Importanti precisazioni sulla riconversione dei crediti universitari

In tema di riconversione di crediti universitari è illegittimo il diniego espresso dall’Università ove non sia motivato in ordine alla valutazione dei crediti astrattamente conseguibili, trattandosi di operazione che costituisce antecedente logico rispetto a qualunque altro tipo di valutazione, ivi compresa quella inerente la possibilità di ammettere l’iscrizione diretta ad anni di corso successivi al primo.

Con sentenza n. 1823 del 15 settembre 2017, il TAR Lombardia – Milano, sez. III, si pronuncia sul ricorso proposto da una persona fisica avverso il diniego espresso dall’Università di Milano sull’istanza formulata per ottenere la riconversione creditizia di alcuni titoli che, secondo l’istante, ne consentirebbero l’iscrizione diretta al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia. Prova di ammissione inziale. Il diniego è motivato dall’Università sul presupposto che l’iscrizione al corso di laurea in fisioterapia è sempre ed in ogni caso subordinata alla prova di ammissione inziale. Il TAR muove le premesse dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2015, secondo cui per i corsi di laurea ad accesso programmato l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso. Il Tribunale rileva tuttavia che il ricorrente ha richiesto in prima battuta la riconversione creditizia perché, essendo egli in possesso del diploma di massofisioterapista, tale titolo gli consentirebbe di ottenere l’iscrizione al terzo anno di corso. Il Tribunale Amministrativo conclude affermando che, secondo l’orientamento già espresso da TAR Napoli, sez. IV n. 3802/2016, nonché da Cons. Stato, sez. VI, n. 3218/2011, i diplomi di massofisioterapista possono essere riconosciuti dalle Università ai fini della riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale, purché conseguiti in data successiva al 1997 momento finale per la dichiarazione di equipollenza previsto dalla legge n. 42/ 1999 . Il Collegio ritiene pertanto illegittimo il diniego espresso aprioristicamente dall’Università sulla domanda di riconversione, dal momento che l’operazione di valutazione dei crediti astrattamente conseguibili costituisce antecedente logico rispetto a qualunque altro tipo di valutazione, ivi compresa la possibilità di ammettere l’iscrizione diretta al terzo anno di corso.

