Distrazioni in autostrada: sì alle sole insegne di esercizio

Collocare sul tetto dell’immobile produttivo la scritta latte burro e formaggi” orientata verso l’autostrada ha finalità pubblicitaria, peraltro pericolosa perché fattore di distrazione per gli automobilisti che transitano e, pertanto, l’autorizzazione non può essere concessa.

L’art. 23, comma 7, del nuovo codice della strada d.lgs. n. 285/1992 dispone che è vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Nel senso che sono, in sostanza, consentite soltanto le insegne di esercizio, con esclusione quindi dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'Ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. La fattispecie. Nel caso posto alla sua attenzione, la IV Sezione, ha rilevato che la definizione di insegna commerciale” si rinviene nell’art. 47 comma 1 del DPR 495 del 1992 secondo cui si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Fermo restando che in base all’art. 2- bis, comma 6, d.l. n. 13/2002 convertito in L. n. 75/2002 l’insegna propriamente detta deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Insegne commerciali. Nel caso specifico, ha osservato il Collegio, per la sua collocazione sul tetto dello stabilimento ed il suo concreto orientamento, deve escludersi la classificabilità dell’impianto pubblicitario nel novero delle insegne commerciali”. Infatti, la insegna” non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell’impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l’autostrada. Del resto, precisa la sentenza, è stato già chiarito che la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa. Nel caso all’esame, invece, le caratteristiche dell’impianto dimostrano che non si tratta di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell'impresa , bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario.

Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 19 – 23 ottobre 2017, n. 4867 Presidente/Estensore Anastasi Fatto e diritto La società oggi appellante, titolare di uno stabilimento posto in fregio all’autostrada Brescia-Padova, ha richiesto alla concessionaria l’autorizzazione a mantenere una insegna di esercizio, recante la dicitura Ambrosi latte burro e formaggi”, rivolta verso l’autostrada, posta sul tetto dello stabilimento stesso e non leggibile da chi si trovi sulla viabilità ordinaria. Su conforme parere dell’Anas la concessionaria ha respinto la richiesta, rilevando la natura pubblicitaria dell’insegna e la sua pericolosità quale fattore di distrazione per gli automobilisti che transitano sull’autostrada. La società ha impugnato il diniego con ricorso proposto al Tar Veneto il quale ha respinto il gravame. La sentenza è stata impugnata dalla soccombente la quale ne ha chiesto l’integrale riforma, previa sospensione dell’esecutività. Con ord.za n. 64 del 2009 questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare. Si sono costituiti in resistenza la concessionaria che eccepisce l’inammissibilità dell’appello e l’ANAS. Le Parti hanno depositato memorie insistendo nelle già rappresentate conclusioni. All’udienza del 19 ottobre 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione. L’appello non è fondato e va pertanto respinto, restando assorbita l’eccezione versata in rito dalla concessionaria. Con il primo e centrale motivo di impugnazione la Ditta appellante sostiene che quella in controversia è una insegna commerciale e non un impianto pubblicitario. Il mezzo non ha fondamento. L’art. 23 comma 7 del nuovo codice della strada D. L.vo n. 285 del 1992 così recita nelle parti di interesse 7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.”. Ai fini in controversia la definizione di insegna commerciale” si rinviene nell’art. 47 comma 1 del DPR 495 del 1992 secondo cui 1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.”. Per parte sua l’art. 2 bis comma 6 del DL n. 13 del 2002 convertito in L. n. 75 del 2002 nel rinviare alla disposizione ora citata aggiunge che l’insegna propriamente detta deve avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica.”. Applicando le normative ora richiamate al caso in esame deve escludersi la classificabilità dell’impianto in controversia nel novero delle insegne commerciali”. Per la sua collocazione sul tetto dello stabilimento ed il suo concreto orientamento, infatti, la insegna” di che trattasi non può avere la funzione prevalente di individuare i locali dell’impresa in favore di chi tali locali deve raggiungere, essendo essa in sostanza leggibile solo da chi percorre l’autostrada. Del resto, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Consiglio cfr. V Sez. nn. 710 del 2016 e 2129 del 2017 la nozione di insegna di esercizio va intesa in senso rigorosamente restrittivo, circoscrivendola a quei soli casi in cui l'insegna serve esclusivamente a segnalare il luogo ove si esercita l'attività di impresa. Nel caso all’esame, invece, le caratteristiche dell’impianto dimostrano che non si tratta di semplice insegna di esercizio, necessaria ai fini della normale attività aziendale in quanto atta a consentire alla clientela di individuare agevolmente il punto di accesso ai locali dell'impresa , bensì di elemento in grado di svolgere una funzione promozionale dell'attività imprenditoriale e, quindi, di carattere essenzialmente pubblicitario. cfr. VI^sez. n. 3782 del 2007, resa in fattispecie sovrapponibile . Con il secondo motivo l’appellante lamenta il difetto di motivazione che vizierebbe il provvedimento di diniego, dal quale non si evince per quale ragione l’insegna in questione è in concreto ritenuta pericolosa, quale fattore di distrazione per gli automobilisti. La censura va disattesa in primo luogo perché, una volta stabilito il carattere pubblicitario dell’impianto, non occorreva in concreto alcuna specifica valutazione circa la sua pericolosità, visto il divieto di installazione ex art. 23. In ogni caso, se si considera la prossimità dell’impianto alla sede autostradale e se si pone mente alle notorie caratteristiche di pericolosità del traffico che su quella si svolge, appare evidente come il provvedimento di diniego sia più che sufficientemente motivato. Con il terzo motivo l’appellante sostiene che la concessionaria – anche ammesso che si trattasse di impianto pubblicitario – avrebbe dovuto verificare con adeguata istruttoria il rispetto delle distanze previste dall’art. 51 del regolamento ai fini dell’installazione sul ciglio stradale di cartelli pubblicitari. Il mezzo, che è ictu oculi infondato, va respinto. Come si è visto sopra, infatti, l’art. 23 codice vieta in assoluto la collocazione di impianti pubblicitari sulle autostrade e strade extraurbane principali, mentre il richiamato art. 51 si riferisce alle altre tipologie viarie. A ciò deve aggiungersi che, come emerge dagli atti, la Ditta appellante ha richiesto l’autorizzazione a mantenere una insegna di esercizio e non a collocare un impianto pubblicitario. Da ultimo l’appellante torna a sostenere che indebitamente la concessionaria ha richiesto il previo parere dell’Anas, invece di provvedere in autonomia. Il mezzo va disatteso senza necessità di ulteriori approfondimenti sulla titolarità del potere di autorizzazione alla luce dell’atto di concessione, atteso che l’ANAS a buon diritto va qualificato come ente proprietario” dell’infrastruttura. In ogni caso – per consolidata giurispurdenza, la richiesta di un parere facoltativo ad un organo tecnico vizia il provvedimento finale solo nel caso in cui l’autorità procedente, dopo essersi autolimitata, si discosta immotivatamente dalle risultanze del parere stesso. Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello risulta del tutto infondato e va come tale respinto. Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna Ambrosi s.p.a. al pagamento di euro 3500,00 tremilacinquecento//00 oltre spese generali IVA e CPA in favore di ANAS s.p.a. e di euro 3500,00 tremilacinquecento//00 oltre spese generali IVA e CPA in favore di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova s.p.a. per spese e onorari di questo grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.