Permesso di soggiorno per motivi di giustizia

Legittimo il diniego espresso dalla Questura motivato dall’avvenuta definizione del procedimento penale in pendenza del quale lo stesso permesso era stato rilasciato per permettere all’interessato di testimoniare quale persona offesa dal reato di truffa ciò in quanto detto permesso speciale non è convertibile.

Il caso. Il TAR, con la sentenza impugnata dal Ministero dell’Interno, aveva accolto il ricorso proposto dal cittadino extracomunitario, argomentando che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, rilasciato in una variegata casistica di situazioni, non riceve dall’ordinamento una disciplina omogenea dal momento che lo stesso consente all’interessato di svolgere attività di lavoro, studio etc E sarebbe illogico ritenere che, una volta venute meno le esigenze di giustizia, il cittadino extracomunitario debba essere allontanato dal territorio nazionale, qualora sussistano i presupposti per il rilascio di un altro titolo. In sostanza, il Giudice di primo grado aveva concluso che nel nostro ordinamento non vi sarebbero preclusioni alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in altro tipo di permesso, ed aveva quindi annullato il diniego del questore, limitatamente alla parte in cui dispone il diniego di conversione, in quanto motivato soltanto genericamente, sul presupposto dell’astratta non convertibilità del permesso, senza indicare, in concreto, le ragioni di tale impedimento, il tutto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, tenuto conto che quest’ultima avrebbe dovuto valutare, se sussistessero le condizioni e i presupposti affinché il ricorrente potesse ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo. Il permesso di soggiorno per motivi di giustizia è un provvedimento di natura eccezionale e discrezionale. Nel senso che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia sarebbe provvedimento di natura eccezionale e discrezionale, che viene rilasciato a fini di esigenze di accertamento processuale del fatto denunciato, per cui la concessione del permesso di soggiorno de quo comporterebbe necessariamente che l’interessato possa soggiornare nel territorio nazionale a titolo precario e per un ristretto lasso di tempo, tant’è vero che la tipologia di permesso di soggiorno in commento è inserita dal legislatore tra i permessi di breve durata art. 5, comma 2, d.lgs. n. 286/98 . Relativamente alla questione posta, secondo il Consiglio di Stato, va rilevato il fatto che, a differenza di quanto avviene per il permesso di soggiorno ex art. 18 d.lgs. n. 286/1998, ovvero per lo speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, la convertibilità del permesso di soggiorno ex art. 11, comma 1, lett. c bis , d.P.R. n. 394/1999 per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'art. 3, legge n. 75/1958 non è né espressamente prevista dalla disposizione generale dell’art. 14 d.P.R. n. 394/1999, che elenca i titoli di soggiorno convertibili, né tanto meno esiste alcun’altra disposizione normativa specifica che preveda la convertibilità del titolo di soggiorno in esame. Ciò comporta che, non conoscendo l’ordinamento giuridico italiano alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia deve essere considerato non convertibile, in virtù del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit ”.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28 settembre – 12 ottobre 2017, n. 4738 Presidente Lipari – Estensore Leitner Fatto e diritto Con ricorso proposto dinanzi al T.A.R. per le Marche, l’odierno appellato, già titolare di un permesso di soggiorno a norma degli articoli 5, comma 2, D.L.vo 286/1998 e 11, comma 1, lett. c-bis , D.P.R. 394/1999, ha impugnato il decreto dd. 26 aprile 2016 del Questore della Provincia di Ancona, con il quale quest’ultimo ha respinto la domanda di rinnovo e/o di conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il diniego espresso dalla Questura veniva motivato dalla duplice circostanza dell’avvenuta definizione del procedimento penale in pendenza del quale lo stesso permesso era stato rilasciato per permettere all’interessato di testimoniare quale persona offesa dal reato di truffa e della non convertibilità del particolare titolo di soggiorno. Il T.A.R., con la sentenza impugnata in questa sede, ha accolto il ricorso proposto dall’odierno appellato avverso il provvedimento di diniego, argomentando che il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, rilasciato in una variegata casistica di situazioni, non riceve dall’ordinamento una disciplina omogenea dal momento che lo stesso consente all’interessato di svolgere attività di lavoro, studio etc., sarebbe illogico ritenere che, una volta venute meno le esigenze di giustizia, il cittadino extracomunitario debba essere allontanato dal territorio nazionale, qualora sussistano i presupposti per il rilascio di un altro titolo. La