TAR Lombardia, sez. III – Milano, sentenza 12 – 15 settembre 2017, numero 1823 Presidente/Estensore Di Benedetto Fatto e diritto I Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego in epigrafe indicato opposto dall’Università degli Studi di Milano all’istanza dallo stesso presentata per ottenere l’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, ai sensi della L. 403/1971, conseguito in una data successiva al 1997 nonché del diploma di Laurea in Osteopatia e della Laurea in Economia e Commercio. L’Università nel rigettare l’istanza ha precisato che l’iscrizione è comunque subordinata alla prova di ammissione e solo successivamente sarà, eventualmente, valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti. Con l’atto introduttivo del giudizio l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento, previa tutela cautelare. Si è costituita in giudizio l’Università intimata, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. Si è costituito altresì il Ministero intimato, con memoria di mera forma. Alla camera di consiglio del 12 settembre 2017 la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta in decisione per essere risolta nel merito con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso di rito alle parti presenti in camera di consiglio. II Il ricorso proposto è affidato ai motivi di gravame di seguito sintetizzati 1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost, della L. 241/1990, della L. 403/1971, dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, numero 42 violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, numero 502, della L. 43/2006, del D.M. 27 luglio 2000, dell’art. 7 comma 5 del D.M. numero 270/2004 violazione della par condicio, disparità di trattamento, eccesso di potere l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare, ai fini della conversione creditizia, il diploma in possesso del ricorrente 2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost, della L. 241/1990 difetto di motivazione – carenza dei presupposti – eccesso di potere – sviamento sarebbe illegittimo subordinare l’iscrizione al superamento del test di ingresso, previsto solo per il primo anno di corso. Nel caso di specie, invece, il ricorrente ha chiesto l’iscrizione al terzo anno 3 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost, della L. 264/1999, della L. 270/2004, della L. 241/1990 difetto di motivazione – carenza dei presupposti – eccesso di potere – sviamento l’Università negherebbe qualsiasi validità al diploma di massofisioterapista nel caso di mancato superamento del test di ingresso, che, nel caso di specie non avrebbe alcun rilievo posto che il ricorrente ha chiesto l’iscrizione al terzo anno. III I motivi di gravame in quanto intimamente connessi possono essere trattati congiuntamente. Il ricorso è fondato e va accolto, secondo l’orientamento costante della Sezione cfr. tra le altre Tar Milano sez. III numero 580/2017 e numero 1441/2016 . L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato numero 1/2015 e la successiva giurisprudenza Cons. Stato, VI, 4 giugno 2015 numero 2746 hanno chiarito che 1 l’art. 4 l. 2 agosto 1999, numero 264 subordina l’ammissione ai corsi i cui accessi sono programmati a livello nazionale art. 1 o dalle singole università art. 2 , al previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi” 2 la locuzione ammissione” contenuta nella norma sopra citata fa riferimento al solo primo accoglimento dell’aspirante nel sistema universitario” 3 nel definire modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a.2012-2013”, il d.m. 28 giugno 2012 usa indifferentemente i termini di ammissione” ed immatricolazione”, facendo riferimento quest’ultimo allo studente che si iscriva al primo anno di corso. Ne consegue che, anche per i corsi ad accesso programmato diversi da Medicina, l’esame di ammissione riguarda esclusivamente l’accesso al primo anno di corso T.A.R. Milano, sez. III, 20/09/2016, numero 1690 . Per quanto attiene, poi, alla riconversione creditizia dei titoli di studio posseduti, il Collegio, richiamando i recenti precedenti giurisprudenziali anche di questa Sezione TAR Milano sez. III 20 settembre 2016 numero 1690 idem numero 1441/2016, numero 1415/2016 e numero 1408/2016 TAR Campania, Napoli, IV, 1° marzo 2016 numero 1118 TAR Piemonte, I, 18 marzo 20016 nnumero 371 e 373 , rileva che con specifico riferimento alla riconversione creditizia del diploma di massofisioterapista ai fini dell’iscrizione al terzo anno del Corso di laurea in Fisioterapia, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che i diplomi di massofisioterapista conseguiti in data successiva al 1997 epoca finale quest’ultima stabilita per la dichiarazione di equipollenza, ai sensi del testo dell’articolo 4, comma primo, della legge. numero 42 del 1999, dove si richiama l’articolo 6, comma terzo, del decreto legislativo numero 502 del 1992, come modificato dall’articolo 7 del decreto legislativo numero 517 del 1993 possono essere riconosciuti dall’Università ai fini della riconversione creditizia” per il conseguimento della laurea triennale Tar Napoli sez. IV numero 3802/2016 Cons. Stato sez. VI 30 maggio 2011 numero 3218 . L’Università ha omesso di pronunciarsi sulla valutazione dei crediti conseguiti dal ricorrente, operazione che costituisce antecedente logico di qualunque altro tipo di valutazione. Il ricorso va conclusivamente accolto, e per l’effetto va disposto l’annullamento del gravato diniego, disponendo l’obbligo di emanare gli ulteriori provvedimenti dell’Ateneo, da parte dei competenti organi accademici, procedendo alla valutazione del percorso formativo del ricorrente entro 30 trenta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Università degli Studi di Milano, potendo essere invece compensate nei confronti del Ministero, tenuto conto che il provvedimento impugnato è esclusivamente imputabile all’Università. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato e dispone come in motivazione. Condanna l’Università degli Studi di Milano al pagamento a favore del ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.000,00 quattromila oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge. Spese compensate nei confronti del Ministero. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.