Chi taglia la strada al motorino paga dazio e torna a scuola guida

Nel cambio di corsia in mezzo al traffico urbano occorre utilizzare la massima prudenza perché non basta attivare l'indicatore di direzione per evitare pericolo ed intralcio al flusso veicolare. E se nella manovra ci scappa pure un incidente la revisione della patente è quasi scontata.

Lo ha evidenziato il TAR Emilia-Romagna, sez. distaccata di Parma, con la sentenza n. 327 del 21 ottobre 2017. Il caso. Un automobilista che stava percorrendo una strada urbana a senso unico, con carreggiata suddivisa in due corsie, è entrato in collisione con un ciclomotore che stava circolando nella stessa direzione di marcia. A seguito dei rilievi dell'incidente con lesioni, effettuati dalla polizia municipale, la motorizzazione ha adottato un atto di revisione della patente di guida dell'automobilista, ai sensi dell'art. 128 del codice stradale. Contro questa determinazione, adottata a distanza di qualche mese dal sinistro, l'interessato ha proposto senza successo ricorso al collegio. La dinamica dell'incidente evidenzia una particolare negligenza dell'automobilista che per svoltare a sinistra nella strada a senso unico, con due corsie parallele di marcia, non si è accorto del ciclomotore che marciava affiancato e che è rimasto coinvolto nel sinistro. Il provvedimento adottato dalla motorizzazione a parere del Tar è corretto perché ai sensi dell'art. 128 del codice della strada è possibile adottare un provvedimento di revisione della patente di guida in ogni caso in cui sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti tecnici e fisici del titolare della patente di guida. L'aver adottato questa determinazione a distanza di qualche mese non determina il venir meno delle esigenze cautelari, specifica il Collegio. I fatti inoltre sono stati esattamente accertati dai vigili urbani intervenuti e il provvedimento di revisione non ha operato un automatismo, ma ha valutato la specificità del caso. In particolare, l’atto è fornito di una sua propria congrua proposizione motivazionale, avendo rilevando che il mancato rispetto delle norme di comportamento previste per il cambio di corsia, che obbliga il conducente a non costituire pericolo o intralcio alla circolazione per i veicoli che occupano la corsia che si intende impegnare, anche se ha segnalato la propria intenzione attraverso l’indicatore di direzione, deve effettivamente verificare che la reale condizione del traffico consenta la manovra, in caso contrario deve desistere in qualsiasi momento qualora sopraggiungano situazioni di pericolo o di intralcio per gli altri conducenti, quindi il non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti, è espressivo di una condotta che può ragionevolmente essere interpretata come sintomatica sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia di imperizia nella guida .

