture.

Lo ha chiarito il TAR Lombardia, sez. I, con la sentenza n. 2167 del 14 novembre 2017. Il caso. Il conducente di un potente motociclo ha perso il controllo del mezzo in un tratto di strada in discesa e in curva, entrando in collisione con altri veicoli e procurando lesioni ad un conducente. A seguito dei rilievi effettuati dai carabinieri, il conducente della moto è stato sanzionato per violazione dell'art. 141 c.d.s. con conseguente sospensione cautelare della patente di guida per 120 giorni. Contro il successivo, ulteriore, provvedimento di revisione della patente di categoria B, adottato dalla motorizzazione, l'interessato ha proposto con successo ricorso al TAR. Revisione della patente ma non di tutte. Deve essere accolta la doglianza dedotta dall'istante, specifica la sentenza, per violazione degli artt. 125 e 128 d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per illogicità e irrazionalità del provvedimento di revisione della patente B anziché della A, atteso che, ai sensi della circolare n. 137/90 emessa dalla direzione generale della MCTC, l'esame di revisione della patente di guida relativa alla categoria A è considerato avulso rispetto a quello delle altre categoria e, pertanto, ne consegue che, a seguito di incidente stradale avvenuto a mezzo di un motociclo per la cui conduzione è richiesta la patente di categoria A, il provvedimento che dispone detta revisione deve indicare espressamente la categoria A . In pratica, quindi, a parere del TAR, chi provoca lesioni con un veicolo a due ruote rischia di tornare a scuola guida per ripetere le prove d'esame utile alla circolazione con i motocicli. Nel frattempo, però, manterrà l'idoneità alla guida per tutti gli altri veicoli compresi nella licenza.

TAR Lombardia, sez. I–Milano, sentenza 25 ottobre – 14 novembre 2017, n. 2167 Presidente De Zotti – Estensore Quadri Fatto e diritto Con il presente ricorso l’istante ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata disposta la revisione della patente B di cui è titolare in conseguenza di un incidente stradale nel corso del quale l’interessata è rimasta coinvolta mentre era alla guida del suo motociclo, Kawasaki Z 750, per il quale è necessario il possesso della patente A, di cui pure è titolare. A sostegno del proprio gravame l’istante ha dedotto la violazione degli artt. 125 e 128 del d.lgs. n. 285/1992 e l’eccesso di potere per illogicità e irrazionalità del provvedimento di revisione della patente B anziché della A, la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria per l’assenza di elementi a supporto dell’attribuzione della responsabilità del sinistro all’istante, nonché la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e l’eccesso di potere per cattivo esercizio del potere di discrezionalità in relazione alla mancanza degli elementi da cui trarre i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica per guidare il suddetto motociclo. Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito. Con ordinanza n. 402/2017 del 23 marzo 2017 la sezione Ritenuto che sussista il necessario fumus boni iuris solo con riferimento all’individuazione del tipo di patente da revisionare, in considerazione della dinamica del sinistro risultante dal rapporto di incidente redatto dalla polizia municipale e della motivazione a supporto dell’ordine di revisione” ha accolto l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui individua il titolo di abilitazione alla guida da revisionare come quello di tipo B invece che di tipo A. Successivamente parte ricorrente ha prodotto memoria a sostegno delle proprie conclusioni. All’udienza pubblica del 25 ottobre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il Collegio, dopo l’approfondita delibazione del ricorso e della documentazione versata in atti, ritiene di confermare quanto statuito in sede cautelare. Ed invero, deve essere accolta la prima doglianza dedotta dall’istante per violazione degli artt. 125 e 128 del d.lgs. n. 285/1992 ed eccesso di potere per illogicità e irrazionalità del provvedimento di revisione della patente B anziché della A, atteso che, ai sensi della circolare n. 137/90 emessa dalla Direzione Generale della M.C.T.C., l’esame di revisione della patente di guida relativa alla categoria A è considerato avulso rispetto a quello delle altre categorie, e, pertanto, ne consegue che, a seguito di incidente stradale