Dal TAR niente sconti per Airbnb, legittima la ritenuta

Per il TAR il pregiudizio lamentato da Airbab, pur se non esattamente quantificato non sembra essere tale da pregiudicarne la competitività, anche in ragione del volume d’affari della dell’azienda nel nostro Paese.

Così il TAR con l’ordinanza numero 5442/17, depositata il 18 ottobre. Il caso. Airbnb ricorreva contro l’Agenzia delle Entrate al fine di vedere annullato il provvedimento dell’Agenzia prot. numero 132395/17 recante Disposizioni di attuazione dell’articolo 4, commi 4, 5 e 5- bis d.l. numero 50/17, convertito, con modificazioni dalla l. numero 96/17, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo La decisione del TAR. Nel caso di specie il Tribunale Amministrativo afferma che, nei limiti della delibazione propria della fase cautelare, gli effetti distorsivi della concorrenza lamentati dal ricorrente, a causa dell’obbligo di versamento della ritenuta in esame, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda. I Giudici aggiungono, inoltre, che il pregiudizio lamentato, pur se non esattamente quantificato non sembra essere tale da pregiudicarne la competitività, in ragione del volume d’affari della dell’azienda nel nostro Paese. Il Collegio afferma che le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione e che nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati . In conclusione il Tribunale apre uno spiraglio per una proroga alla scadenza dei pagamenti del 16 ottobre 2017, che il ricorrente non ha assolto in attesa della risoluzione della presente vicenda processuale, specificando sempre che tale eventualità sarà a discrezione dell’Amministrazione. Per questi motivi il TAR per il Lazio respinge il ricorso.

TAR Lazio, sez. II – ter, ordinanza 17 18 ottobre ,n. 5442 Presidente Morabito – Estensore Maddalena Fatto e diritto Rilevato che le numerose questioni oggetto del presente giudizio, attesa la loro complessità e rilevanza, necessitano di adeguato approfondimento in sede di merito Rilevato in particolare che in tale sede sarà esaminata la questione relativa alla nomina del responsabile fiscale, posto che le decisioni della Corte di giustizia UE Commissione c / Belgio, 5 luglio 2007, nella causa C 522/04 e Commissione c/Spagna, 11 dicembre 2014 nella causa C-678/2011 evocate in gravame non appaiono sic et simpliciter sovrapponibili alla fattispecie in esame, riguardando tra l’altro fattispecie relative al settore assicurativo Ritenuto, comunque, – nei limiti della delibazione propria della fase cautelare – che i denunciati effetti distorsivi della concorrenza, derivanti dalla imposizione degli obblighi di versamento della ritenuta in esame, sono, per quanto riguarda il rischio di perdita di clientela a favore di altri concorrenti, meramente eventuali per quanto riguarda inoltre gli oneri di riconversione e riorganizzazione imprenditoriale, ai fini di ottemperare alle misure previste dal provvedimento impugnato, essi non sono stati esattamente quantificati e, presumibilmente, non sono di entità tale da pregiudicare la competitività dell’azienda, considerato il suo volume d’affari in Italia, come indicato in ricorso le misure attinenti agli obblighi di versamento della ritenuta non si palesano discriminatorie laddove esse ragionevolmente si applicano solo agli intermediari che intervengono nel pagamento del canone di locazione. Ritenuto infine che, nella comparazione tra i diversi interessi pubblici e privati coinvolti, appare comunque prevalente l’interesse pubblico al mantenimento degli effetti del provvedimento in esame, al quale peraltro gli altri operatori del mercato si sono già adeguati, fermo restando che l’amministrazione potrà, nella sua discrezionalità, valutare l’opportunità di concedere alla parte ricorrente un breve termine per effettuare gli adempimenti e i pagamenti in scadenza alla data del 16 ottobre 2017, che la parte ricorrente ha dichiarato di non aver assolto in considerazione delle aspettative legate alla presente vicenda giudiziaria. Ritenuto di compensare le spese della presente fase cautelare in ragione della complessità e novità delle questioni. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Ter , respinge la suindicata istanza cautelare Compensa le spese della presente fase cautelare. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.