TAR Emilia Romagna, sez. I – Parma, sentenza 11 – 21 ottobre 2017, n. 327 Presidente/Estensore Conti Fatto e diritto Con ricorso notificato il 2.8.2017 e depositato in Segreteria il 7.8.2017, -omissis impugna il provvedimento del -omissis del Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Parma, con il quale è stata disposta la revisione, ai sensi dell'art. 128 del Codice della Strada, della patente di guida categoria B, avendo ritenuto che il comportamento di guida tenuto dal medesimo, in occasione dell’incidente-omissis-, abbia costituito pericolo per la circolazione, facendo sorgere dubbi sulla sussistenza dei requisiti di idoneità tecnica. Il ricorrente deduce Difetto dei presupposti ed illogicità del provvedimento, per il tempo trascorso dall’evento rilevando che la natura cautelare della misura implica necessariamente che la stessa debba essere adottata nell’immediatezza dei fatti e non già a distanza di mesi, come avvenuto nella specie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 128 del D.Lgs.30.4.1992 n. 285. Eccesso di potere, difetto di motivazione travisamento dei fatti ed illogicità manifesta sostenendo che il provvedimento si reggerebbe solo sul richiamo al verbale redatto dalla Polizia municipale, mancando una adeguata istruttoria e una reale motivazione delle ragioni per le quali si ritiene il ricorrente avrebbe perso i requisiti di idoneità alla guida. Si è costituita in giudizio – tramite l’Avvocatura dello Stato l’intimata Amministrazione dei Trasporti, con memoria di mera forma Alla c.comma del 30.8.2017, la sezione – con ord. n. 283/17 – ha disposto istruttoria a carico della M.C., rinviando per il prosieguo alla c.comma del 27.9.2017. Non essendo pervenuta alcuna documentazione, alla c.comma del 27.9.2017 veniva reiterato l’ordine istruttorio con ord. n. 120/17, con rinvio alla c.comma dell’11.10.2017. In data 29.9.2017 l’Ufficio della Motorizzazione civile di Parma depositava la documentazione istruttoria, rappresentando di avere già provveduto in data 16.9.2017 alla trasmissione della stessa all’Avvocatura dello Stato per l’inoltro alla Segreteria. Alla c.comma dell’11.10.2017 il Collegio, sentite le parti, ha trattenuto la causa per la decisione con sentenza in forma semplificata, attesa l’avvenuta integrazione del contraddittorio, l’esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte di tale eventualità. Il ricorso non risulta fondato. Va premesso in punto di fatto, che dagli atti prodotti in giudizio risulta documentata la dinamica dell’incidente stradale dal quale è scaturito il provvedimento di revisione della patente. In data-omissis-, alle ore 9.300 circa, l’autovettura -OMISSIS-, condotta dall’odierno ricorrente percorreva Viale dei Mille in Parma strada a senso unico con carreggiata suddivisa in due corsie con direzione di marcia verso P.le Barbieri, percorrendo la corsia di destra. Il conducente giunto nei pressi del civico 52 effettuava la manovra di svolta a sinistra al fine di accedere allo stradello di collegamento con viale Vittoria, in tal modo invadendo la corsi di sinistra e venendo in collisione con un ciclomotore che la stava percorrendo. Il guidatore del ciclomotore, --omissis-veniva trasportato la pronto soccorso e ivi refertata con prognosi riservata dal 7.10.2016 al 10.11.2016 e dal 10.11.2017 prognosi 60 gg. --omissis--. Veniva fatta a carico del medesimo segnalazione alla Prefettura per eventuale sospensione della patente di guida. Il Prefetto di Parma, -omissis--. Il Giudice di pace di Parma, con sentenza -omissis Il Comando di Polizia municipale di Parma, nel relazionare all’UMC allegato prodotto dalla resistente Amministrazione , rappresenta che a carico del ricorrente vi è un procedimento penale art. 590 bis lesioni gravi ”. In punto di diritto, va rilevato che l’art. 128 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. Codice della Strada , per quanto di rilievo in questa sede, prevede due ipotesi al ricorrere delle quali è possibile disporre la revisione della patente di guida a insorgere di dubbi” circa la persistenza dell’idoneità tecnica e dei requisiti psico-fisici comma 1 , laddove il potere esercitato è di natura discrezionale b incidente stradale in esito al quale, cumulativamente, si sono determinate lesioni gravi alle persone” ed a carico del conducente sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni del presente Codice” della Strada da cui consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida” comma 1-ter , nel qual caso il potere esercitato è di natura automatica e vincolata E’ sempre disposta la revisione” . Nella fattispecie all’esame, l’UMC non ha fatto – nel provvedimento impugnato – espresso riferimento al comma 1 ter, che ha invece richiamato nella relazione di chiarimenti. La sussistenza del presupposto -omissis-in sede di discussione orale -omissis non risulta fondata posto che a la conducente del veicolo investito ha riportato-omissis-, a seguito di rapporto della Polizia municipale-omissis Peraltro non è chiaro dagli atti di causa se si versi in detta ipotesi, non essendo stato prodotto il provvedimento prefettizio di sospensione. Deve quindi ritenersi che ricorra l’ipotesi dell’esercizio del potere discrezionale dell’UPMC, in ordine al quale la giurisprudenza ha rilevato che l'art. 128 comma 1 del D. Lgs. n. 285 del 1992, laddove prevede un provvedimento di revisione della patente di guida, ove sorgano dubbi sulla persistenza nei titolari dei requisiti fisici e psichici o dell'idoneità tecnica non configura tale revisione come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale. Tale facoltà discrezionale dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di imporre, ai sensi della predetta norma del Codice della Strada, la revisione della patente di guida ha natura anticipatoria e latamente cautelare ed è esercitata nell'interesse della sicurezza stradale ogni qualvolta sussistano dubbi sulla persistenza, in capo ai titolari della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica v. ex multis T.A.R. Campania -NA sez. V, 20/10/2016 n. 4805 .” Infondata risulta la prima doglianza, con cui si lamenta il ritardo nel provvedere posto che il decorso del tempo non determina il venir meno delle esigenze cautelari. Parimenti infondata è la seconda censura, poiché i fatti sono stati esattamente accertati dai vigili urbani intervenuti e il provvedimento di revisione non ha operato un automatismo, ma ha valutato la specificità del caso. In particolare, l’atto è fornito di una sua propria congrua proposizione motivazionale, avendo rilevando che il mancato rispetto delle norme di comportamento previste per il cambio di corsia, che obbliga il conducente a non costituire pericolo o intralcio alla circolazione per i veicoli che occupano la corsia che si intende impegnare, anche se ha segnalato la propria intenzione attraverso l’indicatore di direzione, deve effettivamente verificare che la reale condizione del traffico consenta la manovra, in caso contrario deve desistere in qualsiasi momento qualora sopraggiungano situazioni di pericolo o di intralcio per gli altri conducenti, quindi il non aver usato la massima prudenza al fine di evitare incidenti, è espressivo di una condotta che può ragionevolmente essere interpretata come sintomatica sia di una insufficiente conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sia di imperizia nella guida”. Sussistono pur tuttavia giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre parti private.