convertibilità del permesso di soggiorno risulterebbe, del resto, anche se implicitamente, da alcune decisioni giurisdizionali, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 424/2013, nella quale il Collegio, pur non affermando espressamente la convertibilità del permesso, aveva valutato nella sostanza la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di lavoro per motivi di lavoro subordinato, confermando così l’astratta convertibilità. Ciò premesso, il T.A.R., concludendo che nel nostro ordinamento non vi sarebbero preclusioni alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in altro tipo di permesso, ha quindi annullato il provvedimento impugnato, limitatamente alla parte in cui dispone il diniego di conversione, in quanto motivato soltanto genericamente, sul presupposto dell’astratta non convertibilità del permesso, senza indicare, in concreto, le ragioni di tale impedimento, il tutto salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, atteso che quest’ultima avrebbe dovuto valutare, se sussistessero le condizioni e i presupposti affinché il ricorrente potesse ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ad altro titolo. Contro tale decisione ha interposto gravame il Ministero dell’Interno, censurando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che sia astrattamente possibile la conversione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia in altro permesso per lavoro subordinato. Il Ministero appellante ha censurato la sentenza impugnata, citando, in particolare due sentenze di questo Consiglio la n. 3 del 07 gennaio 2008 e la n. 5.917 del 2 dicembre 2008 , secondo le quali la stessa concessione del permesso di soggiorno per motivi di giustizia configura una situazione legittimante la permanenza nel territorio statale più ristretta e precaria ” ed il permesso per motivi di giustizia deve ritenersi per sua natura, non convertibile in altro ricollegabile ad esigenze di lavoro”. Secondo l’appellante, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia sarebbe, poi, provvedimento di natura eccezionale e discrezionale, che viene rilasciato a fini di esigenze di accertamento processuale del fatto denunciato, per cui la concessione del permesso di soggiorno de quo comporterebbe necessariamente che l’interessato possa soggiornare nel territorio nazionale a titolo precario e per un ristretto lasso di tempo, tant’è vero che la tipologia di permesso di soggiorno in commento è inserita dal legislatore tra i permessi di breve durata art. 5, co. 2, D.L.vo 286/98 . Sempre secondo l’appellante, il T.A.R. avrebbe anche erroneamente assimilato il permesso di soggiorno per motivi di giustizia a quello per motivi umanitari e/o di protezione sociale disciplinato dall’art. 18, D.L.vo 286/1998, questo sì convertibile. Il legislatore, invece, terrebbe ben distinte le rispettive discipline. L’appello è fondato. Rileva questo Collegio che, a differenza di quanto avviene per il permesso di soggiorno ex art. 18 D.L.vo 286/1998, ovvero per lo speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale, la convertibilità del permesso di soggiorno ex art. 11, co. 1, lett. c-bis , D.P.R. 394/1999 per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 non è né espressamente prevista dalla disposizione generale dell’art. 14 del D.P.R. 394/1999, che elenca i titoli di soggiorno convertibili, né tanto meno esiste alcun’altra disposizione normativa specifica che preveda la convertibilità del titolo di soggiorno in esame. Ciò comporta che, non conoscendo l’ordinamento giuridico italiano alcun principio di generale convertibilità delle varie tipologie di titolo di soggiorno, per cui la convertibilità va considerata piuttosto quale eccezione alla regola, nei soli casi tassativamente previsti, il permesso di soggiorno per motivi di giustizia deve essere considerato non convertibile, in virtù del principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”. Non va mai dimenticato, infatti, che, con il permesso di soggiorno per motivi di giustizia, l’interessato può soggiornare nel territorio nazionale a titolo precario, per un determinato fine e per un ristretto lasso di tempo, tant’è vero che la tipologia di permesso di soggiorno in commento è inserita dal legislatore tra i permessi di breve durata art. 5, co. 2, D.L.vo 286/98 . La non convertibilità si pone quindi, a parere del Collegio, oltretutto, anche come insuperabile conseguenza logica della natura eccezionale e della tipicità del fine perseguito dal titolo legittimante il soggiorno di cui è causa. In conclusione, l’appello del Ministero dell’Interno merita di essere accolto e, per l’effetto, s’impone di riformare la sentenza impugnata e di respingere il ricorso di primo grado. In considerazione della novità della questione trattata, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado. Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.