avvenuto a mezzo di un motociclo per la cui conduzione è richiesta la patente di categoria A, il provvedimento che dispone detta revisione deve indicare espressamente la categoria A. Nella fattispecie all’esame del Collegio, invece, il provvedimento impugnato ha disposto, illegittimamente, la revisione della categoria B, nonostante il presupposto incidente stradale che ha visto coinvolta la ricorrente fosse avvenuto mentre la stessa era alla guida di un motociclo per la cui conduzione è richiesta la patente di categoria A, della quale pure l’istante è titolare. Con le ulteriori due censure la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria in considerazione dell’assenza, a suo dire, di elementi a supporto dell’attribuzione alla stessa della responsabilità del sinistro, nonché la violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione, dell’art. 128 del d.lgs. n. 285/1992 e l’eccesso di potere per cattivo esercizio del potere di discrezionalità in relazione all’assunta mancanza degli elementi da cui trarre i dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica per guidare il suddetto motociclo. In relazione a tali censure il Collegio non ritiene di aderire alle doglianze dell’istante, in considerazione della dinamica del sinistro risultante dal rapporto di incidente redatto dalla polizia municipale e della motivazione a supporto dell’ordine di revisione. Dal primo si ricava, infatti, che in data 25 settembre 2016 la ricorrente era coinvolta in un incidente stradale sulla via Valassina nel territorio del comune di Bellagio Como , in quanto il motociclo targato -omissis-, condotto dalla sig.ra -omissis-, dapprima entrava in collisione laterale con una autovettura che procedeva nell’opposto senso di marcia, ed in seguito contro un secondo motociclo, procedente nella medesima direzione dell’autovettura, il cui conducente riportava lesioni gravi. Il Comando Stazione Carabinieri di Bellagio interveniva per i rilievi del sinistro e, ricostruitane la dinamica sulla base soprattutto delle dichiarazioni dei conducenti dei tre veicoli coinvolti, rilevava a carico della sig.ra -omissis la violazione dell’art. 141, commi 2 e 11, del codice della strada, per non essere stata in grado di conservare il controllo del motociclo condotto in un tratto di strada in discesa e in curva. Con successivo provvedimento n. 1307/2016/Area 3/C.T., la Prefettura di Milano disponeva nei confronti della ricorrente l’applicazione della sanzione della sospensione in via cautelare e provvisoria della patente di guida per il periodo di giorni 120 decorrenti dal giorno successivo alla notifica del provvedimento, avvenuta il 19 gennaio 2017 . Nel caso in esame, dunque, ricevuta dall’organo accertatore la segnalazione di un sinistro stradale con lesioni gravi, la Prefettura ha ritenuto sussistenti fondati elementi di una evidente responsabilità a carico della sig.ra -omissis e ha adottato in data 16 settembre 2016 il provvedimento di sospensione della patente di guida della medesima. Circa la sussistenza dei predetti elementi di responsabilità, sì pone in evidenza che l’istante non ha proposto alcuna opposizione al prefetto o al giudice di pace avverso il verbale di accertamento della violazione dell’art. 141 del codice della strada, anzi ha provveduto immediatamente dopo la notifica al pagamento della sanzione pecuniaria, dando così acquiescenza all’accertamento. Da tutto quanto premesso si ritiene, quindi, che legittimamente l’Amministrazione intimata abbia dedotto che il sinistro si è verificato per la responsabilità della ricorrente. Inoltre, la motivazione del provvedimento di revisione della patente di guida dell’istante mette bene in luce come i dubbi sulla persistenza in capo all’interessata dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida siano sorti proprio dalla dinamica del sinistro e, più specificamente, dal fatto che, nell’affrontare una curva, la medesima non conservava il controllo del mezzo e collideva con due veicoli dell’opposto senso di marcia, collisione dalla quale conseguivano gravi lesioni ad una persona. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso va accolto in parte, limitatamente alla porzione in cui individua il titolo di abilitazione alla guida da revisionare come quello di tipo B invece che come di tipo A. La soccombenza parziale giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.